Pensioni, Anche gli avvocati adottano il contributivo

Sabato, 05 Novembre 2022
Dal 1° gennaio 2024 passaggio «graduale» al nuovo sistema di calcolo ma solo per gli iscritti che al 31 dicembre 2023 vantano meno di 18 anni di iscrizione. Salvi i più anziani.

Anche gli avvocati adottano il calcolo della pensione col sistema contributivo. Dal 1° gennaio 2024, una volta ricevuto il placet dei Ministeri Vigilanti (Economia-Lavoro), il calcolo della pensione sarà progressivamente uniformato ai criteri introdotti dalla Riforma Dini (L. n. 335/1995). Sarà un passaggio «graduale» per gli attuali iscritti alla Cassa forense (finora soggetti al metodo retributivo), nel rispetto del principio del pro rata, mentre per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 2024 il calcolo sarà interamente contributivo. Lo prevede la riforma della previdenza forense, approvata questa settimana da parte dei delegati dell'Ente ed in attesa, appunto, del disco verde dei Ministeri vigilanti.

Si tratta, spiegano dalla Cassa, di un passaggio necessario per «far fronte alle mutate esigenze e rispondere alle previsioni emerse dall'ultimo bilancio tecnico attuariale a 30 anni che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di sostenibilità finanziaria del sistema legati principalmente alla mutata demografia della professione».

Il nuovo sistema di calcolo

I punti saldi della Riforma sono ispirati alla legge Dini: per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo “misto”, equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).

Per gli avvocati già iscritti, con un’anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi l’attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma.

Per gli avvocati iscritti dal 1° gennaio 2024 il calcolo sarà interamente contributivo.

La Contribuzione

Per venire incontro alla fascia più debole dell’avvocatura il testo approvato prevede l’innalzamento dell’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo dall’attuale 15% al 16% dal 2024 e al 17% dal 2026 mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro. Inoltre il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo, si specifica, mentre dal quinto all'ottavo anno il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (1.100 euro); gli avvocati potranno, comunque, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, integrare i minimali non versati.

Nel testo trovano spazio correzioni importanti in merito alla contribuzione modulare volontaria, la cui percentuale sale dal 10% al 15%, con l'intento di permettere di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali. E cresce, infine, dal 7.5% al 10% l'aliquota del contributo soggettivo a carico dei pensionati che continuano a esercitare l'attività legale che «potranno contare su periodici aumenti» del trattamento legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che includono una «fetta» di quanto versato a titolo di solidarietà.

Adeguatezza delle prestazioni

L’adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contributivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.

Tra le altre novità da segnalare il riconoscimento, in sede di pensionamento, di un coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all’effettiva età anagrafica per i casi di maternità, adozione e paternità e una rivisitazione dell’integrazione al minimo, riservata a chi, nell’intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo: la misura dell’integrazione sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.

Età pensionabile

Le regole per l’accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate. Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva).

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