Pensioni, Estesa la pensione di inabilità per gli ammalati da amianto

Bernardo Diaz Venerdì, 13 Marzo 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. I soggetti in possesso dei requisiti nel 2019 e nel 2020 potranno produrre domanda entro il 31 marzo 2020.
Ok dell'Inps all'ampliamento della pensione di inabilità per gli individui affetti da qualsiasi patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta dall'Inail. I soggetti in possesso di almeno di cinque anni di contribuzione nell'arco dell'intera vita lavorativa potranno presentare la relativa istanza di accertamento dei requisiti all'Inps entro il prossimo 31 marzo 2020 ai fini della concessione della prestazione in parola. Le indicazioni le fornisce l'Istituto di previdenza con la Circolare numero 34/2020 che recepisce il Decreto del Ministero del Lavoro del 16 Dicembre 2019 pubblicato in Gazzetta (GU n. 34 dell'11 Febbraio 2020) recante la disciplina di attuazione dell'articolo 41-bis del decreto legge 34/2019 convertito con la legge 58/2019 (cd. decreto crescita).

La novità

La novità consiste nel riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984 nei confronti dei lavoratori in servizio o cessati dall'attivita' al 30 giugno 2019, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da (qualsiasi) patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Prima della novella legislativa questa prestazione era riconosciuta solo per alcune (e tassative) ipotesi di malattia (non per tutte).

Per la prestazione sono sufficienti 5 anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa (non serve che il requisito sia collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda) fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico (ad eccezione dei titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222). Non è necessario, peraltro, l'accertamento dell'assoluta e permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa. Il beneficio è strutturale, non ha data di scadenza ma solo un vincolo di risorse annue che, se insufficienti,potrebbero dar luogo ad uno slittamento della prima decorrenza utile della prestazione. 

Le domande

Il meccanismo di conseguimento del beneficio è simile a quello attualmente in vigore per l'ape sociale, i lavori usuranti e i lavoratori precoci. Occorre dapprima produrre una domanda di verifica delle condizioni all'Inps (entro il 31 marzo di ogni anno) e poi (anche contestualmente) la domanda di accesso alla prestazione (domanda di pensione). Considerato che la novella è entrata in vigore lo scorso 30 giugno 2019 e che le istruzioni attuative sono state rese disponibili solo recentemente i soggetti che hanno maturato i requisiti tra la predetta data ed il 31 dicembre 2019 dovranno presentare la domanda di verifica delle condizioni entro il 31 marzo 2020. Chi matura i requisiti nel 2020 deve produrre domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio entro il medesimo termine del 31 marzo 2020. L'Inps spiega che le domande di accesso alla prestazione presentate dalla data del 30 giugno 2019 non devono essere respinte, ma devono essere definite, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino in possesso dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi.

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Documenti: Circolare Inps 34/2020

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