Pensioni, Estese le tutele per i direttori scientifici degli IRCCS

Nicola Colapinto Giovedì, 23 Dicembre 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS per effetto di una norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del decreto sostegni bis.

Anche i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa per ricoprire l'incarico di direttore scientifico presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico hanno diritto alla tutela previdenziale prevista per coloro che ricoprono gli incarichi di direzione delle aziende sanitarie.

I chiarimenti li fornisce l'INPS nella Circolare n. 195/2021 in cui illustra gli effetti della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 10-bis del dl n. 76/2021 convertito con legge n. 44/2021 (cd. decreto sostegni bis).

Con l'intervento, si ricorda, il legislatore ha inteso estendere la disciplina prevista (dai commi 11 e 12 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) per i lavoratori dipendenti in aspettativa per l’incarico di direttore generale, sanitario, amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche alla figura del direttore scientifico degli IRCCS di diritto pubblico finora esclusa.

Obbligazione Solidale

Il comma 11 dell'articolo 3-bis, si ricorda, riconosce ai lavoratori dipendenti a cui siano stati conferiti i predetti incarichi sanitari il collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta ed è pienamente utile ai fini del trattamento pensionistico e di previdenza. La particolarità sta nel fatto che si realizza un’obbligazione solidale tra il datore di lavoro di provenienza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e l’IRCCS presso cui il dipendente svolge l’incarico; quest’ultima struttura è tenuta ad inviare la denuncia contributiva.

Nello specifico il datore di lavoro che ha posto in aspettativa assolve gli obblighi contributivi presso le gestioni assicurative a cui era iscritto il dipendente al momento della nomina, comprensivi della quota a carico del lavoratore  e ne chiede poi il rimborso all’azienda sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede pure al recupero della quota di contribuzione a carico dell’interessato.

La misura dei contributi dovuta è rapportata alla retribuzione corrisposta dall'azienda sanitaria in funzione dell'incarico conferito entro il massimale di 187.854€ valido per l'anno 2021 (103.055€ per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 non applicabile però ai fini della misura dei contributi dovuti per buonuscita o indennità premio di servizio).

Soggetti non in aspettativa

Il meccanismo non scatta se i soggetti non sono collocati in aspettativa (comma 12 del predetto articolo 3-bis). In questa ipotesi, infatti, il versamento della contribuzione viene effettuato direttamente dall'azienda sanitaria presso le forme pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori al momento della nomina (assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima).

Direttori scientifici

Per effetto del decreto sostegni bis la disciplina sopra evidenziata è estesa anche ai lavoratori dipendenti - inclusi i professori universitari - collocati in aspettativa per l’incarico di direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico.

Documenti: Circolare Inps 195/2021

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