L'importo dell'indennità di accompagnamento per il 2024 vale a 532 euro al mese da corrispondere per dodici mensilità.

L'indennità di Accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è una prestazione di assistenza non reversibile, regolata dalla legge 18/1980, alla quale hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua.

Vediamo dunque i requisiti e le particolarità di questo particolare sussidio.

Indice

Destinatari
Importo
La Domanda
Cumulabilità
Condizioni di erogabilità

I destinatari

L'indennità viene erogata a tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo a condizione, sempre, che siano residenti nel nostro territorio. Per il riconoscimento del beneficio non sono previsti limiti minimi e massimi di età. Quest'ultima, infatti, pur incidendo nel sistema di valutazione del requisito medico legale, non rileva ai fini dell'attribuzione delle prestazioni che può essere riconosciuta ad ogni soggetto che si trova nelle condizioni richieste dalla legge dal momento della nascita fino al momento della morte.

Possono ottenere la prestazione i soggetti che hanno: a) il riconoscimento di una invalidità civile totale e permanente del 100% accompagnata; b) dalla impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. Tale stato si realizza quando il soggetto riconosciuto invalido non riesce a compiere quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono, pertanto, il minorato, bisognoso di assistenza.

Per atti quotidiani della vita sono da intendersi il complesso di tali funzioni quotidiane della vita individualizzabili in alcuni atti interdipendenti o complementari nel quadro esistenziale d’ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell’ambiente domestico o per il raggiungimento del luogo di lavoro, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento tempo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione della radio e della televisione, guida dell’automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali, ecc. (Circolare del Ministero del Tesoro 14/1992). 

La legge dispone una diversa valutazione per i soggetti minori di 18 anni e per gli ultra65enni. L'articolo 6 del Dlgs 509/1988 prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tali requisiti non configurano un'autonoma attribuzione dell'indennità ma pongono soltanto le condizioni perchè tali soggetti siano considerati mutilati ed invalidi, il primo dei requisiti appena descritti per la concessione dell'indennità. Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le persone maggiorenni e infrasessantacinquenni (cfr: messaggio inps 6303/2012). Nei confronti di tali soggetti, deve comunque riscontrarsi l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua (punto b). In questa ipotesi, inoltre, il giudizio per l'accertamento dell'esistenza dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età. 

L'importo

L'assegno per l'anno 2024 è pari a 531,76€, spetta per 12 mensilità e, al pari delle altre provvidenze assistenziali, è esente da Irpef, cioè non è tassata e non va dichiarata in denuncia dei redditi nè concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo stato. L'indennità, inoltre, non è reversibile ai superstiti e viene erogata al "solo titolo della minorazione" cioè a prescindere dal requisito reddituale personale, coniugale o familiare dell'avente diritto. 

La domanda

I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl. Il verbale emesso viene poi verificato dall’Inps che lo convalida o meno e può procedere anche ad un’ulteriore visita. Questo l’iter: richiedere la visita di accertamento (o aggravamento) dell’invalidità civile, quindi sia alla nascita che al momento dell’insorgere della disabilità; dopo aver ottenuto il certificato introduttivo dal proprio medico di famiglia, si presenta telematicamente la domanda all’Inps anche tramite un Patronato sindacale; presentarsi per la visita presso la Commissione della propria Asl che redige il verbale; successivamente si riceve il verbale e, se è stata riconosciuta l’indennità, vengono richiesti altri elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.). L'assegno viene corrisposto, in presenza dei requisiti sanitari, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Un’importante novità contenuta dall'articolo 25, co. 6-bis del dl 90/2014 dispone che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto economico, con la sospensione dell’indennità anche per mesi. Inoltre ai sensi del comma 6 del predetto articolo 25 se la prestazione è stata riconosciuta in favore di un minore questi, automaticamente, al compimento del 18° anno si porta dietro l’indennità con l’aggiunta della pensione di inabilità civile senza la necessità di nuove viste e accertamenti. 

La Cumulabilità della Prestazione

L'indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di accompagnamento concessi per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Le norme che regolamentano tali benefici per gli invalidi divenuti tali per le cause sopra descritte prevedono, infatti, a determinate condizioni, il riconoscimento a loro favore di specifiche indennità di accompagnamento in importi che possono anche differire rispetto alla appena descritta prestazione (si veda qui). In questi casi l'articolo 1, co. 4 della legge 508/1988 prevede giustamente che tali prestazioni, in quanto aventi ad oggetto sempre la tutela della non autosufficienza, non possono essere cumulati tra loro. E' riconosciuta, tuttavia, al percettore la facoltà di optare per il trattamento di importo più favorevole. Del pari la prestazione non risulta cumulabile con l'assegno per l'assistenza personale e continuativa per i pensionati di inabilità previsto dall'art. 5 della legge 224/1984 nè con l'indennità di frequenza (art. 3, legge 289/1990). Anche in questi casi la legge consente la possibilità di scegliere il sussidio più conveniente.

L'indennità è cumulabile, invece, con tutti gli altri trattamenti assistenziali (in particolare con la pensione di inabilità civile che spesso viene erogata assieme all'accompagno se ricorre il necessario requisito reddituale) e previdenziali (pensioni dirette o indirette) erogate dagli enti di previdenza. L'articolo 2 della legge 429/1991 prevede, peraltro, che alle persone affetta da distinte menomazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità di accompagnamento per i ciechi e gli invalidi totali o l'indennità di comunicazione per i sordomuti, spetta un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuite per le singole menomazioni. La prestazione, peraltro, è compatibile altresì con lo svolgimento di attività lavorativa senza alcun limite di reddito. 

Le condizioni di Erogabilità

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che siano ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi; il day hospital non è invece ricovero è pertanto non influisce sulla spettanza dell'indennità di accompagnamento (messaggio inps 18291/2011). Si ricorda che secondo la legge per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico. Di conseguenza l'indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.

Una volta ottenuta l'indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo di ciascun anno - una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l'eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell'invalido.

Normativa: Legge 18/1980; Legge 508/1988; legge 289/1990; legge 429/1991

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