Pensioni, L'Enpacl cambia i parametri per la rivalutazione del montante contributivo

Eleonora Accorsi Venerdì, 02 Febbraio 2018
In vigore da quest'anno il nuovo regolamento di previdenza per l'ente che gestisce la previdenza dei consulenti del Lavoro. Cambiano i parametri per la rivalutazione dei montanti contributivi.
La cassa di previdenza dei consulenti del Lavoro ha il suo nuovo regolamento. Dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di previdenza e assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti con nota 24 marzo 2017, di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2017 n. 105. Le principali novità in vigore da quest'anno riguardano le modalità di formazione del montante e ai relativi criteri di rivalutazione dello stesso per tenere conto della sostenibilità finanziaria dell'ENPACL.

La rivalutazione dei montanti derivanti dai contributi soggettivi, integrativi, da riscatto, volontari e da ricongiunzione (il cd. montante ordinario) verrà effettuato sulla base di un indice composto tra il tasso di crescita degli iscritti, che costituisce la componente demografica del gettito contributivo, e il tasso di crescita del reddito medio, che ne costituisce invece la componente economica. Più nello specifico la rivalutazione risulterà pari al tasso di variazione del gettito mediamente accertato nel quinquennio precedente, dato dalla media geometrica quinquennale dei tassi annui di variazione dello stesso gettito contributivo nei cinque anni precedenti l'anno in cui rivalutare il montante, con un minimo annuo dell'1,5% (rivalutazione che verrà sostenuta tramite una decurtazione della rivalutazione dei montanti per le annualità i cui tassi risultino superiori all’1,5%).

Sino al 31 dicembre 2019 continuerà ad essere assicurata una rivalutazione annuale pari al tasso costituito dal 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un minimo annuo di rivalutazione dell'1,5% e un massimo pari al prodotto interno lordo (PIL). Stesso criterio, continuerà ad essere adottato, anche con riferimento alla rivalutazione dei montanti in caso di totalizzazione. Non ci sono novità per quanto riguarda la rivalutazione del montante "modularità" (che tiene conto la contribuzione aggiuntiva facoltativa versata dagli iscritti) che continuerà ad essere rivalutato annualmente in misura pari al tasso costituito dal 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un minimo annuo di rivalutazione dell'1,5%. Mentre il montante per la totalizzazione nazionale continuerà ad essere rivalutato ad un tasso costituito dal 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un minimo annuo di rivalutazione dell'1,5% e un massimo pari al prodotto interno lordo (PIL).

Altre novità del regolamento di previdenza riguardano l’inserimento della specifica disciplina riguardante le società tra professionisti; la determinazione, nei casi di morosità, che la rateazione non ha efficacia interruttiva delle procedure esecutive in corso; l’attenuazione del principio generale di regolarità contributiva; l’estensione dell’ambito di discrezionalità assegnato al Consiglio di Amministrazione per il riconoscimento di provvidenze straordinarie. In particolare, il Consiglio potrà derogare alla sussistenza del requisito di regolarità contributiva, oltre che per calamità naturali, anche nei casi di malattie, infortuni e situazioni di particolare bisogno del richiedente. C'è, infine, una  nuova disciplina per la destinazione dei contributi versati nei periodi di re-iscrizione all’Ente. In caso di reiscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro la corresponsione della pensione viene interrotta con effetto da tale momento ed è ripristinata dal giorno successivo alla nuova cancellazione. I contributi soggettivi e integrativi versati nel periodo di re-iscrizione, concorrono a determinare una quota di pensione erogata a decorrere dall’anno successivo alla nuova cancellazione.



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