Pensioni, Ok al maxiscivolo di cinque anni con il contratto di espansione

Bernardo Diaz Lunedì, 24 Giugno 2019
Le aziende con un organico superiore a 1000 unità nell'ambito di un processo di reindustrializzazione potranno prevedere uno scivolo di cinque anni verso la pensione. La misura vale per il biennio 2019-2020.
Ok al restyling dei contratti di solidarietà espansiva. L'approvazione alla Camera dei Deputati in prima lettura della legge di conversione del decreto Crescita (DL 34/2019) introduce una nuova misura per incentivare il ricambio generazionale nelle aziende.

Le imprese con organico superiore a mille unità potranno ricorrere in via sperimentale per il biennio 2019-2020 al contratto di espansione per accelerare il ricambio della forza lavoro nell'ambito di un processo di reindustrializzazione e di riorganizzazione aziendale previo accordo con il Ministero del Lavoro e le rappresentanze sindacali. Per agevolare il ricambio generazionale l'accordo sindacale potrà disporre il pagamento a carico dell'azienda di uno scivolo pensionistico per anticipare l'uscita della forza lavoro che si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento della pensione oppure, in alternativa, una riduzione dell'orario di lavoro

Contratto di espansione

Nello specifico l'articolo 26-quater aggiunto nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento con una modifica all'articolo 41 del DL 148/2015 sostituisce interamente l'attuale contratto di solidarietà espansiva con il contratto di espansione. Tale contratto è a disposizione in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, "una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego". Al pari della solidarietà espansiva presupposto è la previsione dell'assunzione di nuove professionalità da inserire all'interno dell'impresa.

Scivolo pensionistico

All'interno del contratto espansione le aziende, previo accordo con i diretti interessati, possono riconoscere ai dipendenti che si trovino a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (67 anni) o dalla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per usufruire dello scivolo l'interessato deve aver maturato il requisito minimo contributivo per la pensione di vecchiaia (di regola 20 anni). L'indennità spetta fino al raggiungimento del primo diritto a pensione ed è comprensiva dell'indennità Naspi da erogarsi, al ricorrere dei requisiti, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. L'indennità può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

Orario di lavoro

Per chi non si trova nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è prevista una riduzione dell'orario di lavoro. In tal caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Cassa integrazione straordinaria

Altra novità è la possibilità, in favore dei beneficiari del contratto di espansione, di riconoscere un intervento di CIGS per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi in deroga alla disciplina del DLGS 148/2015.

Requisiti del contratto di espansione

Il contratto di espansione va stipulato in sede governativa, previo accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto deve contenere: a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;  b) la programmazione temporale delle assunzioni;  c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante; d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico.

L'impresa sarà tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore.

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