Pensioni, Se il giudice ordina la reintegra la pensione deve essere restituita all'Inps

Franco Rossini Venerdì, 23 Novembre 2018
La Corte di Cassazione in una sentenza riepiloga i principi che regolano la materia. Ma se il lavoratore esercita l'opzione per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione non è possibile la ripetizione dei ratei di pensione successivamente maturati.
La reintegra nel posto di lavoro a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento comporta la revoca della pensione di anzianità e la restituzione dei relativi ratei da parte del pensionato. Tuttavia se questi opta per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione il rapporto di lavoro si estingue al momento in cui questi esercita l'opzione e, pertanto, non è possibile chiedere la restituzione dei ratei di pensione maturati tra l'esercizio dell'opzione e l'effettivo pagamento da parte del datore di lavoro. Sono i punti cardine della sentenza della Cassazione numero 29781 del 19 novembre 2018 nella quale i giudici offrono una importante panoramica sulle conseguenze del licenziamento illegittimo sulla decorrenza del trattamento pensionistico chiesto dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La vicenda

La questione riguardava un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento avvenuto il 24 aprile 1993 e che aveva, nelle more della definizione del processo, conseguito dal febbraio del 1997 il pagamento della pensione di anzianità. Nel settembre del 2000 il Tribunale di Ancona aveva acclarato l'illegittimità del licenziamento ordinando, pertanto, la reintegra del dipendente nel posto di lavoro e la relativa condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una indennità pari alla retribuzione globale di fatto maturate dalla data di licenziamento alla data di reintegra oltre alla regolarizzazione contributiva del medesimo periodo. Il lavoratore, a fronte di tale pronuncia, avevo optato per l'indennità sostitutiva che gli era stata effettivamente corrisposta però solo nel febbraio 2006. A seguito della pronuncia del tribunale l'INPS aveva disposto la revoca del trattamento pensionistico dal febbraio 1997 sino al 1° ottobre 2000 chiedendo al lavoratore la ripetizione della somma di oltre 220mila euro per ratei erogati e non dovuti. Successivamente però l'INPS aveva proceduto a revocare la pensione anche con riferimento al periodo tra il 1° ottobre 2000 ed il febbraio 2006 in quanto, secondo l'Istituto di previdenza, il rapporto di lavoro non poteva ritenersi giuridicamente concluso sino al pagamento in concreto dell'indennità sostitutiva ancorchè questo non fosse materialmente in essere. In conseguenza della suddetta revoca l'istituto aveva chiesto, quindi, anche la ripetizione integrale dei ratei di pensione erogati tra ottobre 2000 e febbraio 2006.  Secondo l'Istituto, infatti, il pensionato non aveva comunicato tempestivamente l'indebita fruizione della pensione nonostante il rapporto di lavoro in atto e, pertanto, non era applicabile alcuna sanatoria. E' proprio quest'ultima pretesa che ha acceso i fari della Cassazione sulla vicenda dopo che sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano respinto le richieste del pensionato.

I legali contestavano, in particolare, due questioni. Da un lato il fatto che le Corti di merito avessero stabilito che il rapporto di lavoro fosse proseguito sino all'effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva determinando, pertanto, la formazione di un indebito pensionistico molto più lungo (sino al 2006) per cause non certamente imputabili al lavoratore bensì al ritardo del datore di lavoro. La difesa chiedeva, inoltre, l'accertamento dell'assenza di dolo del pensionato nella formazione dell'indebito e quindi l'applicazione della sanatoria di cui all'articolo 38 della legge 448 del 2001 che limita la ripetibilità dei ratei pensionistici indebitamente percepiti sino al 2001 ad un quarto del loro importo. Secondo i legali, infatti, l'Inps aveva partecipato a tutte le fasi dell'articolato contenzioso successivo al licenziamento e, quindi, conosceva direttamente i fatti che il ricorrente avrebbe dovuto comunicare e, pertanto, nel caso di specie avrebbe dovuto escludersi il dolo dell'assistito.  

La decisione

In primo luogo il Supremo Collegio precisa che se il lavoratore opta per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa. "Pertanto, già al momento in cui la comunicazione predetta è giunta alla datrice di lavoro può dirsi venuta meno la continuità giuridica del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la sentenza impugnata ha errato nell'individuare tale momento solo nel febbraio 2006, quando fu effettivamente corrisposta l'indennità sostitutiva" si legge nella motivazione della sentenza.  La Cassazione afferma, inoltre, che essendo l'Inps a conoscenza dei fatti impeditivi dell'erogazione della pensione, avendo già spontaneamente revocato la pensione di anzianità concessa con decorrenza 1.2.1997 e avendo già chiesto al datore di lavoro di pagare la contribuzione dovuta per il periodo tra il 2000 ed il 2006 oggetto del contendere, dovesse escludersi il dolo del pensionato e, quindi, di riflesso si debba riconoscere la sanatoria di cui all'articolo 38 della legge 448/2001. La Corte ha, in definitiva, accolto in toto la tesi della difesa del pensionato cassando la sentenza della Corte d'Appello.

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