Pensioni, Stop alla speranza di vita per i poligrafici dipendenti di imprese in crisi

Bernardo Diaz Venerdì, 29 Marzo 2019
Le domande di prepensionamento rigettate in precedenza saranno riesaminate d'ufficio dall'Inps. Dentro coloro che maturano i 32 anni di contributi entro il 31 maggio 2017 in costanza di CIGS.
Niente speranza di vita Istat per i poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi. Le domande respinte dall'Inps lo scorso anno per via dell'applicazione della speranza di vita Istat saranno riesaminate d'ufficio dall'Istituto di previdenza e, in caso di accertamento dei requisiti, accolte. Lo comunica l'Inps con la Circolare numero 47/2019 con la quale l'Istituto recepisce la modifica normativa contenuta in un passaggio della legge di bilancio per il 2019.

La questione riguarda la salvaguardia pensionistica prevista dall'articolo 1, co. 154 della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) con il quale il legislatore ha rimesso in pista la vecchia normativa di pensionamento prevista dall'articolo 37 della legge 416/1981 antecedente al regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 in attuazione della Riforma Fornero (DPR 157/2013). La salvaguardia della precedente normativa, come noto, trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici assicurati presso l'AGO che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota n. 3985 del 9 febbraio 2018, ha trasmesso all’INPS l’elenco delle predette imprese corredato dagli accordi sottoscritti nel periodo riguardato dalla norma. Ai fini dell’accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. Il beneficio non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. 

La versione previgente dell'articolo 1, co. 154 prevedeva che per accedere al prepensionamento risultasse maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS). Il requisito contributivo di 32 anni, previgente all'adozione del DPR 157/2013 di armonizzazione dei requisiti è stato pertanto adeguato alla speranza di vita istat (+ 3 mesi sino al 2015 e + 7 mesi dal 2016). Causando l'esclusione di quei lavoratori che al termine della CIGS non avevano raggiunto i più elevati requisiti pensionistici.

La modifica normativa contenuta nell'articolo 1, co. 277 della legge 147/2018 ha esentato però i soggetti sopra descritti dall'applicazione della speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2013. A seguito della novella, pertanto, l'Inps informa che potranno accedere alla salvaguardia i lavoratori che hanno maturato 32 anni di contribuzione entro il 31 maggio 2017 in costanza di CIGS. Resta fermo che l'anzianità contributiva in possesso viene aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni (1820 settimane contributive).

I termini

L'Inps precisa, inoltre, che le domande di prepensionamento presentate - c'era tempo sino al 2 marzo 2018 - e respinte per mancanza del requisito contributivo previsto saranno riesaminate d'ufficio dalle sedi territoriali (non c'è invero una riapertura dei termini per chi non ha rispettato la scadenza originariamente prevista). In particolare, le Strutture territoriali dovranno verificare, con riferimento ai lavoratori per i quali risultavano soddisfatte tutte le altre condizioni, la maturazione dei requisiti previsti per il prepensionamento secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 154, come modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge n. 145/2019. La novella ha comunque un limite di spesa pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di un milione di euro per l’anno 2023.

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Documenti: Circolare Inps 47/2019

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