Pensioni, stop alle consulenze a pensionati nelle Pa

Domenica, 07 Dicembre 2014
Palazzo Vidoni ha pubblicato la Circolare Interpretativa del divieto di conferire incarichi a pensionati nelle Pa. Ma il divieto non è assoluto: ci sono tante  eccezioni.

Kamsin Questa settimana è stato messo un altro tassello al decreto legge di riforma della pubblica amministrazione. La titolare della Funzione Pubblica, Marianna Madia, ha firmato, infatti, la Circolare 6/2014 con la quale specifica i limiti al conferimento di cariche pubbliche ai pensionati, un vincolo introdotto proprio con il Dl 90/2014, approvato la scorsa estate. 

La legge ha introdotto, infatti, il divieto per le Pa ricomprese nell'elenco Istat (incluse le autorità indipendenti, la Consob, i ministeri, gli enti territoriali) di continuare ad avvalersi di dipendenti in pensione, attribuendo loro rilevanti responsabilità amministrative "per agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale".

Il testo della circolare, nel precisare i contorni di tale divieto, ribadisce che è vietato conferire «incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati» ai pensionati, di ogni tipo. Per il ministero l'obiettivo è quello di evitare un prolungamento del rapporto di lavoro volto ad «aggirare di fatto lo stesso istituto della quiescenza», ovvero la pensione, bloccando così l'accesso alle nuove generazioni. Ma come per ogni norma ci sono tante eccezioni. Vediamole.

Il divieto di conferire incarichi ai pensionati nelle PA non si applica, prima di tutto, ai commissari straordinari (o ai subcommissari) nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati governativi (si pensi, ad esempio, a Tiziano Treu, nominato da poche settimane al vertice dell'Inps); sono consentiti mandati post-pensione per i prof e ricercatori, facendo così salvo il campo della docenza purchè si tratti di incarichi «reali», con un impegno didattico definito e un compenso commisurato; esclusi dal divieto anche gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.

C'è infine una deroga generale che riguarda gli incarichi conferiti a titolo gratuito a condizione che la durata sia fissata, massimo, in un anno. Non prorogabile nè rinnovabile. Con la richiesta alle Pa di dedicare "particolare cura all' esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto ad accettare l'incarico gratuito dalla prospettiva di vantaggi economici illeciti".

Tramite questa eccezione le Pa potranno, quindi, attribuire un incarico gratuito a un dirigente in pensione per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell'incarico per non piu' di anno. La nota di Palazzo Vidoni precisa, inoltre, che il via libera all'incarico riguarda "ciascuna amministrazione". Pertanto, il dipendente pubblico potrà ricevere diversi incarichi in enti diversi, purchè ciascuno rispetti il limite di durata annuale.

Le nuove regole, chiarisce la circolare, si applicano agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Pa, dunque dal 25 giugno scorso: sono salvi, di conseguenza, tutti gli incarichi attribuiti prima ai pensionati, fino al 24 giugno compreso, anche se il compenso è stato definito successivamente.

Zedde

Fonte: Circolare della Funzione Pubblica numero 6/2014

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