Pensioni, Una tantum di due annualità al superstite che risposa

Franco Rossini Domenica, 19 Marzo 2017
Al superstite che passa a nuova nozze viene corrisposta una prestazione una tantum pari a due annualità della pensione di cui beneficiava.  
La pensione ai superstiti, com'è noto, è una prestazione previdenziale che viene erogata nei confronti del coniuge superstite del pensionato deceduto (la cd. pensione di reversibilità) o del lavoratore assicurato (la cd. pensione indiretta). Si tratta di una prestazione che, di regola, spetta sempre al coniuge superstite ed è pari al 60% della pensione che prendeva (o che avrebbe conseguito) il defunto. Solo in caso di redditi personali superiori ad un certo importo la prestazione si può ridurre sino al 30%. Ma non viene mai eliminata anche in presenza di redditi particolarmente elevati. Ad esempio se il coniuge defunto aveva un assegno pari a 2.000 euro lordi al superstite spetta di regola un assegno pari a 1.200 euro che, in presenza di redditi oltre una certa soglia, può dimezzarsi sino a 600 euro al mese.

La prestazione non ha alcuna scadenza, quindi accompagna il superstite per tutta la sua vita a condizione tuttavia che non contragga nuove nozze. E' questa la motivazione che sta alla base di molte convivenze "di fatto" che sempre più si vedono in giro tra soggetti over 50 o over 60. Una necessità per non perdere il diritto a quel piccolo reddito pensionistico, che spesso è indispensabile per sopperire alla mancanza di un'occupazione. In caso tuttavia il superstite voglia contrarre nuove nozze è bene ricordare che l'ordinamento gli riconosce, con la revoca della pensione ai superstiti, un assegno una tantum pari due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze. In sostanza se prima del matrimonio il superstite aveva un trattamento pari a 600 euro al mese questi potrà ottenere un somma pari a 15.600 euro (600 euro x 26 mensilità). La doppia annualità spetta all'ex coniuge senza che debba essere presentata specifica richiesta (Circolare Inps 53521 del 30 gennaio 1975). Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di quest'ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare. 

Anche il coniuge divorziato, in caso di nuove nozze, ha diritto alla doppia annualità. Ciò in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha equiparato la posizione del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta (Circolare Inps 132/2001 punto 1.4).

Appare utile ricordare che le somme corrisposte a titolo di doppia annualità vanno assoggettate a tassazione con gli stessi criteri e modalità previsti per il trattamento pensionistico che sostituiscono. Considerato che la tassazione ai fini IRPEF è effettuata con il criterio di cassa, i pagamenti, effettuati o da effettuare dal 1° gennaio 1998 in poi, relativi a doppia annualità per nuove nozze, indipendentemente dalla data di celebrazione delle stesse, devono essere assoggettati ad IRPEF con le stesse modalità con le quali viene assoggettata ad imposta la pensione ai superstiti.

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