Poligrafici, Al via la liquidazione delle pensioni in regime di salvaguardia

Bernardo Diaz Martedì, 06 Novembre 2018
L'Inps ha accertato la capienza delle risorse stanziate dalla legge 205/2017 per evadere le domande pervenute in deroga ai requisiti fissati dal DPR 157/2013.
Al via la liquidazione delle pensioni in regime di salvaguardia rispetto alle nuove norme introdotte dal DPR 157/2013 per i lavoratori poligrafici di imprese editoriali in crisi. Ne da' notizia l'Inps con il messaggio numero 3964 del 25 Ottobre 2018 in cui l'Istituto informa il completamento della verifica degli oneri associati alle domande trasmesse e la relativa capienza, anche prospettica, degli stanziamenti previsti dall’art. 1 comma 154 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le Direzioni interessate possono, pertanto, procedere immediatamente alla liquidazione del trattamento pensionistico per le domande per cui è stato comunicato il possesso dei requisiti. Allo stesso modo potrà procedersi anche per le domande al momento comunicate come giacenti qualora, a seguito di ulteriori verifiche, sia constatata la ricorrenza dei previsti requisiti in quanto la capienza degli stanziamenti è stata già verificata anche con riferimento alle predette posizioni.

L'Inps informa che qualora alla formazione della provvista contributiva abbiano concorso, in maniera determinante per il raggiungimento del requisito contributivo, periodi riconosciuti a seguito di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962, le Direzioni regionali e di Coordinamento metropolitano avranno cura, prima della liquidazione del trattamento pensionistico, di sottoporre a controllo di secondo livello le relative pratiche di costituzione della rendita in parola.

Il prepensionamento deve essere calcolato con le regole ordinarie: 1) la decorrenza deve essere fissata dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e non dal mese successivo alla data di presentazione della domanda; 2) l’anzianità contributiva effettivamente posseduta va incrementata di un massimo di 156 settimane da accreditare a titolo di beneficio ai sensi della legge 416/1981.

Destinatari della norma

La salvaguardia della precedente normativa trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici assicurati presso l'AGO che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota n. 3985 del 9 febbraio 2018, ha trasmesso all’INPS l’elenco delle predette imprese corredato dagli accordi sottoscritti nel periodo riguardato dalla norma. Ai fini dell’accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. Il beneficio non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. 

Per accedere al prepensionamento occorre che i lavoratori in questione abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS). Il requisito contributivo di 32 anni, previgente all'adozione del DPR 157/2013 di armonizzazione dei requisiti, deve essere, pertanto, adeguato alla speranza di vita istat (+ 3 mesi sino al 2015 e + 7 mesi dal 2016). Resta fermo che, ai fini della misura della pensione, l'anzianità contributiva in possesso viene aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni (1820 settimane contributive).

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Documenti: Circolare Inps 89/2018; Messaggio inps 722/2018

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