Politici e Sindacalisti, Salve le domande di accredito figurativo presentate entro il 2020

Paolo Piva Venerdì, 19 Marzo 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo la novella contenuta nel decreto legge milleproroghe. Valide le domande per il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di aspettativa non retribuita presentate oltre la scadenza ordinaria del 30 settembre 2020.
Prorogato sino al 31 dicembre 2020 (in luogo del 30 settembre 2020) il termine per la presentazione delle domande di accredito della contribuzione figurativa riferita all'anno 2019 da parte dei lavoratori collocati in aspettativa non retribuita chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 1168/2021.

Come noto l'articolo 31 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) consente ai lavoratori che siano eletti membri nel Parlamento nazionale o del Parlamento Europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Analogo diritto è attribuito ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali e provinciali.  Tali periodi possono essere utilizzati gratuitamente a fini previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 564/1996 a condizione che il lavoratore presenti, a pena di decadenza, all'Inps apposita domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa. In caso di aspettative pluriennali, di regola, la domanda va ripetuta ogni anno (cfr: messaggio inps 3499/2017).

Ebbene con riferimento agli eventi occorsi nel 2019 il termine per la presentazione dell'istanza è stato spostato dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 dall'articolo 11, co. 1-bis del dl n. 183/2020 convertito con legge n. 21/2021. Pertanto l'Inps, informa che saranno riesaminate d'ufficio tutte le istanze pervenute successivamente al 30 settembre 2020 ed entro, comunque, l'anno 2020.  

Cariche elettive

Il termine del 31 dicembre 2020 è valido anche per tutti i versamenti afferenti al 2019 ed effettuati oltre il 30 ottobre 2020, termine previsto per il pagamento, qualora dovuto, della quota a carico del richiedente di cui all’articolo 38 della legge n. 488/1999. A questo versamento sono tenuti i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante a seguito dell'attività espletata durante l'elezione.

Il legislatore ha infatti imposto a loro carico l'obbligo, in caso producano domanda di accredito figurativo del periodo di aspettativa non retribuita, dicorrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la parte a carico del lavoratore (attualmente pari al 9,19% per la generalità degli assicurati presso il fondo pensione lavoratori dipendenti) (cfr Circolare Inps 81/2000; Circolare Inps 48/2002). Il pagamento di tale quota va effettuato entro 30 ottobre dell'anno successivo a quello in cui si collocano i periodi di aspettativa per i quali è chiesto l’accredito figurativo e costituisce condizione per l’accredito figurativo dei periodi di aspettativa in questione (Circ. Inps 153/2017). Pertanto, per gli eventi riferiti all'anno 2019, i termini di pagamento slittano al 31 dicembre 2020 in luogo del 30 ottobre 2020.

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Documenti: Messaggio Inps 1168/2021

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