Pensioni, Niente contributi figurativi al sindacalista se l’incarico è precedente all’assunzione

Venerdì, 21 Novembre 2025
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Per l’accredito della contribuzione figurativa è indispensabile la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al momento dell’aspettativa non retribuita.

L’accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori posti in aspettativa sindacale non retribuita è condizionato alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al momento della concessione del provvedimento da parte del datore di lavoro. Nessun accredito, pertanto, è possibile se si viene assunti dopo il conferimento dell’incarico sindacale. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 3505/2025 in cui detta chiarimenti in merito alla documentazione da utilizzare per il riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

La questione

Come noto l'articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) prevede che i lavoratori dipendenti che siano eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo o in assemblee regionali ovvero che siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a loro richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Analogo diritto è attribuito ai lavoratori chiamati a coprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Il periodo di aspettativa viene coperto da contribuzione figurativa a carico dell'Inps utile sia ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche sia ai fini della determinazione della loro misura. Per ottenerla il lavoratore interessato deve presentare all’Inps, a pena di decadenza, domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa. Le retribuzioni figurative accreditabili sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria senza comprensione degli emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro, nè incrementi o avanzamenti che non siano legati alla maturazione dell'anzianità di servizio (art. 8, co. 8 della legge 155/1981).

I presupposti

I presupposti per l’accredito figurativo in questione sono:

  • la presenza di un atto formale con il quale il lavoratore viene posto in aspettativa adottato dal datore di lavoro datato e sottoscritto da quest’ultimo in data antecedente il periodo di aspettativa in parola;
  • la sospensione del rapporto di lavoro subordinato. 

L’accredito figurativo, pertanto, non può essere riconosciuto a colui che, non essendo lavoratore al momento dell’attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito.

L’Inps spiega, inoltre, che se il provvedimento di collocamento in aspettativa originario non sia reperibile il datore di lavoro può produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa da prendere a riferimento, estratti del Libro matricola o del Libro unico del lavoro dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali). La stessa procedura si può seguire nei casi di trasferimenti di azienda, fusioni di imprese e similari, ossia nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità (ma non nei casi di successione di rapporti di lavoro con soluzione di continuità).

L’Incarico sindacale

Con riguardo all’incarico sindacale esso deve risultare da atto scritto e da investitura formale senza, tuttavia, che sia necessario indagare circa l’attività concretamente svolto dall’interessato. In tal senso l’Inps recepisce l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Cass. n. 3853/2023) che ha più volte chiarito come la legittimità dell’accredito figurativo sia ancorata alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della conformità statutaria della carica e alla sua attribuzione con atto scritto. Quindi, spiega l’Inps, il punto centrale della verifica non riguarda l’attività concretamente svolta, bensì la regolarità formale dell’investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell’organizzazione.

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