Previdenza, Cosa cambia per chi ha contributi in UK dopo la Brexit

Nicola Colapinto Giovedì, 06 Febbraio 2020
L'uscita del Regno Unito dall'Europa rende incerto l'utilizzo dei contributi versati dopo il 31 dicembre 2020. I dettagli in un documento dell'Istituto di Previdenza Pubblico.
I contributi versati nel Regno unito sino al 31 dicembre 2020 da cittadini Italiani, comunitari o appartenenti allo spazio economico SEE potranno continuare ad essere utilizzati sia per il diritto che per la misura delle pensioni nonchè per le altre prestazioni previdenziali. Dal 1° gennaio 2021 la validità di tali contributi è incerta (allo stato attuale) in assenza di un quadro giuridico certo di riferimento. Lo precisa l'Inps nella circolare numero 16/2020 in esito all'accordo di recesso dall'UE del Regno Unito in vigore dal 1° febbraio 2020.

Transizione sino al 31 dicembre 2020

L'istituto assicuratore illustra, in particolare, gli effetti della Brexit sugli accordi comunitari di sicurezza sociale che regolano le prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, distacchi di lavoratori all'estero ecc., con riferimento ai lavoratori comunitari che hanno contributi versati nel Regno Unito, e viceversa. Sino al 31 dicembre 2020 l'accordo di recesso ha previsto un periodo di transizione in base al quale è garantita l'applicabilità (sia per cittadini UE in Regno Unito che viceversa) della normativa comunitaria attualmente in vigore.

Nello specifico sino al 31 dicembre 2020 continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l’accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente. In sostanza nelle more di una nuova regolamentazione sono totalizzabili i periodi assicurativi maturati nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 (anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS).

Prestazioni sociali

Per quanto riguarda le domande di disoccupazione indennizzata sono garantiti i benefici previsti dalla legislazione comunitaria per periodi fino al 31 dicembre 2020, sia nel caso di domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che di domande presentate successivamente, se riferite a situazioni verificatesi prima di tale data. In particolare ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione, se la cessazione dell'attività lavorativa è avvenuta in Italia, si potranno utilizzare i periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione del Regno Unito sino al 31 dicembre 2020. E i titolari di prestazione di disoccupazione che si recano nel Regno Unito, fino alla data del 31 dicembre 2020, potranno continuare a ricevere il pagamento della prestazione in virtu' del principio di esportabilità della prestazione di disoccupazione. 

Le domande relative alle prestazioni familiari, di maternità o malattia e la normativa sui distacchi dei lavoratori all'estero potranno essere accolte soltanto entro il 31 dicembre 2020.

Resta incerta, invece, la sorte futura dei contributi e prestazioni maturate nel Regno Unito (per i cittadini di altri stati dell'Ue) e nell'Ue (per i cittadini del Regno Unito). L'ente previdenziale informa che ad oggi, non è possibile fornire indicazioni su cosa accadrà dal 1° gennaio 2021, perché ancora manca un quadro giuridico certo di riferimento.

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Documenti: Circolare Inps 16/2020

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