Riforma Pensioni, via i limiti di età per la pensione anticipata

Lunedì, 22 Dicembre 2014
I Lavoratori precoci potranno accedere alla pensione anticipata senza alcuna decurtazione sino al 2017. Da chiarire gli effetti sulle pensioni già decurtate.

Kamsin Passa indenne al Senato l'emendamento che mette la parola fine alla penalizzazione sino al 2017. Dal prossimo 1° gennaio si potrà andare in pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo le donne) senza dover piu' tenere d'occhio l'età anagrafica per evitare di far scattare le penalizzazioni.

Vediamo dunque di tradurre in parole chiare cosa cambierà dando per scontato che, ormai, il testo della legge di stabilità è blindato e la Camera dei Deputati non potrà apportare, quindi, ulteriori modifiche all'emendamento.

Innanzitutto bisogna delimitare il campo di applicazione della misura. Essa riguarda i lavoratori che escono con la pensione anticipata, cioè con 42 anni e mezzo di contributi (un anno in meno per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica, sia che si tratti di dipendenti sia di autonomi. La pensione anticipata è, del resto, per sua natura svincolata dall'età anagrafica (si può accedere anche a 58 anni di età purchè si siano raggiunti per l'appunto i 42 anni e mezzo di contributi) ma per disincentivare l'ingresso alla pensione la legge Fornero del 2011 ha previsto un meccanismo secondo il quale in assenza di almeno 62 anni di età l'assegno viene decurtato.

Di quanto? Il taglio è pari all'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e così via. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni e limitare l'esborso per le Casse dell'Inps.

Queste sono le regole base. Non condivisibili per molti ma, almeno, chiare. Il legislatore tuttavia le ha subito modificate, complicandole notevolmente (con l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012), prevedendo che il sistema di penalizzazioni sopra esposto non trova applicazione, sino al 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva sia composta da sola prestazione effettiva da lavoro (piu' alcuni, ma limitatissimi e tassativi, periodi di contribuzione figurativa).

Tradotto in parole povere significa che sono graziati dalla penalizzazione solo gli "stacanovisti", quei soggetti che hanno lavorato ininterrottamente per 42 anni e mezzo (41 anni e mezzo le donne) senza mai aver perso o lasciato il posto di lavoro se non per malattia, maternità obbligatoria, servizio militare e congedi o permessi per l'assistenza di disabili. Periodi diversi da quelli predetti, se fruiti, vanno recuperati e sostituiti con periodi lavorativi. Ma questa "grazia" comunque termina il 31 Dicembre 2017.

Cosa cambia dunque con il ddl di stabilità? Che viene esteso questo beneficio a tutti i lavoratori. Dunque anche coloro che hanno periodi di contribuzione diversa da quella effettiva da lavoro potranno, dal 1° gennaio 2015, evitare la penalizzazione. Piu' semplicemente chiunque raggiungerà i 42 anni e mezzo di contributi (41 anni e mezzo per le lavoratrici) non avrà applicata la decurtazione. Ma resta, almeno per ora, il termine del 31 Dicembre 2017 con la speranza che, uscito il paese dalla crisi, un nuovo intervento elimini o sposti in avanti questo limite temporale.

La tabella sottostante mostra i cambiamenti se la modifica passerà definitivamente in Parlamento.

Restano da comprendere gli effetti di questa misura sugli assegni già decurtati prima dell'introduzione della novella. L'emendamento precisa infatti che la novità ha effetto dagli assegni con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Quanto perso dai lavoratori che hanno visto l'assegno decurtato prima dell'entrata in vigore della misura non potrà essere, dunque, recuperato. 

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Zedde

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