Pensioni Militari, Riscatto agevolato dei periodi di servizio per anticipare la pensione

Nicola Colapinto Martedì, 18 Dicembre 2018
 I chiarimenti dell'Inps riguardano il personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri. Gli interessati si possono pagare di tasca propria, con oneri particolarmente ridotti, l'aumento di un quinto del periodo di servizio. 
Il personale delle forze armate può riscattare con oneri ridotti i periodi di servizio non coperti da supervalutazione. Con vantaggi sia sul diritto che sulla misura della pensione. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 119/2018 con la quale l'Istituto fornisce alcuni chiarimenti circa l'articolo 5, co. 3 del Dlgs 165/1997 per il personale in divisa.

La disposizione da ultimo richiamata, come noto, stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”. La norma, in sostanza, consente di acquisire a pagamento la supervalutazione di un quinto del periodo di servizio utile ai fini del diritto e della misura della pensione ove il periodo non risulti già assistito da specifica una supervalutazione (es. servizio operativo o di istituto, servizio di volo, eccetera). Si tratta di una facoltà interessante perchè consente di aggiungere ulteriore anzianità contributiva util per anticipare l'uscita ed incrementare il valore dell'assegno con un onere particolarmente ridotto rispetto alla generalità degli altri riscatti.

Destinatari

L'Istituto precisa che possono esercitare tale facoltà esclusivamente gli appartenenti alle Forze Armate (Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina) e il personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari transitati all’impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status. Il riscatto è, inoltre, possibile nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni (scattato dal 1.1.1998), pertanto: a) ove il militare avesse già complessivamente computato 5 anni di supervalutazioni, al momento della domanda del riscatto, la facoltà non potrà essere concretamente esercitata; b) se tale limite non risulta raggiunto la facoltà potrà essere esercitata sino alla capienza complessiva dei cinque anni. 

Periodi computabili

Il documento chiarisce, inoltre, che per "servizio comunque prestato" si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso. La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE). Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.  Il riconoscimento della maggiorazione prescinde, inoltre,  dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.

Onere agevolato

L'onere del riscatto è pari al 27% del costo determinato in base ai normali criteri stabiliti per il riscatto dei periodi ai fini pensionistici (metodo della riserva matematica o dell'aliquota percentale a seconda rispettivamente se il periodo che forma oggetto di riscatto si colloca nel sistema retributivo o nel sistema contributivo). Gli oneri per il richiedente sono, dunque, praticamente ridotti a poco più di un quarto di quanto costerebbe una normale operazione di riscatto. Ciò in considerazione del disposto dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 165/1997, in base al quale gli aumenti dei periodi di servizio sono computabili a titolo in parte oneroso. La percentuale del 27% deriva dal rapporto tra il contributo previdenziale dovuto dal lavoratore e quello complessivamente dovuto (8,8/33).

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero in forma rateale, per un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi.

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Documenti: Circolare Inps 119/2018

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