Pensioni, Ok al riscatto gratuito della laurea agli ufficiali dell’ex Corpo Forestale

Sabato, 05 Luglio 2025
Il computo gratuito va riconosciuto anche nei confronti del personale transitato nell’Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017. I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo due sentenze del Consiglio di Stato.

Gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato transitati a decorrere dal 1° gennaio 2017 nell’Arma dei Carabinieri hanno diritto al computo gratuito della laurea ai fini pensionistici. Pertanto le domande presentate a decorrere da questa data e definite con pagamento dell’onere, integrale o parziale, possono essere riesaminate su domanda degli interessati. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 109/2025 in cui spiega che procederà altresì al rimborso degli oneri sostenuti nei limiti della prescrizione decennale.

La questione

L’articolo 32 del DPR n. 1092/1973 consente, come noto, il computo gratuito della laurea ai fini pensionistici per gli ufficiali appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare. Gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato sono stati esclusi dal beneficio in quanto originariamente appartenevano ad una forza di polizia ad ordinamento civile già posta alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricoli alimentari e forestali. Il riscatto della laurea, pertanto, poteva avvenire esclusivamente alle stesse regole dei dipendenti civili dello stato, vale a dire con il pagamento del relativo onere economico.

Con l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, operato dal decreto legislativo n. 177/2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017, lo status giuridico è cambiato. Diventando parte di un corpo di polizia ad ordinamento militare, l’Arma dei Carabinieri, l’Inps ha consentito il riscatto gratuito della laurea solo al personale reclutato in esito ai concorsi banditi successivamente all’assorbimento. Per il personale, invece, transitato nell’Arma dal 1° gennaio 2017 il riscatto della laurea è rimasto oneroso sulla scorta della previsione di cui all’articolo 18, co. 11 del dlgs n. 177/2016 secondo cui «il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza» che, come detto, non prevedeva il riscatto gratuito.

Il Consiglio di Stato con le sentenze n. 8680 del 28 dicembre 2021 e n. 4841 del 30 maggio 2024 ha, tuttavia, sconfessato l’orientamento dell’Inps stabilendo che il computo gratuito della laurea va riconosciuto anche agli ufficiali transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Gli effetti

Adeguandosi al mutato orientamento della magistratura amministrativa l’Inps spiega che occorre distinguere:

Se la domanda di riscatto è stata presentata a titolo oneroso dal 1° gennaio 2017 sarà possibile chiederne il riesame all’Inps anche se ancora in corso il pagamento dell’onere. L’Inps provvederà a rimborsare l’onere sostenuto nei limiti della prescrizione decennale decorrente, per ciascuna rata di onere, dal pagamento di ogni singola rata o, in caso di pagamento dell’onere in unica soluzione, dal pagamento in unica soluzione. In tal caso, pertanto, gli interessati possono fare dietrofront e optare per il computo gratuito ai sensi dell’articolo 32 del DPR n. 1092/1973.

Se la domanda è stata presentata a titolo oneroso prima del 1° gennaio 2017 e l’interessato ha pagato l’intero onere si versa nel caso opposto. Non sarà possibile procedere ad alcun riesame dell’istanza (e quindi al rimborso) a prescindere dalla data di integrale versamento dell’onere (potrebbe anche essere successiva al 1° gennaio 2017). L’istanza, infatti, è stata presentata quando l’interessato apparteneva ad una forza di polizia ad ordinamento civile e, pertanto, e segue interamente la disciplina giuridica ratione temporis applicabile.

Infine se la domanda è stata presentata a titolo oneroso prima del 1° gennaio 2017 ma l’interessato non ha completato il versamento dell'intero onere l'Inps spiega che la preclusione riguarda solo il periodo temporale già accreditato sulla posizione assicurativa corrispondente all’onere versato. Per il periodo residuo, invece, l’interessato è libero di presentare una nuova domanda di riscatto da valutarsi con i criteri dell’articolo 32 del DPR n. 1092/1973.

Solo sul diritto

Attenzione agli effetti pensionistici. Se il periodo riscattato si colloca anteriormente al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 per coloro che vantano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) esso vale sia ai fini del diritto che della misura della rendita previdenziale. Se, si colloca, dopo il 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 per coloro che vantano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) vale solo ai fini del diritto alla pensione e non anche ai fini della misura. Non essendoci versamenti, infatti, l’aumento non ha effetti sulla parte contributiva della pensione.

Ciò vale non solo per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dal 1° gennaio 2017 ma, più in generale, anche per gli ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (cioè Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza e personale direttivo e dirigente del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, immessi in servizio come ufficiali medici del disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza).

L’Inps spiega che in tali casi il personale in parola ha facoltà di presentare domanda di riscatto oneroso della laurea ai sensi cioè dell’articolo 2 del dlgs n. 184/1997 in alternativa all’articolo 32 del DPR n. 1092/1973. In tal caso, essendoci il versamento di un onere economico, ci saranno risvolti positivi non solo ai fini del diritto ma anche della misura della pensione.

TFS

L’Inps, infine, apre anche alla possibilità per tutto il personale (non solo gli ufficiali) proveniente dal disciolto Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017 di riscattare, qui a titolo oneroso, ai fini del TFS il servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo. Si tratta della facoltà, riconosciuta dall’articolo 5 co. 1 del dlgs n. 165/1997 al personale degli altri corpi militari, nel limite massimo di cinque anni, originariamente preclusa al Corpo Forestale per le medesime ragioni sopra esposte.

Il riscatto in questione, ai sensi dell’articolo 5, co. 3 del predetto dlgs n. 165/1997, è possibile anche per il periodo di servizio comunque prestato cioè prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo. L’Inps aveva fornito istruzioni in merito con Circolare n. 119/2018.

Documenti: Circolare Inps 109/2025

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