Riscatto, la deducibilità fiscale è del 19 per cento

Martedì, 04 Marzo 2014
Il riscatto consente di recuperare periodi di vuoto contributo utili per accedere alla pensione con le nuove regole Fornero.

Con il riscatto si possono recuperare diversi vuoti contributivi presenti nella vita lavorativa di chi si accinge ad andare in pensione con le nuove regole. Ad esempio possono essere utilizzati i periodi derivanti da un lavoro svolto all'estero e, soprattutto, i corsi di studi universitari e post-universitari.

Il riscatto è sempre una procedura a titolo oneroso che si perfeziona con il pagamento di un importo pari agli oneri che l'Inps si assume con il riconoscimento di quei periodi in cui la legge consente al lavoratore pensionato di coprire periodi contributivi scoperti. L'onere è tuttavia deducibile fiscalmente dal reddito e ciò contribuisce a rendere maggiormente vantaggiosa la procedura.  

I contributi da Riscatto - I contributi derivanti dal riscatto sono utili sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura dell'assegno pensionistico. Inoltre essendo la contribuzione da riscatto equiparata a quella effettiva, i contributi in esame possono essere utilizzati anche ai fini dell'accesso alla pensione anticipata. In questo caso, però, non sono utili ad escludere le penalizzazioni per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età (ad eccezione della contribuzione accreditata ex articolo 13 della legge 1338/62).

La deduzione fiscale - La deducibilità fiscale può essere utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi e può essere fruita attraverso il modello 730 per i lavoratori dipendenti, oppure nel riquadro RP del modello di dichiarazione Unico. Qualora il beneficiario della detrazione fiscale non abbia un reddito personale, come ad esempio nell'ipotesi di giovani privi di occupazione, il contributo può essere detratto in una misura pari al 19 % dai soggetti verso cui il riscattante risulti fiscalmente a carico. 

Il beneficio è utile laddove sia il genitore a pagare, ad esempio, l'onere del riscatto del corso di laurea del figlio privo di redditi personali.

I periodi oggetto di riscatto - Possono essere riscattati diversi vuoti di contribuzione nel corso dell'attività lavorativa. In particolare possono essere riscattati il periodo di lavoro non coperti da contribuzione; i periodi lavorati all'estero (qualora ad esempio non sia possibile ricorrere alla totalizzazione estera); i corsi di laurea o di dottorato di ricerca (ma solo per la durata legale del corso di studi); il congedo parentale; i periodi di sospensione o di interruzione del rapporto lavorativo; i periodi di non lavoro tra un rapporto e l'altro o di formazione e tirocinio; il servizio civile. 

I requisiti - Per conseguire il riscatto l'interessato deve poter far valere almeno un contributo effettivamente versato nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto prima della data della domanda. Per le domande di riscatto della laurea presentate a partire dal 1° gennaio 2008 la facoltà può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Inoltre i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto non solo presso il fondo verso cui è diretta la domanda di riscatto ma anche negli altri regimi previdenziali. 

Il costo - Il costo dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare pari alla retribuzione media dell'interessato degli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda moltiplicata per l'aliquota di computo della gestione pensionistica in cui si presenta la domanda. In caso di giovane inoccupato si utilizza il reddito minimo annuo convenzionale pari a 15.516 euro per l'anno 2014 (il livello minimo imponibile annuo per gli artigiani e commercianti).

Tale regola si applica se i periodi da riscattare si collocano successivamente al 31 dicembre 1995: l'importo della somma da versare verrà determinato attraverso il calcolo contributivo. Qualora invece i periodi da riscattare siano temporalmente antecedenti al 31 dicembre 1995, il calcolo dell'onere è effettuato attraverso il sistema retributivo. Ciò comporta un sistema più complesso legato a diversi fattori quali l'età, il sesso, le retribuzioni percepite negli ultimi anni e l'entità del periodo da riscattare. In ogni caso riscattare tali periodi sarà più oneroso per l'interessato.

Dunque, qualora i periodi riscattabili siano successivi al 1996, l'interessato sborsera' una somma inferiore perché basata sulle aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda nella gestione da accreditare e sul reddito degli ultimi 12 mesi senza alcun riferimento né all'anzianità contributiva, nè all'età dell'interessato.

Ad esempio per riscattare 4 anni di laurea di un giovane senza occupazione si pagherà 20.481 euro. Il risultato deriva dalla moltiplicazione del reddito minimo annuo convenzionale di 15.516 euro per l'aliquota del 33%. Per un anno di corso l'onere sarà quindi di 5.120,28 euro. Moltiplicati per 4 anni la somma da versare è pari a 20.481,12 euro.

Qualora invece il riscattante sia un lavoratore che ha percepito una retribuzione pari a 24mila euro nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, l'onere salirebbe a 31.680 euro (24mila x 33% x 4 = 31.680).

 

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