Riscatto più ampio per i dipendenti degli enti locali

Nando Pulvirenti Sabato, 05 Maggio 2018
L'Inps si adegua alla sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato il divieto di riscatto del periodo di vice pretore reggente per i dipendenti degli enti locali.
Ok al riscatto ai fini pensionistici del periodo di vice pretore reggente per i dipendenti assicurati presso la Cpdel. Lo precisa l'Inps nel messaggio 1886/2018 in cui l'istituto si adegua a quanto stabilito dalla sentenza numero 11/2018 della Corte costituzionale dello scorso 31 gennaio 2018. La predetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

In base a tale sentenza, il servizio prestato dai dipendenti degli Enti locali in qualità di vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi è valorizzabile ai fini pensionistici, mediante riscatto oneroso da richiedere secondo le norme e le modalità previste dall’ordinamento in vigore presso la CPDEL. Le norme di riferimento, in particolare, sono quelle indicate nell'articolo 70 del regio decreto legge numero 680 del 3 marzo 1938 che prevedono un onere commisurato alla retribuzione pensionabile in possesso dall'assicurato al momento della presentazione della domanda di riscatto del periodo in parola. 

La domanda di riscatto deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica, secondo le modalità già in uso per la generalità delle domande di riscatto di periodi o servizi (cfr. la circolare n. 12 del 25/01/2013), utilizzando il modulo presente nella procedura. Nel compilare la domanda il richiedente dovrà inserire nella sezione “Tipologia” la dicitura “altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto servizio prestato come vice pretore reggente” e dovrà allegare un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il periodo di servizio reso, nonché l’Ente locale presso cui è stata svolta l’attività di vice pretore reggente. 

L'Inps comunica che le domande di riscatto già presentate e ancora non definite dovranno essere esaminate sulle base dei criteri sopra specificati. Per converso, le domande di riscatto già respinte potranno essere riesaminate, su istanza di parte, qualora i relativi provvedimenti non siano divenuti definitivi (e quindi non impugnabili) per acquiescenza da parte dell’interessato o per il formarsi del giudicato su eventuali pronunciamenti giurisdizionali negativi per i ricorrenti.

L'Inps rammenta, infine, che, per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS), la facoltà di riscatto del servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi è disciplinata dall’articolo 14, lettera b), del DPR 1092/1973.

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Documenti: Messaggio inps 1886/2018

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