Una guida relativa alla modalità sperimentale di riscatto dei buchi contributivi tra un lavoro e l'altro a disposizione dei soggetti che hanno iniziato il lavoro dopo il 31 dicembre 1995.

Il decreto legge 4/2019 ha ammesso dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 la possibilità di sistemare la posizione assicurativa a condizioni semplificate e con oneri agevolati. E' stata definita «pace contributiva» perché consente il recupero dei buchi contributivi tra un lavoro e l'altro senza alcuna restrizione.

E' riconosciuta per il triennio 2019-2021 a favore dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata dell'Inps nonchè agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. E' riservata ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (anche se accreditata presso le Casse previdenziali dei liberi professionisti oppure acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati) e non può essere utilizzata dai soggetti già titolari di pensione diretta.

Periodi Riscattabili

Il periodo da riscattare deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto); pertanto il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso tra il 1 Gennaio 1996 ed il 28 Gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019. Il periodo che forma oggetto di riscatto non deve risultare già coperto da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati). Il periodo massimo riscattabile è di cinque anni, anche non continuativi.

La facoltà non può essere esercitata per riscattare periodi per i quali il datore di lavoro abbia omesso il versamento dei contributi (si dovrà, in tal caso, procedere alla costituzione della rendita vitalizia).

Fuori i lavoratori più anziani

Dal punto di vista delle platee la misura si rivolge esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995; non può, quindi, essere utilizzata dai soggetti con contribuzione a qualsiasi titolo accreditata prima del 1.1.1996 e questo ancorchè il riscatto si riferisca a periodi temporali successivi al 1995, oppure venga esercitato nella gestione separata dell'Inps oppure sia richiesto da soggetti che hanno esercitato l'opzione per il calcolo contributivo (art. 1. co. 23 legge 335/1995). In definitiva non può essere utilizzata per integrare i 38 anni di contributi utili per l'uscita con la cd. quota 100. Può essere, invece, utilizzata in abbinamento alla facoltà di riscatto agevolato della laurea in presenza dei relativi requisiti. 

L'onere

L'onere del riscatto è calcolato sulla base dell'articolo 2, co. 5 del Dlgs 184/1997, cioè sulle retribuzioni percepite nelle ultime 52 settimane antecedenti l'operazione moltiplicate per l'aliquota contributiva IVS della gestione assicurativa presso la quale si esercita il riscatto (metodo dell'aliquota percentuale). L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. La domanda di riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019 (29 gennaio 2019) fino al 31 dicembre 2021.

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi (qui ulteriori dettagli). Per i lavoratori del settore privato il costo può anche essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso, in tal caso le relative somme sono deducibili dal reddito d'impresa. L'onere può essere versato in un'unica soluzione oppure in 120 rate mensili senza interessi. Qualora l'operazione debba essere utilizzata per l'immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta la somma residua deve essere versata in unica soluzione.

Documenti: Circolare Inps 36/2019; Circolare Inps 106/2019

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