Pensioni

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La misura riguarderà circa 200 lavoratori dell'Isochimica di Avellino che si sono ammalati di amianto. Si estendono, inoltre, per il triennio 2015-2017 le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo vittime dell'amianto.

Kamsin Il passaggio al Senato della legge di stabilità riserva un'altra novità per i lavoratori esposti all'amianto. E' passato, infatti, l’emendamento, numero 1.9202 a firma del Sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, che estende la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali. In particolare con la misura:

1) si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale;

2) in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che l’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 ha disposto che, con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

Come già anticipato da pensionioggi.it il pensionamento anticipato riguarderà, in particolare, per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati con patologia di asbesto. Secondo le stime del Governo il beneficio interessa circa 200 soggetti con un onere pari circa 25.000 euro annui per ciascun trattamento pensionistico.

Seguifb

Zedde

Ok allo stop delle penalizzazioni e al tetto agli assegni d'oro. Arriva la deroga per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino e l'estensione dei benefici previdenziali per le vittime di terrorismo. Fumata nera per i quota 96 della scuola.

Kamsin Tetto alla crescita dell'assegno per chi era nel retributivo nel 2011, stop alla penalizzazione sino al 2017 per tutti i lavoratori, estensione dei benefici previdenziali previsti per le vittime di terrorismo in favore del coniuge e dei figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico, unificazione dei pagamenti al 10 del mese per chi riceve piu' prestazioni a carico dell'Inps. Sono queste le novità contenute nel maxi-emendamento al disegno di legge di stabilità approvato dal Senato questa mattina all'alba. Ma andiamo con ordine cercando di fare il punto delle novità che entreranno in vigore dal prossimo anno.

Stop alle penalizzazioni
Il maxi-emendamento alla legge di stabilità al Senato conserva la misura introdotta alla Camera sui lavoratori precoci. Niente piu' penalizzazione, sino al 2017, per chi ha raggiunto 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) e non ha ancora compiuto i 62 anni. Qui l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.

Tetto al cumulo del trattamento contributivo
Via libera anche allo stop ai trattamenti che fino al 31 dicembre 2011 sono calcolati con il sistema retributivo e che con il sistema contributivo, dal 1° gennaio 2012, darebbero luogo ad un assegno piu' succulento di quanto sarebbe stato corrisposto con il previgente regime.

L'emendamento approvato da Palazzo Madama indica che "il trattamento non deve eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della Riforma". Ai fini della liquidazione del trattamento si dovrà computare "l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa."

Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Benefici Legati all'Amianto
Passano poi diverse misure sull'amianto. Viene precisato che entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui al decreto legge 269/2003, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata. La novità consentirà a chi ne ha i requisiti di potersi agganciare alla pensione prima.

Per tutelare i lavoratori del polo siderurgico di Genova si prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte di lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, i provvedimenti di annullamento delle certificazioni sull'amianto rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici connessi a tale stato non sono tenute in considerazione a meno di dolo dell'interessato accertato in via definitiva.

A seguito del passaggio in Senato è stata, poi, approvata una salvaguardia dalle nuove regole pensionistiche Fornero in favore dei lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati di amianto, che potranno, pertanto, andare in pensione nel 2015 in anticipo rispetto ai requisiti attualmente previsti dalla legge (la misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui).

Benefici previdenziali per le vittime di terrorismo
Si prevede poi l'estensione dei benefici previdenziali previsti per le vittime del terrorismo (cioè l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente) in favore dei coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Con la precisazione tuttavia che se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e figli di costui restano esclusi dal beneficio.

Viene inoltre previsto che, ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole all'incremento standard del 7,5 per cento. A tal fine si prescinde, peraltro, da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore se prevista dai rispettivi contratti di categoria.

Pagamenti degli assegni
Dal primo gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, saranno pagati il 10 di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festivo, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate gli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail. Infine, i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte.

Tra le altre modifiche c'è la riduzione del taglio ai patronati: il taglio passa da 150 a 35 milioni ma si avvia una processo di riforma del settore.

Seguifb

Zedde

L'ex Ministro del Lavoro Pd Cesare Damiano ricorda come la cancellazione della penalizzazione sana una importante ingiustizia per moltissimi lavoratori. "Ora si lavori sulle pensioni flessibili".

Kamsin "Siamo soddisfatti che il Governo abbia confermato lo stop alla penalizzazione dal 2015". E' quanto fa sapere dal suo Blog il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Cesare Damiano, dopo l'approvazione di Palazzo Madama del maxi-emendamento con cui l'esecutivo ha riscritto il ddl di stabilità. "Il Governo ha confermato la proposta che mette la parola fine a quel sistema di disincentivi che colpisce oggi soprattutto i lavoratori piu' deboli, quelli esposti ad amianto, invalidità o che avevano perso il lavoro". Nel testo approvato - ricorda Damiano - ci sono anche alcune norme pensionistiche in favore delle vittime del terrorismo e dell'amianto".

"Ci aspettiamo, però, che dopo questo importante passo avanti il Governo voglia presentare una propria proposta per garantire maggiore flessibilità in uscita per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro ma non hanno ancora raggiunto i requisiti previdenziali. Ci sono diversi progetti di legge in materia in Parlamento" ha ribadito Damiano. E poi c'è la vicenda dei quota 96 della Scuola che il "governo si è impegnato a risolvere in occasione della Buona Scuola".

Zedde

Dal 1° Gennaio 2016 tutti i requisiti anagrafici per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche si innalzeranno di 4 mesi. E' l'effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

Kamsin E' ufficiale. Dal 1° gennaio 2016 si andrà in pensione quattro mesi più tardi. E' stato firmato lo scorso 16 dicembre il decreto interministeriale Lavoro-Economia che dispone il secondo adeguamento dei requisiti pensionistici, dopo il primo adeguamento scattato lo scorso 1° gennaio 2013. L'adeguamento interesserà tutte le tipologie di prestazione: la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, pensione anticipata contributiva, l'assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011, la totalizzazione, eccetera. Gli adeguamenti interesseranno anche coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la vecchia disciplina di pensionamento (si pensi, ad esempio, ai lavoratori salvaguardati).

Dal 1° gennaio 2016, pertanto, si potrà conseguire la pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età anagrafica oppure, la pensione anticipata, con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). Le cose andranno peggio per le lavoratrici del settore privato che vedranno, oltre all'adeguamento alla stima di vita, anche un innalzamento di un anno e mezzo per la vecchiaia dovuto alla parificazione dell'età pensionabile con i lavoratori uomini: l'età passerà da 63 anni e 9 mesi a 65 anni e 7 mesi (mentre le autonome subiranno un incremento da 64 anni e 9 mesi a 66 anni e 1 mese).

Ecco dunque nella seguente tavola gli effetti dell'adeguamento con le stime per il futuro (per verificare le conseguenze verifica anche con il pensionometro di pensionioggi.it quando potrai andare in pensione).

Non solo. Dal 1° gennaio 2019 ci sarà un terzo adeguamento pari ad ulteriori 4 mesi. Dal 2019 in poi gli adeguamenti saranno a cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via (gli aumenti sono stimati in circa 2-3 mesi a biennio). In ogni caso la legge ha stabilito che l'età per la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere pari almeno a 67 anni dal 2021 (cioè se in base agli incrementi alla speranza di vita non si raggiungerà questo livello, si procederà in modo automatico).

 Si tratta della cd. «clausola di garanzia» già intro­dotta per effetto della legge di stabilità del 2012 (art. 5, legge n. 183/2011), e che in virtù della nuova formulazione normativa ha anticipato i propri effetti dal 2026 al 2021. Essa produce in pratica la garanzia che, ferme restando le disposizioni che regolano gli adeguamenti dei requisiti anagrafici in base agli incrementi della speranza di vita, a partire dalla prima decorrenza utile del pensiona­mento dall'anno 2021, l'età minima per la pensio­ne di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni. Qualora tale età minima non dovesse essere automaticamente raggiunta per effetto dell'appli­cazione dei citati adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all'adeguamento imme­diato mediante apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 31.12.2019.

 Seguifb

Zedde

La Gnecchi: necessario riconoscere al piu' presto l'accesso alla pensione nel caso di contribuzioni versate presso diverse gestioni, eliminando l'incongruenza della disciplina vigente.

Kamsin E' proseguito ieri in Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati presieduta da Cesare Damiano l'esame dei disegni di legge unificati AC 225 e AC 929 (Fedriga e Gnecchi) volti a rimuovere  gli oneri per l'esercizio della ricongiunzione introdotti dal decreto legge 78/2010 dal 1° Luglio 2010.

Come già anticipato da pensionioggi.it la proposta di legge unificata, oltre all'eliminazione degli oneri per l'esercizio della ricongiunzione dei contributi, prevede la possibilità di restituire gli oneri versati, nonché la facoltà, per coloro che sono stati costretti alla ricongiunzione onerosa o alla totalizzazione dei contributi per accedere alla pensione, di poter ottenere la riliquidazione della stessa, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La proposta, inoltre, intende equiparare i requisiti contributivi pensionistici dell'INPS e dell'ex INPDAP, ed offrire la possibilità a coloro che sono iscritti a qualsiasi cassa previdenziale di poter ottenere, a domanda, una pensione supplementare con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione.

Ieri, tuttavia, per venire incontro ai rilievi del Dicastero del Lavoro che ha sottolineato l'eccessiva onerosità della proposta, la Commissione ha avanzato, in via informale, l'ipotesi di seguire un'altra strada: quella di eliminare il requisito di 20 anni di contributi, ai fini del cumulo dei periodi assicurativi introdotto di recente della legge 228 del 2012, per l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia. L'Onorevole Marialuisa Gnecchi ha, peraltro, osservato come possa essere opportuno attingere da quelle risorse che si sarebbero rese disponibili, dalla misura introdotta dal Governo nella legge di stabilità, volta a limitare i trattamenti pensionistici più elevati in caso di versamenti con il sistema contributivo effettuati dopo il 1o gennaio 2012. La Commissione si riunirà dopo Natale per il prosieguo della trattazione del ddl unificato.

Zedde

L'esecutivo è impegnato nella soluzione della vicenda dei Quota 96 della Scuola in occasione della Riforma della Scuola.

Kamsin "C'è la volontà del Governo a impegnarsi ad affrontare in via risolutiva, già dalla prossima primavera e nel contesto del citato piano «La buona scuola», anche la questione concernente i lavoratori di «quota 96 della scuola. " Così il Sottosegretario al Welfare Teresa Bellanova ha risposto ieri all'interrogazione promossa dall'Onorevole Marialuisa Ghizzoni in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

L'Onorevole Ghizzoni ha evidenziato come la riforma pensionistica, introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risulti viziata da un errore essenziale, peraltro ammesso dallo stesso ex Ministro Fornero, riguardante i lavoratori del comparto scuola. Tale riforma - ha precisato la Ghizzoni - non ha tenuto conto della specificità del comparto, nel quale l'accesso al pensionamento è concesso un solo giorno all'anno, il 1o settembre, in considerazione della continuità didattica che deve essere garantita agli studenti. 

La Risposta integrale del Sottosegretario Bellanova - Gli Onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l'attenzione del Governo sugli effetti prodotti dalla riforma pensionistica introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia) nei confronti del personale appartenente al comparto scuola.
  La predetta riforma – entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2012 – ha introdotto nuovi e più rigidi requisiti per l'accesso al pensionamento, facendo, tuttavia, salva l'applicazione della previgente normativa – basata sul cosiddetto sistema delle quote – nei confronti di quei soggetti che maturassero i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011.
  Al contempo la predetta riforma, a protezione di particolari categorie di soggetti che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia pensionistica, si sarebbero ritrovate prive di retribuzione e di pensione, ha introdotto deroghe e salvaguardie in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto «Salva Italia».
  Con particolare riferimento al comparto scuola non sono state riscontrate specificità di carattere previdenziale tali da giustificare una regolamentazione differenziata (deroghe o salvaguardie) rispetto alla generalità dei lavoratori.
  L'unica specificità rispetto ai dipendenti civili di altri comparti è costituita, infatti, dall'obbligo, per il personale della scuola, di accedere al pensionamento il 1o settembre di ogni anno, circostanza, di per sé, non ritenuta idonea dal Legislatore del 2011 a giustificare una deroga alle nuove previsioni generali di cui all'articolo 24 del decreto Salva Italia.
  Conseguentemente, le deroghe ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento non trovano applicazione nei confronti di quei lavoratori appartenenti al comparto scuola che hanno maturato i requisiti pensionistici nei corso dell'anno scolastico 2011/2012, con decorrenza dal 1o gennaio 2012.
  In tale contesto di riferimento, tengo a precisare che la questione prospettata dagli onorevoli interroganti è stata più volte sottoposta all'attenzione del Governo che ha provveduto ad avviare i dovuti approfondimenti soprattutto in ordine alla reperibilità della necessaria copertura finanziaria, al fine di garantire una positiva soluzione della vicenda.
  A tal riguardo è utile ribadire quanto affermato dal Vice Ministro Morando nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità presso la Commissione bilancio della Camera. In tale occasione è stato evidenziato come il Governo sia oramai prossimo all'adozione di un intervento normativo di notevole rilievo volto ad incidere profondamente sul mondo della scuola e principalmente orientato a favorire il ricambio generazionale del corpo docente.
  Il Vice Ministro ha auspicato che la definizione dell'intervento richiesto dagli interroganti possa avere luogo nell'ambito della realizzazione del più complessivo piano di riforma denominato «La buona scuola», secondo una tempistica tale da assicurare che il nuovo impianto regolatorio possa entrare in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016 e ha manifestato la volontà del Governo a impegnarsi ad affrontare in via risolutiva, già dalla prossima primavera e nel contesto del citato piano «La buona scuola», anche la questione concernente i lavoratori di «quota 96».

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Zedde

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