Contratto Comparto Funzioni Centrali 2019/2021: siglata la pre-intesa tra sindacati e Aran

Venerdì, 24 Dicembre 2021
Firmata il 21 dicembre la pre-intesa tra sindacati e Aran per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Funzioni Centrali per il periodo 1°gennaio 2019 – 31 dicembre 2021.  

Siglato il rinnovo del contratto Funzioni Centrali tra ARAN e sindacati Cgil, Cisl e Uilm. L’intesa dopo il parere positivo del Ministero dell’Economia e della Corte dei Conti sarà portata in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Il rinnovo contrattuale prevede importanti novità in materia di classificazione del personale con l’introduzione della cd. “quarta area” ossia, l’aria delle elevate professionalità.

Inoltre, rivede alcuni istituti come il congedo parentale, l’assenza di malattie con gravi patologie che richiedono terapie salvavita, regola il lavoro in smart working e il lavoro a distanza, aumento degli stipendi che partiranno da 62,30 euro e saliranno fino a 151,80 euro. Aumenti più alti ai lavoratori dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) che vanno da 63 a 194,46 euro. Analizziamo le principali novità.

Contratto Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021: la “quarta area”

Il rinnovo del contratto include un nuovo sistema di classificazione del personale, con l’introduzione della “quarta area” con incarichi connotati come «elevata autonomia e responsabilità» e potranno avere contenuto prevalentemente gestionale o prevalentemente professionale nel caso in cui sia richiesta l'iscrizione ad albi.

Tale modello consentirà una maggiore qualificazione dello sviluppo professionale delle pubbliche amministrazioni centrali, con l’obiettivo di valorizzare i più meritevoli e incoraggiare percorsi formativi di un’elevata qualità.

La durata degli incarichi (rinnovabili) sono conferiti, al termine del periodo di prova, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

In corrispondenza di ciascun incarico, secondo una valutazione preventiva della rilevanza delle responsabilità assunte, le amministrazioni definiscono una retribuzione di posizione lorda annua, comprensiva di tredicesima mensilità, per un valore compreso tra un  minimo di 11.000 ed un massimo di 29.000 euro. La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente in base all’art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova area EP).

Prevista la progressione all’interno delle aree con la possibilità di remunerare l’esperienza professionale acquisita dal dipendente nel corso degli anni, applicando uno o più differenziali stipendiali, che consentiranno di ottenere una progressione economica, ma non determineranno l‘attribuzione di una mansione superiore.

Le progressioni all’interno tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite una procedura comparativa per valutare il rendimento positivo conseguito dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sulla base anche dei titoli o competenze professionali in possesso, di assenza di provvedimenti disciplinari, del numero  e la tipologia degli incarichi rivestiti. In caso di progressione tra le aree, il dipendente conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Inoltre, conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA).

Alle progressioni tra aree potranno partecipare i lavoratori che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Inoltre, in sede di contrattazione integrativa tale termine potrà essere ridotto a due anni o aumentato a quattro anni. Infine, la media delle ultime tre valutazione non potrà essere meno del 40%, mentre l’esperienza non potrà contare più del 40%.

Il passaggio tra le aree, nella fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, sarà semplificato e prevede una riserva del 50% delle posizioni disponibili all’accesso dall’esterno.

Nello specifico, per  passare dall’area degli operatori a quella degli assistenti serviranno cinque anni di esperienza se i candidati sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Oppure, serviranno otto anni se in possesso del solo diploma di scuola dell’obbligo.  Similmente per passare dall’area degli assistenti a quella dei funzionari serviranno cinque anni di esperienza se i candidati sono in possesso della laurea triennale o magistrale. Oppure, serviranno dieci anni se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Lavoro agile

Regolamentato per la prima volta lo smart working, che può assumere la forma di lavoro «agile» (cioè senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro) e di lavoro «da remoto». Si tratta di un importante riconoscimento, che supera il momento emergenziale e può diventare una modalità lavorativa ordinaria ed efficace.

Il lavoro agile sarà possibile se sussistono i requisiti tecnologici e organizzativi per svolgere l’attività lavorativa con questa modalità. Inoltre, è subordinato ad un accordo tra le parti come previsto dalla legge 81/2017, in base anche alle forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli di orario o di luogo di lavoro. L’accordo tra le parti dovrà comprendere i giorni di riposo e  le giornate di lavoro da svolgere in sede e quelle da svolgere a distanza.

La prestazione di lavoro è eseguita in parte presso i locali dell’amministrazione e parte all’esterno senza una posizione fissa. Il lavoro agile non potrà eccedere il limiti di orario giornaliero e settimanale della durata massima. Inoltre, sarà regolato da due diverse fasce temporali: di contattabilità (il dipendente dovrà essere raggiungibile tramite telefono o e-mail) e inoperabilità (non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente dell’attività lavorativa, le risposte a telefonate o messaggi, la lettura della mail, nonché la connessione al sistema informatico dell’amministrazione).

Il dipendente in smart working conserverà tutti gli obblighi e diritti previsti per il lavoro in presenza, e non potrà essere penalizzato rispetto al dipendente che lavora esclusivamente in ufficio. L’adesione al lavoro agile è consentito a tutti i dipendenti (sia a contratto a tempo pieno o parziale a prescindere se siano stati assunti a contratto determinato o indeterminato). Inoltre, l’accesso sarà agevolato per i lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità e non sono coperte da altre misure.

Lavoro da remoto

Il lavoro da remoto può essere prestato considerando un vincolo di tempo e rispettando gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orari di lavoro. L’adempimento della prestazione lavorativa avviene in luogo diverso dalla sede di lavoro a condizione che sia un luogo idoneo.

La prestazione lavorativa dovrà essere supportata da mezzi tecnologici messi a disposizione dall’amministrazione e potrà essere svolta da casa o in postazione di coworking o lavoro decentrato da centri satellite.

Aumenti in busta paga

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Funzioni Centrali prevede un welfare integrato e aumenti medi mensili per 225 mila statali per un valore medio di 105 euro corrisposto in busta paga per tredici mensilità. Gli aumenti andranno da 63 a 117 euro per 13 mensilità per i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (in primis l'Inps).

Per i lavoratori del Cnel gli aumenti oscilleranno da 63 a 106 euro (per la posizione economica C5), mentre per i dipendenti dell'Enac, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo gli incrementi partiranno da 62,30 euro e saliranno fino a 151,80 euro. Aumenti maggiori per i lavoratori dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) che otterranno incrementi mensili da 63 a 194,46 euro.

Potranno essere corrisposti arretrati medi di circa 1.800 euro. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni in sede di contrattazione integrativa potranno prevedere iniziative di sostegno al reddito in favore dei dipendenti, aiuti per l’istruzione dei figli, sussidi e rimborsi vari, contributi per attività culturali, polizze integrative del SSN e prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà economiche.

Documenti: Preintesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021

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