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La soppressione delle collaborazioni coordinate e continuative potrebbe avere ripercussioni sulla possibilità di utilizzare la contribuzione accreditata dagli iscritti nella gestione separata ai fini pensionistici.

Kamsin Il Consiglio dei Ministri del prossimo 20 Febbraio ha in programma di abrogare, probabilmente dal 1° gennaio 2016, la tipologia contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, il cui utilizzo improprio ha spesso provocato situazioni di precarietà che il Governo si propone di superare. Il venir meno di questa forma contrattuale avrà indubbie ripercussioni sul sistema pensionistico in generale e, soprattutto, su quello individuale degli iscritti nella gestione separata dell'Inps. Dai dati forniti dall'Inps per l'anno 2013 emerge che, su un totale di 1.239.198 iscritti alla gestione, i collaboratori a progetto sono 302.834. La soppressione della casistica potrebbe avere, quindi, conseguenze per la gestione in generale che perderà un pesante apporto contributivo annuo.

Non solo. L'abolizione di questa figura contrattuale avrà riflessi anche sugli stessi lavoratori le cui posizioni previdenziali rischiano di essere trasferite presso il Fpld, in quanto diventano titolari di un rapporto di lavoro subordinato; se così sarà la conseguenza è che questi lavoratori avranno maggiori difficoltà nella valorizzazione della contribuzione accumulata nella gestione separata accreditata sino al trasferimento.

La contribuzione della gestione separata non può, infatti, essere unificata alla contribuzione versata in altre gestioni dell'Ago, o nelle gestioni sostitutive, se non in base a specifiche disposizioni normative, fra cui rileva la disposizione introdotta dalla legge 228/2012, che dal 1° gennaio 2013 consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive, di cumulare gratuitamente i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione che può, però, essere, però, esclusivamente di vecchiaia, di inabilità assoluta ed ai superstiti.

Viceversa, gli iscritti alla gestione separata, in possesso di contribuzione in altri fondi precedente il 1° gennaio 1996, possono ai sensi dell'articolo 3 del Dm 282/1996 esercitare la facoltà di computare detta anzianità contributiva nella gestione accedendo al pensionamento di vecchiaia e anticipata, in base alle disposizioni previste per i soggetti, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

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Per quanto riguarda, invece, i riflessi sulla gestione separata, è opportuno evidenziare che l'obbligo di iscrizione interessa diverse tipologie di lavoro autonomo, talvolta solo dopo il superamento di determinate soglie reddituali: • i liberi professionisti, per i quali nonèprevistaunaspecificacassa previdenziale;
• i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche con modalità a progetto o di ridotte dimensioni; • i venditori a domicilio, ex articolo 36 della legge 426/71; • gli spedizionieri doganali non dipendenti; • gli assegni di ricerca.. • i beneficiari diborse di studioper la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; • i lavoratori autonomi occasionali; • gli associati in partecipazione; • i medici con contratto di formazione specialistica; • i prestatori di lavoro occasionale accessorio (voucher).

L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.

Kamsin La riforma Monti Fornero ha previsto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, la riduzione del trattamento di pensione di un importo pari all' 1 % per ciascuno dei primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61), destinata poi ad aumentare del 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.

La penalizzazione non opera sull'intero trattamento di pensione ma solo sulla eventuale quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 2011. Quindi le prestazioni calcolate con il sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996) e nella gestione separata non vengono comunque interessate dalla penalizzazione. Successivamente, il "decreto mille proroghe" del 2012 ha disposto la sospensione della penalizzazione per i soggetti che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017. Tale sospensione opera, però, a condizione che l'anzianità contributiva necessaria al pensionamento sia maturata considerando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro", a cui il legislatore ha esplicitamente assimilato solo i seguenti periodi di contribuzione figurativa: il congedo di maternità, il servizio militare, la malattia e infortunio e la cassa integrazione guadagni ordinaria.

La materia è stata, poi, ulteriormente modificata nel 2013 con due provvedimenti che hanno incluso tra i periodi assimilabili alla prestazione effettiva di lavoro quindi utili a evitare la penalizzazione  anche le assenze dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992 in favore del lavoratore disabile grave o di un suo familiare.

Da ultimo, con la legge di Stabilità 2015, il Parlamento è di nuovo intervenuto prevedendo uno stop generale alla penalizzazione con effetto sulle pensioni anticipate con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturino i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2017.

In altri termini, la penalizzazione per le pensioni anticipate con decorrenza da gennaio 2015 è in ogni caso esclusa, indipendentemente dalla qualità della contribuzione con cui si raggiunge il diritto. L'Inps in un recente messaggio ha già dato istruzione alle proprie sedi di non applicare la riduzione percentuale della pensione anticipata per le nuove prestazioni in attesa di ulteriori istruzioni.

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A cura del Patronato Acli

Renzi promette un dietrofront in occasione del Cdm del 20 Febbraio. Sui contributi si pensa a una proroga dell'aliquota che resterebbe bloccata al 27% per il 2015 invece di salire al 30% e via via la 33% nel 2018. Novità in arrivo anche con i decreti attuativi del jobs act: stop dal 2016 i co.co.pro. e i contratti a termine non potranno durare più di due anni, contro i 3 attuali.  

Kamsin Ancora pochi giorni prima di conoscere le intenzioni del Governo sul regime dei minimi delle partite Iva. Con un tweet ieri il premier Matteo Renzi ha tranquillizzato i professionisti penalizzati dalla legge di stabilità: il Consiglio dei ministri del 20 febbraio rimedierà a quello che lo stesso presidente del Consiglio ha definito il «più clamoroso autogol» del governo, cioè la stangata fiscale e contributiva ai danni delle partite Iva, soprattutto nel caso dei giovani professionisti free lance. In realtà la stangata contributiva non è opera diretta del Governo in quanto l'aumento era stato già programmato prima della legge di stabilità ma all'esecutivo va la responsabilità di non aver messo un argine all'aumento (l'aliquota è passata in un sol colpo da dal 27 al 30%).

I nuovi minimi. La correzione annunciata da Renzi riguarderà la norma della legge di stabilità che ha innalzato dal 5% al 15% l'aliquota forfettaria per le partite Iva introducendo soglie diverse di ricavi (da 15 mila dei professionisti a 40 mila euro dei commercianti) per accedere al regime agevolato (prima c'era una soglia unica di 30 mila euro). L'intervento prospettato è di modificare la soglia dei 15 mila euro prevista peri professionisti portandola almeno a 20 mila euro, avendo verificato che in molti denunciano ricavi tra i 15 e i 20 mila euro l'anno.

Si allarga così la platea dei beneficiari. Ma non basta. Si sta valutando anche l'ipotesi di ridurre l'aliquota al 10 contro il 15% disposta con la legge di stabilità. E, in questo caso, la modifica andrebbe a beneficio di tutte le partite Iva ammesse alla tassazione agevolata. Il nodo da sciogliere riguarda l'entrata in vigore delle modifiche, che potrebbero partire da gennaio 2016 perché il Tesoro vorrebbe evitare un cambio di aliquote in corso d'anno. In questo caso, nel Mileproroghe verrebbe prorogato per il 2015 il vecchio regime del 5% con la libertà di optare per quello previsto dalla legge di stabilità se ritenuto più favorevole. Sui contributi si pensa a una proroga dell'aliquota del 27% anche il 2015 invece di salire al 30%

I nuovi contratti. Cambio di passo anche per i contratti "flessibili" con i nuovi decreti del jobs act. Cambierà il regime per i co.co.co, che saranno meno convenienti dei nuovi contratti a tutele crescenti, mentre si va verso un superamento per i collaboratori a progetto (i co.co.pro.), che dovrebbero scomparire da gennaio 2016. Potrebbero sparire anche i contratti di associazione in partecipazione usati soprattutto nel commercio per mascherare come soci i lavoratori dipendenti. Qualche problema in più per i "lavori a chiamata", molto usati nei settori del commercio e della ristorazione.

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Nel consiglio dei Ministri del 20 Febbraio il Governo estenderà la maternità a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps, come per le partite Iva.

Kamsin Nel Consiglio dei ministri di venerdì prossimo sarà messa nero su bianco l'estensione della tutela della maternità a tutte le lavoratrici ricomprendendo anche le iscritte alla gestione separata dell'Inps e alle partite Iva. A prometterlo è stato ieri il premier Matteo Renzi su Twitter che ha confermato l'accelerazione sull'approvazione dei decreti attuativi della legge 183/2013 (il cd. Jobs Act).

A differenza di quanto avviene per le dipendenti, però, le «mamme autonome» non saranno obbligate a smettere di lavorare per cinque mesi, perché questo potrebbe essere un danno per la loro attività. Potranno scegliere se farlo oppure no. Se lo faranno, avranno diritto a un assegno finanziato in parte dallo Stato, in parte dai contributi di lavoratori e aziende. Il sostegno al reddito sarà garantito anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: l'assegno sarà «anticipato» dall'Inps che poi si rivarrà sull'azienda. L'eventuale stop per maternità, non potrà portare all'interruzione del contratto. Tutte queste misure saranno contenute nel decreto attuativo del Jobs act che riguarda la cosiddetta conciliazione lavoro-famiglia.

Ma nel provvedimento in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sono altre due novità importanti che toccano tutte le madri lavoratrici, sia dipendenti sia autonome. «I giorni in cui il bambino è ricoverato in ospedale ha  spiegato il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova non saranno conteggiati come congedo di maternità, né obbligatorio né facoltativo». L'altro intervento riguarda i neonati prematuri: «Oggi se un bimbo nasce in anticipo rispetto alla data presunta del parto comunicata all'Inps quei giorni vengono persi ai fini del congedo obbligatorio. Il decreto dirà che sarà possibile recuperarli anche superando il limite dei tre mesì dopo la nascita».

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Una norma della legge di stabilità vincola tutta la spesa per le nuove assunzioni del 2015 e 2016 degli enti locali ad assumere solamente ai vincitori dei concorsi e alla sistemazione del personale in sovrannumero delle Province.

Kamsin Assunzioni a rischio nel prossimo biennio nelle Regioni e negli Enti Locali. E' l'effetto della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) che ha imposto agli enti locali nel 2015 e nel 2016 la possobilità di assumere solo i vincitori dei concorsi conclusi in precedenza e i dipendenti che le province collocheranno in sovrannumero.

Una limitazione che pesa perchè in pratica tutte le facoltà assunzionali degli enti locali per il 2015 e il 2016 devono essere indirizzate, infatti, in favore dei vincitori di concorsi non ancora nominati, ma la cui graduatoria deve essere in vigore al 1° gennaio 2015. Esauriti i vincitori, lo spazio assunzionale che rimane deve essere destinato ad assorbire i dipendenti della Provincia che non hanno trovato posto nell’area vasta o in Regione.

La vicenda. Com'è noto il comma 424 della legge 190/2014 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità dalle province presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del d.l. 90/2014). Quindi la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Vengono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.

Rinvio stabilizzazione dei Precari. L'altro effetto è il rinvio delle stabilizzazioni dei precari: il termine per la conclusione delle relative operazioni, prima scadente il 31 dicembre 2016, viene prorogato a tutto il 2018. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “priorità”);.

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