
Notizie
Pensioni, l'indennizzo ai negozianti è compatibile con la salvaguardia
L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso a chi, al momento della domanda, è titolare di una pensione di vecchiaia in base a qualunque norma e da qualsiasi fondo erogata e anche quando il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la domanda.
Kamsin L'Inps ha precisato con il messaggio 604/2015 che l’indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato. La concessione dell’indennizzo non è parimenti ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.
Inoltre, se al momento della domanda di indennizzo il richiedente risulta beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti previgenti il Dl 201/2011, l'indennizzo può essere concesso solo fino alla prima decorrenza teorica determinata dalla salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra. Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Odg del M5S per quota 96 della scuola e revocati
I Senatori del Movimento 5 Stelle depositano un Odg per tutelare i Quota 96 e chi ha subito la revoca dei trattenimenti in servizio. "Continuiamo a sfidare il Governo su questi temi ai quali non ha dato mai una risposta esauriente".
Kamsin E' stato depositato la settimana scorsa in Senato un Ordine del Giorno promosso dai capigruppo del M5S con il quale si chiede al Governo la soluzione della vicenda dei revocati e dei quota96 della scuola. L'Odg arriva in occasione dell'esame - in commissione affari costituzionali a Palazzo Madama - del ddl 1577, in materia di riforma della pubblica amministrazione. Ne ha dato notizia ieri l'ufficio stampa del movimento 5 stelle.
"I revocati - ricorda la nota del M5S - sono quei dipendenti della P.A., tra cui molti insegnanti, ai quali è stata tolta la proroga di permanenza in servizio di due anni oltre l’età pensionabile con effetto retroattivo con un pregiudizio economico sulle proprie carriere. Dal 1° novembre gli insegnanti si sono visti comunicare il pensionamento d’ufficio: questo fatto ha ovviamente creato molti problemi alla vita delle persone che si sono ritrovate con un anno da riprogrammare sia dal punto di vista economico che organizzativo". Torna anche in ballo la vicenda dei quota 96 della scuola, un problema ancora aperto. Il M5S chiede con il medesimo Odg che l'esecutivo offra "una soluzione alla vicenda degli insegnanti che hanno maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012".
Sulla vicenda potrebbero esserci delle novità a fine Febbraio con l'approvazione della Riforma della Scuola: il ministro Giannini ha indicato l'intenzione di collocare questo personale nell'organico funzionale.
Il testo dell'ODG - Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);
premesso che:
il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;
considerato che:
il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza;
in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in detenninati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;
il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. l trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;
con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, awalendosi dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;
fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati;
è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non patrirnoniale;
impegna il Governo:
a porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di proroga già ottenuto, dei «revocati».
seguifb
Zedde
Bonus Assunzioni, uno sgravio sino ad 8mila euro per chi assume disoccupati
L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi per tre anni, fino a 8.600 euro l'anno. Ma per l'avvio concreto del bonus l'Inps rinvia a ulteriori circolari. L'esonero dal pagamento riguarda anche gli studi professionali.
Kamsin Disco verde dell'Inps ai contributi scontati a chi assume nel 2015 disoccupati da sei mesi. E' quanto ha indicato l'Inps ieri con la Circolare 17/2015 con la quale ha illustrato il nuovo incentivo all'occupazione, previsto dalla legge Stabilità 2015. Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro (imprenditori e non, tra cui anche gli studi professionali) del settore privato che assumono a tempo indeterminato durante tutto il 2015 (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, i somministrati nonché part time e job sharing). Restano fuori, invece, colf, apprendisti e intermittenti. Tra le condizioni di accesso viene confermata la necessità del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). L'esonero è pari al 100% dei contributi dei datori di lavoro, per tre anni, fino a 8.060 euro l'anno.
Per fruirne, però bisognerà aspettare: l'Inps rimanda a futura circolare le istruzioni applicative. Intanto, spiega che il bonus spetta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non (tra cui studi professionali), soltanto per assunzioni a tempo indeterminato, anche se parttime o job sharing, ma non per apprendistato, rapporti domestici e lavoro a chiamata.
Quanto ai soggetti (lavoratori) che possono essere assunti, non è previsto alcun requisito se non la disoccupazione. In particolare: 1) nel corso dei sei mesi precedenti l'assunzione non deve risultare occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; 2) nel corso dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge Stabilità 2015 (dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014), non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo.
seguifb
Zedde
Inps, un bonus sino a 1200 euro al mese per assistere i disabili
La durata dell'assegno è pari a 9 mesi. Dal 1° marzo al 30 Novembre 2015. L’ammontare del bonus oscilla tra un minimo di 200 euro ad un massimo di 1200 euro al mese; il beneficio può essere ottenuto solo dai dipendenti pubblici.
Kamsin Ai nastri di partenza il bonus per assistere anziani non autosufficienti. E' stato pubblicato, infatti, ieri dall'Inps il bando ufficiale, riservato ai dipendenti e i pensionati pubblici, ai loro conviventi, ai loro familiari di primo grado, non autosufficienti che eroga un bonus mensile sino a 1200 euro in via sperimentale per il 2015. Per la presentazione delle domande c'è tempo dal prossimo 2 Febbraio sino al 27 Febbraio alle ore 12; dovrà avvenire tramite canale telematico. La durata dell'assegno è di 9 mesi: decorre dal 1° marzo 2015 e termina, salvo proroghe, il 30 Novembre 2015.
Il progetto, denominato Home care premium, è un premio che spetta a chi si prende cura, assiste e supporta a domicilio familiari con handicap gravi, è promosso dall'Inps e rivolto a tutti i dipendenti e pensionati pubblici. Del progetto possono beneficiare anche i minori disabili figli di dipendenti pubblici o pensionati deceduti.
Il contributo mensile è ancorato all'Isee e ad un punteggio che indica il grado di autosufficienza del soggetto beneficiario del trattamento e oscilla tra 300 e 1200 euro, qualora i redditi annuali siano inferiori ad 8mila euro all'anno. Nel bando è previsto anche l'assegnazione di un trattamento integrativo sino ad un massimo di 2400 euro a supporto del percorso assistenziale del beneficiario
La pagina del bando Home Care Premium 2015
Seguifb
Zedde
Pensioni, nelle Province tornano in pista i prepensionamenti
Città metropolitane e nuove Province avranno tempo fino al 1° marzo per attuare il taglio delle dotazioni organiche, rispettivamente del 30 e 50% calcolato sulla spesa e non sul numero dei dipendenti, per poi arrivare entro la fine di marzo all'individuazione del personale in soprannumero. Che sarà gestito con prepensionamenti e mobilità obbligatoria.
Kamsin Un piano per ricollocare oltre 20 mila lavoratori delle Province entro il 2016. E' quanto prevede una Circolare della Funzione Pubblica che sarà pubblicata da Palazzo Vidoni nei prossimi giorni. L'obiettivo è gestire la transizione del personale impiegato nelle province, gli enti che sono stati svuotati delle proprie funzioni con la Riforma Delrio della scorsa primavera.
La logica da seguire resta quella indicata nella legge 56/2014 e confermata nella recente legge di Stabilità, due testi su cui la circolare propone una sintesi operativa indicando il destino dei dipendenti delle province: una parte resterà in servizio seguendo le funzioni che restano attribuite ai nuovi enti di Area Vasta oppure alle Regioni; l'altra dovrà essere "riassegnata". Ma andiamo con ordine.
La dichiarazione di Soprannumero. La prima tappa è quella del 1° marzo, data entro la quale gli enti dovranno attuare il taglio delle dotazioni organiche, rispettivamente del 30 e 50% calcolato sulla spesa e non sul numero dei dipendenti, per poi arrivare entro la fine di marzo all'individuazione del personale in soprannumero. Per farlo, spiega la circolare in arrivo, dovranno assumere come base di riferimento la spesa «fotografata» all'8 aprile scorso, calcolando per i dirigenti e le singole posizioni economiche il costo medio, rappresentato da trattamento fondamentale e media degli accessori per ogni categoria. La seconda tappa sarà, quindi, l'individuazione dell'esatto numero del personale in soprannumero che dovrà essere gestito tramite prepensionamenti e mobilità.
I Prepensionamenti. Anche se sono ancora in corso chiarimenti a livello ministeriale torna, infatti, in pista la possibilità di prepensionare tutti coloro che, dichiarati in esubero, entro il 2016 avranno, con le regole ante-fornero, i requisiti per andare in pensione. Nella Pubblica amministrazione, come noto, fino al 2016 è in vigore una norma inserita nel cosiddetto «Decreto D'Alia» che permette in caso di dichiarazione di esuberi, di poter mandare in pensione il personale con i requisiti più favorevoli previsti dalle vecchie norme (articolo 2, comma 11 del decreto legge 95/2012). Tale normativa consente alle pubbliche amministrazioni di collocare in pensione con le vecchie regole i lavoratori, in esubero, che avrebbero maturato la decorrenza della pensione (cioè comprensiva della finestra mobile di 12 o 15 mesi) entro il 31 dicembre 2016. Dato che la norma si applica anche nei confronti degli enti territoriali il personale dichiarato in soprannumero che ha raggiunto entro il 31 dicembre 2015 la quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età (oppure entro il 30 Settembre 2015 i vecchi 40 anni di contributi) potrebbe pertanto essere collocato in pensione in deroga alla disciplina Fornero.
La mobilità. Per tutti gli altri scatterebbe, invece, la mobilità volontaria o obbligatoria. Il personale dei servizi per l'impiego sarà impiegato per far partire l'Agenzia nazionale per l'occupazione, prevista dal Jobs Act. Una strada a sé sarà riservata poi a chi svolge i compiti di polizia provinciale, che sarà escluso dagli elenchi degli "esuberi" per essere coinvolto in una riorganizzazione ad hoc in rapporto con le altre forze di polizia sul territorio, mentre gli altri potranno essere indirizzati a seconda dei casi alle Regioni o alle Pa centrali (uffici giudiziari in primis). Per assorbire il personale delle Province entreranno in campo, in prima battuta, proprio le Regioni. Quelle che negli anni scorsi hanno trasferito delle loro funzioni agli enti provinciali, dovranno riprendersele indietro con tutto il personale adibito a quelle stesse funzioni. Nel caso in cui questo trasferimento di deleghe non ci sia stato, allora le Regioni dovranno destinare tutte le risorse per le assunzioni del biennio 2015-2016, al netto solo di quelle necessarie per i vincitori di concorso, per assorbire i dipendenti provinciali. In pratica tutto il turn over sarà vincolato all'assunzione dei lavoratori delle Province. Un'altra parte di personale andrà, come detto, nelle altre amministrazioni dello stato.
Il Licenziamento. Se alla fine di questo processo dovessero rimanere dei lavoratori in esubero il Ministero punta al ricorso dei «contratti di solidarietà», con riduzione per tutti delle paghe e dei tempi di lavoro, oppure al collocamento in disponibilità cioè l'anticamera del licenziamento: due anni all'80% dello stipendio e poi risoluzione del rapporto di lavoro.
Seguifb
Zedde
Altro...
Imu Terreni 2015, contribuenti alla cassa entro il 10 Febbraio
L'Imu non sarà comunque dovuta, per il solo 2014, per quei terreni che erano esenti in virtù del Dm 28 novembre 2014 e che, invece, ora risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di cui al Dl 4/2015.
Kamsin Come noto il Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2015 ha dato il via libera al decreto legge (Dl 4/2015) che introduce i nuovi criteri per la tassazione Imu dei terreni montani. Il provvedimento governativo stabilisce, in sintesi, che le nuove regole saranno applicabili anche per il 2014 e dispone la proroga del termine per il pagamento alla data del 10 febbraio 2015.
Per fare il punto della situazione occorre partire dal dm del 28 novembre 2014 che, in materia di Imu dovuta sui terreni agricoli, aveva disposto che: 1) sono soggetti al pagamento dell’Imu tutti i terreni agricoli (indipendentemente se posseduti o condotti da Iap e coltivatori diretti) ubicati nei Comuni aventi alti tudine pari o inferiore a 280 metri; 2) i terreni agricoli situati nei Comuni aventi altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri sono esenti da Imu solo se posseduti da coltivatori diretti o Iap; 3) sono totalmente esenti i terreni agricoli situati in Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri.
Il provvedimento del Governo del 23 gennaio 2015 introduce a regime il criterio dell’esenzione sulla base dell’elenco dei Comuni elaborato dall’Istat ai sensi della legge 991/1952, ristabilendo la totale esenzione per i terreni montani e disponendo che l’esenzione dall’Imposta municipale propria (Imu) si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Il decreto stabilisce che i nuovi criteri trovano applicazione anche per l’anno di imposta 2014 ma dispone che per tale annualità (2014 ) non è comunque dovuta l’Imu per quei terreni che erano esenti in virtù delle regole stabilite dal dm 28 novembre 2014 e che risulterebbero ora imponibili per effetto dell’applicazione dei nuovi criteri.
In altri termini per il calcolo dell’Imu sui terreni agricoli occorre consultare l’elenco Istat di cui alla legge n. 991-1952 ma, pur facendo riferimento alle nuove regole, deve essere considerato che per il solo anno 2014 vige una clausola di tutela che dispone l’esenzione da Imu per coloro che erano comunque esenti dall’imposta in base ai requisiti del dm del 28 novembre 2014 (per il solo anno 2014 occorre considerare sia la casella «Comune montano» che la colonna «altitudine» della tabella Istat in oggetto in quanto è possibile applicare entrambe le regole).
Il calcolo dell'Imposta. Per i terreni agricoli soggetti all'Imu relativa al 2014, l'imposta va determinata nel seguente modo: si parte dal reddito dominicale, si rivaluta del 25% e al risultato si applica poi il coefficiente 135 se il proprietario non ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Si applicherà, invece, il coefficiente 75 nel caso di proprietari in possesso di queste qualifiche. Infine si applica l'aliquota deliberata dal comune o in mancanza quella del 7,6 per mille.
La data del Pagamento. Infine il decreto in oggetto ha disposto che i contribuenti che non rientrano nei parametri per l’esenzione dovranno versare l’imposta entro il 10 febbraio 2015.
seguifb
Zedde
Bollo Auto, salta l'esenzione per le auto d'epoca
Una norma contenuta nella legge di stabilità sopprime quel particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Kamsin Gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico da quest’anno dovranno regolarmente pagare il cosiddetto «bollo auto», mentre fino al 31 dicembre 2014 godevano dell’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a decorrere dall’anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione.
L’effetto è causato dall’art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che prevedeva l’esenzione. I veicoli storici potranno da oggi considerarsi esenti dal pagamento del bollo solo quando compiranno il trentesimo anno dalla loro costruzione, visto che la legge di stabilità ha mantenuto in vita l’esenzione per i veicoli ultratrentennali.
La novità, quindi, è destinata a colpire tutti quei veicoli che attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Ad esempio i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono soggetti, dal 1° gennaio 2015, al pagamento del tributo.
Secondo la relazione governativa alla legge di stabilità il Governo ha ritenuto opportuno procedere alla modifica della norma in quanto "questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico".
"Attualmente, conclude la relazione, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione.
A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi".
Seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, M5S: ferrovieri in pensione a 58 anni
Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento al ddl 1577 che consentirebbe il pensionamento dei ferrovieri a 58 anni e 38 anni di contributi o a 55 anni in caso di perdita del titolo abilitante.
Kamsin "E' necessario riconoscere un anticipo dell'età pensionabile per i lavoratori ferrovieri". Così una nota dei senatori del Movimento 5 Stelle Crimi, Puglia, Endrizzi e Morra ricorda che i pentastellati hanno presentato a Gennaio in Commissione Affari Costituzionali al Senato, in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (ddl 1577) "un emendamento che consente il pensionamento anticipato a 58 anni di età e 38 anni di contributi per i ferrovieri addetti al servizio di macchina e di bordo".
La nostra proposta - ricordano dal M5S - vuole chiudere la ferita aperta con l'approvazione del Dl 201/2011 riconoscendo la specificità di questo comparto ed allineando l'età per il collocamento a riposo a quella prevista negli altri paesi europei. "E' impensabile, infatti, che gli addetti alla condotta dei treni possano andare in pensione ad oltre 66 anni".
Il testo dell'emendamento (11.0.10). Art. 11-bis 1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.
2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.
3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ''legge 23 dicembre 1999, n. 488'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e dì assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto''».
seguifb
Zedde
Riforma Pensioni, Cisl: la nostra proposta sarà presentata l'11 Febbraio
"Ora il paese deve occuparsi seriamente di lavoro, di come crearlo e tutelarlo. Questo non vuole dire occuparsi solo di regole, ma significa mettere mano concretamente ai temi della crescita, dello sviluppo, del rilancio dell’economia e soprattutto ad una serie Riforma delle pensioni, capitolo non piu' eludibile.
Kamsin Il tema della crescita e dell’occupazione deve essere alla base di un grande patto tra istituzioni nazionali, locali, parti sociali. Ci sono alcune questioni che possono già leggersi in positivo: il piano Juncker, al di là di alcune sue debolezze, visto che 300 miliardi da mettere in campo in Europa sono pochi, segna un cambiamento di tendenza. Così come la politica espansiva della Bce di Mario Draghi è di sicuro una nota positiva. Per quanto riguarda l’Italia una riforma importante e urgente da fare è quella del fisco che premi il lavoro. E' quanto ha dichiarato oggi a margine del Consiglio Generale della Cisl di Bergamo, il Segretario Generale della Cisl, Annamaria Furlan.
Il sistema fiscale italiano oggi pesa al 93% sulle spalle di pensionati, lavoratori dipendenti e imprese. Non è più possibile continuare in questo modo. Serve fare ripartire i consumi delle famiglie, altrimenti il paese non può tornare a crescere. Ecco perchè riteniamo che il bonus di 80 euro deve essere esteso anche ai pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese ed agli incapienti. Anche la lotta all’evasione fiscale, con strumenti più incisivi sul contrasto d’interesse, può davvero dare più introiti rispetto a quelli previsti dalla legge di stabilità.
Il tema vero è quello della giusta ridistribuzione della ricchezza, anche perchè le disuguaglianze sono cresciute in maniera esponenziale in questi anni. Ora chi ha di più deve pagare un po’ di più e chi ha di meno deve essere realmente sostenuto. Per questo la Cisl promuoverà nei prossimi mesi una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che riformi il sistema fiscale nel segno dell’ equità e della giustizia sociale. Presenteremo la nostra proposta dettagliata il prossimo 11 febbraio a Roma al nostro Consiglio Generale.
Quanto al tema delle pensioni, è positivo che oggi finalmente il Ministro Poletti abbia convocato il sindacato. Anche sulle pensioni la Cisl presenterà in tale occasione una sua proposta precisa aperta al dibattito nei posti di lavoro e con tutti gli interlocutori. Bisogna fare una controriforma della legge Fornero, ripristinando la flessibilità in uscita e puntare sul fatto che non tutti i lavori sono uguali. La legge Fornero non è intoccabile”.
Sulla necessità di avviare una iniziativa comune sulle pensioni anche la CGIL è d'accordo. Secondo Vera Lamonica, segreterio confederale della Cgil, è necessario anzitutto “garantire la pensione per i giovani: bisogna correggere il rigido sistema contributivo per dare la certezza che anche i precari, i part-time e gli stagionali alla fine la avranno”. L'altra grande questione è che i lavori non sono tutti uguali. “Non possiamo pensare di avere le persone a 67 anni sulle impalcature o le maestre degli asili nido che a 67 anni giocano con i bambini. Ci sono mestieri che rendono assolutamente poco credibili le soglie di pensionamento messe nella legge”.
Seguifb
Zedde
Pensioni, M5S presenta Odg per estendere la sesta salvaguardia
"I Senatori del Movimento 5 Stelle Crimi, Puglia, Endrizzi e Morra hanno presentato in Commissione Affari Costituzionali al Senato, in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (ddl 1577) un ordine del giorno (G/1577/5/1) che chiede all'esecutivo l'estensione della salvaguardia in favore dei 1800 lavoratori in congedo al 2011 per assistere familiari con disabilità". Kamsin E' quanto ricorda una nota diffusa dai capigruppo del M5S al Senato. Il documento - si legge nella nota - parte dal presupposto che i posti attribuiti alla salvaguardia appaiono "insufficienti" a garantire la tutela a tutti coloro che ne avrebbero diritto.
Il Testo dell'Odg presentato dai Senatori del M5S
premesso che:
il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;
in particolare, l'articolo 11 reca disposizioni per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
considerato che:
l'articolo 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ha previsto che sia applicabile la disciplina previgente rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità ad un contingente massimo di 2500 lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità (secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle «finestre»), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore» del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, stabilisce l'estensione del beneficio di cui in premessa ad ulteriori 1.800 lavoratori i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
impegna il Governo:
attraverso appositi provvedimenti, ad operare un'ulteriore ampliamento della platea di lavoratori ricompresi nella salvaguardia di cui in premessa e a reperire le necessarie risorse a tal fine.
seguifb
Zedde