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Scatterà il 1° gennaio 2015 lo stop alla penalizzazione sugli assegni dei lavoratori con meno di 62 anni di età. La misura resterà in vigore sino al 2017. Da comprendere gli effetti sugli assegni già decurtati.

Kamsin Da domani entra ufficialmente in vigore lo stop alla penalizzazione. La novità, contenuta nell'articolo 1, comma 113 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), introduce una deroga rispetto al principio generale secondo cui chi accede alla pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni ha una penalizzazione sulla quota retributiva della pensione. La penalizzazione scatterà, infatti, solo dal 2018.

In sostanza, quindi, chi matura i requisiti di anzianità contributiva tra il 1° gennaio 2015 ed entro il 31 dicembre 2017, otterrà sempre l'importo intero della pensione anticipata a prescindere dalla natura della contribuzione che ha dato diritto alla pensione anticipata. 

La penalizzazione di cui stiamo parlando, com'è noto, prevede un taglio dell'1% per ogni anno di anticipo sino a 60 anni e del 2% per ogni anno ulteriore rispetto all'età dei 60 anni. A conti fatti pertanto un lavoratore che ha 60 anni e decide di lasciare incorre in un taglio del 2%, taglio che sale al 4% se ha 59 anni e al 6% se ha 58 anni. Scopo della norma è, infatti, quello di incentivare il lavoratore a restare sul posto di lavoro sino, almeno, a 62 anni per limitare i costi per lo Stato.

La legge nulla dice, invece, per quanto riguarda i lavoratori che già hanno subìto il taglio dell'assegno, perchè hanno lasciato prima del 2015. L'Inps, tuttavia, potrebbe ammettere al ricalcolo e quindi alla depenalizzazione dell'assegno a partire dal 1° gennaio 2015 su apposita domanda dell'interessato.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che incrementa di 4 mesi l'età pensionabile dal 1° gennaio 2016. Gli effetti riguarderanno anche i lavori usuranti e i salvaguardati.

Kamsin Come anticipato ieri da pensionioggi.it il decreto del ministero dell'Economia 16 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre (qui il testo del decreto 16 Dicembre 2014). Dal 2016, dunque, scatterà il secondo aumento dei requisiti anagrafici e contributivi dopo l'adeguamento avvenuto nel 2013. In particolare, per le pensioni anticipate diventeranno necessari, per gli uomini, 42 anni e dieci mesi di contributi; per le donne 41 anni e dieci mesi di contributi.

Per la pensione di vecchiaia i requisiti restano differenti per le donne del settore privato rispetto agli uomini e alle donne del settore pubblico. Gli uomini, dipendenti o lavoratori autonomi, dovranno raggiungere i 66 anni e sette mesi di età. Lo stesso requisito è fissato per le donne del pubblico impiego. Per le lavoratrici del settore privato l'aumento della speranza di vita sarà piu' elevato in quanto so cumulano gli effetti dell'innalzamento dei minimi fissati dalla riforma previdenziale per arrivare a parificare i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Per le dipendenti del
settore privato serviranno quindi 65 anni e sette mesi, per le autonome 66 anni e un mese. 

Novità anche per i lavoratori salvaguardati e per gli usurati, cioè per coloro che si applica il sistema delle quote di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Dal 2016 sarà necessario perfezionare 61 anni e 7 mesi di età anagrafica ed il contestuale raggiungimento del quorum 97,6 con un minimo di 35 anni di contributi. Per gli autonomi serviranno, invece, 62 anni e 7 mesi ed un quorum pari a 98,6. 

Qui il pensionometro di pensionioggi.it per verificare la data di pensione.

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Zedde

Le assunzioni da turnover ammesse dal decreto madia sulle cessazioni del 2013 saranno consentite anche per tutto il 2015. Arriva la proroga di un anno dei contratti per i lavoratori precari nelle province.

Kamsin Solo una ventina gli slittamenti dei termini contenuti nel decreto legge milleproroghe di fine anno approvato dal Consiglio dei Ministri della vigilia di Natale. Il provvedimento, che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede, come principale novità, la proroga di un anno dei contratti per i lavoratori precari delle province, effetto della partita che si sta giocando tra governo e sindacati sugli esuberi da ricollocare in attuazione della recente riforma Delrio.

Nel provvedimento c'è poi il prolungamento a tutto il 2015 del termine del turnover nelle Pa per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite avvenute nel 2013. Tra le misure c'è anche una disposizione per il Ministero dei Beni Culturali per il quale si prevede la possibilità di attingere fino al 2016, ai fini delle assunzioni in servizio, dalle graduatorie degli idonei a concorso. Novità anche per la giustizia con lo slittamento dal primo luglio al primo settembre 2015 del termine per la soppressione delle sedi distaccate dei Tar nei comuni senza Corte d'appello e dal primo gennaio al primo luglio 2015 della scadenza relativa all'avvio del processo amministrativo digitale.

Il Dl fissa lo slittamento alla fine del prossimo anno degli aumenti dei compensi per i manager statali che siedono nei cda, in organi di indirizzo, direzione e controllo o in organi collegiali degli enti pubblici.

Arriva , inoltre , la proroga di un anno della privatizzazione della croce rossa italiana , il posticipo al primo gennaio 2016 della remunerazione  delle farmacie , la proroga delle sanzioni legate al sistri,  il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Novità anche sul terreno istruzione con la possibilità per il ministero di erogare agli enti locali fondi per l'edilizia scolastica anche nel corso del 2015. Senza contare che le università potranno chiamare come professori associati chi ha superato l'abilitazione.

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I lavoratori salvaguardati nel pubblico impiego otterranno il pagamento della buonuscita dopo 24 mesi dalle dimissioni. La vicenda coinvolge soprattutto i 4300 lavoratori in congedo per assistere parenti disabili.

Kamsin L'Inps ha chiarito i termini di pagamento dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici interessati dalle salvaguardie per l'accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente al decreto legge 201/2011. Lo ha fatto con il messaggio inps 8680/2014 con il quale ricorda che la salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011 e da successive norme per  particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i lavoratori che accedono alla salvaguardia.

L'Inps ricorda, pertanto, che i termini di pagamento del TFS per i lavoratori salvaguardati sono quelli vigenti nel regime generale e conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare Inps 73/2014.

La questione interessa soprattutto i lavoratori del pubblico impiego che fruiscono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992 (2500 in quarta salvaguardia ed altri 1800 lavoratori in sesta salvaguardia). In altri termini, secondo la disciplina generale, tali lavoratori, riceveranno il pagamento dell'indennità di buonuscita, dopo 24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi pena il pagamento degli interessi. Nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione e/o di raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro.

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Com'è noto dopo la data effettiva del parto la madre ha diritto ad un periodo di congedo dal lavoro. Si tratta di un periodo obbligatorio di astensione dal lavoro pari a tre mesi successivi al parto, mesi che decorrono dalla data effettiva della nascita del bambino. Kamsin Molti dei nostri lettori ci chiedono cosa accade qualora, però, la madre partorisca qualche giorno prima o qualche giorno dopo la data indicata dal certificato di gravidanza. Può perdere qualche giorno di congedo mentre nell'altro guadagna invece qualche giorno? Oppure la legge opera in diverso sistema di calcolo?

Per evitare spiacevoli discussioni in azienda al rientro dalla maternità è utile sapere che in tali circostanze non si verifica nessuna perdita, al piu' ci sarà un incremento del periodo di riposo. Ad esempio se la madre dovesse partorire 5 giorni dopo la data indicata nel certificato di gravidanza, il periodo di congedo partirà dalla data effettiva del parto con la conseguenza che il periodo di congedo si dilaterà di 5 giorni in avanti rispetto a quanto originarimente previsto. Ad esempio se la madre doveva partorire il 15 gennaio 2015 ma il bambino nascerà il 20 gennaio il congedo arriverà sino al 20 aprile. Nel caso opposto, qualora la data effettiva del parto sarà 10 gennaio (cinque giorni prima): il congedo durerà comunque fino al 15 aprile (tre mesi + cinque giorni di anticipazione dall'11 al 15 gennaio). Quindi, in queste circostanze, la madre vede, in realtà allungarsi il periodo di congedo.

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