Notizie

Notizie

"Di promesse non si vive. I pensionati vogliono risposte certe". È lo slogan che ha aperto ieri la protesta contro il governo guidata dai sindacati dei pensionati della Cgil, Cisl e Uil. I sindacati di ieri hanno messo in campo una giornata di mobilitazione nazionale in 3 città contemporaneamente: Roma Milano e Palermo. Kamsin I manifestanti hanno chiesto al governo la modifica della legge di stabilità al fine di consentire la soluzione dei diversi problemi che li vedono protagonisti. 

Al centro delle richieste c'è l'estensione del bonus di 80 euro e la rivalutazione degli assegni "perché la soglia di povertà si allarga sempre più" si legge nel comunicato diffuso dalla Cgil. Ma tra le richieste di ieri c'era un espresso riferimento anche alla necessità di eliminare le penalizzazioni per i lavoratori precoci e l'introduzione di uno scivolo pensionistico in grado di attenuare le rigidità dell'età pensionabile prevista dalla riforma Fornero del 2011 che oggi chiede di raggiungere oltre i 66 anni di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia. I lavoratori chiedono in particolare il ripristino della pensione di anzianità abolita nel 2011 soprattutto per fare spazio ai giovani. 

Zedde

I lavoratori interessati dalla sesta salvaguardia potranno da oggi formalmente presentare istanza di accesso ai benefici. C'è tempo sino al 5 Gennaio 2015. Ma mancano ancora i moduli.

Kamsin La legge 147/2014 che consente ad altri 32.100 lavoratori di accedere alla pensione in deroga alla Riforma Fornero del 2011 entra in vigore oggi. Il provvedimento, la sesta salvaguardia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre con un periodo di vacatio legis di alcuni giorni. 

Da oggi dunque parte il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori che vogliono partecipare ai benefici; c'è tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.

Ad oggi, tuttavia, non sono ancora uscite le istruzioni del Ministero del Lavoro e/o dell'Inps per la compilazione delle istanze di accesso e, dunque, nè gli interessati, nè gli operatori dei patronati sanno come comportarsi. La legge 147/2014 è, infatti, molto generica al riguardo e prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.

È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro. 

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro; probabilmente, tuttavia, per i lavoratori che hanno fruito dei congedi per l'assistenza dei familiari con disabilità l'ordine della graduatoria dovrà avvenire sulla base della data di maturazione del requisito previdenziale (come previsto dal messaggio inps 522/2014 per la quarta salvaguardia) dato che, molti di loro non hanno ancora cessato l'attività lavorativa. 

Si attende, inoltre, che i provvedimenti attuativi regolino anche il destino per i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia per l'esaurimento del plafond a loro dedicato. Si tratta dei lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi straordinari per l'assistenza di familiari con disabilità che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, dopo il 31 Ottobre 2012 (ed entro Dicembre 2013). Per questi soggetti, come già anticipato sulle pagine di questo giornale, si dovrebbero attivare i cd. vasi comunicanti (articolo 1, comma 193 della legge 147/2013) per consentire loro di uscire con la salvaguardia senza gravare numericamente sul plafond destinato alla sesta salvaguardia. Ma è necessaria una conferma ufficiale in tal senso.

Guidaesodati
Zedde

Arriva un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto legge 132/2014 introduce, infatti, un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da uno o più avvocati, con l'intento di evitare il ricorso innanzi al tribunale e deflettere il numero di giudizi pendenti. Kamsin Vediamo dunque di comprendere le linee chiave di questa novità.

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è prima di tutto un accordo attraverso il quale le parti, che non si sono rivolte a un giudice o a un arbitro, dichiarano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. 

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà, pertanto, informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento con la precisazione che la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

  • per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. Diversi, poi, gli effetti che la legge riconnette all'accordo o alla sua richiesta formulata alle parti. Prima di tutto la legge specifica che l'invito all'accordo di negoziazione assistita deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.

L'accordo che definisce la lite ha, inoltre, valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; l'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto.  E' sancita, poi, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione. Infine, l'invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.

Zedde

Giovedì la Camera voterà in via definitiva la conversione in legge del decreto sulla giustizia civile, il dl 132/2014, il provvedimento che cambierà il modo di lasciarsi delle coppie italiane. Per loro infatti vengono rivoluzionate la modalità per ottenere il divorzio e la separazione consensuale che non dovranno piu' essere effettuate davanti al giudice. Kamsin Viene infatti introdotta la soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto, precisa il nuovo testo su cui è stata apposta la fiducia, è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

In tal caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, cui l'accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l'accordo raggiunto in quanto rispondente all'interesse dei figli. Analogo passaggio giudiziale è innestato nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetta allo stesso PM il rilascio del nullaosta all'accordo.

Nel testo si precisa, inoltre, che la convenzione, obbligatoriamente assistita da un avvocato per parte, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Ma le novità non finiscono qui. Viene anche introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita, appena indicata. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura in parola non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell'accordo:il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 gg. per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

Zedde

 "Di promesse non si vive. #non siamo sereni". Questo lo slogan della giornata di mobilitazione unitaria dei pensionati aderenti a Cgil, Cisl e Uil, che chiedono al governo delle risposte su reddito, fisco, welfare, legge sulla non autosufficienza, lotta agli sprechi e ai privilegi e lavoro per figli e nipoti. Kamsin A Roma per la manifestazione delle regioni del centro sono presenti i segretari generali della Cgil e della Cisl, Susanna Camusso e Anna Maria Furlan, ed il segretario generale aggiunto della Uil, Carmelo Barbagallo.

Le richieste dei pensionati e dei sindacati sono note: aumentare le pensioni minime, mettere la parola fine alle penalizzazioni per i lavoratori precoci, prevedere un ammorbidimento dell'età pensionabile introducendo uno scivolo per la pensione per chi ha almeno 62 anni. Al centro delle richieste anche l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati e la stangata, prevista dal Governo con il ddl sulla legge di stabilità, sulla previdenza complementare e sui patronati.

UIL: occuperemo l'Inps se taglieranno i fondi ai patronati
Se sara' confermato il taglio ai patronati "porteremo milioni di italiani nelle sedi dell'Inps e poi nelle sedi politiche" per chiedere, ad esempio, come si evadono le pratiche per le pensioni e per le invalidita'. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Luigi Angeletti, nel corso della sua audizione sulla Legge di Stabilita' davanti alle commissioni Bilancio del Parlamento. "Volete colpire i sindacati? Questa e' la strada piu' stupida", ha aggiunto prima di ricordare che i patronati svolgono "servizio che lo Stato non fa perche' gli costerebbe troppo".

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati