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Tasi 2014, non c'è l'esenzione per le abitazioni dei militari
Il regime speciale interessa anche gli immobili del personale delle forze armate. Le abitazioni sono assimilate per legge all'abitazione principale e dunque escluse dal pagamento dell'Imu, tranne se si tratta di abitazioni di lusso. In entrambi i casi sono soggette a Tasi.
Kamsin L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia paga la Tasi sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per l'abitazione principale.
E' quanto prevede la normativa in materia di imposta sui servizi indivisibili che ha, nei fatti, assimilato ex lege gli immobili in parola alle abitazioni principali.
Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.
E' il caso, secondo quanto ricordato nelle Faq del Mef sulla Tasi, del militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma. Ebbene il militare, senza l'assimilazione avrebbe pagato sull'immobile a Palermo la Tasi con l'aliquota prevista per le seconde case, invece, stante l'operatività dell'assimilazione all'abitazione principale, il militare pagherà la Tasi con l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale applicando le eventuali detrazioni stabilite dal Comune.
L'immobile in parola sarà poi esente anche da Imu a meno che sia di "lusso" (cioè rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Ai fini Imu opera infatti l'assimilazione introdotta dal Dl 102/2013 che però aveva specificato che l'agevolazione non poteva operare in caso di fabbricati di lusso, di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9. Questa limitazione però non è stata riproposta ai fini Tasi con la conseguenza che l'assimilazione all'abitazione principale opera ex lege anche per i fabbricati di lusso.
In pratica quindi l'abitazione principale assimilata ex lege seguirà il medesimo trattamento delle altre abitazioni principali: se non è di lusso, sarà esclusa dal pagamento dell'Imu, ma soggetta a Tasi, se è di lusso, pagherà entrambi i tributi (ai fini Imu si applicherà l'aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune compresa la detrazione).
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Pensioni, ecco come funziona la pensione supplementare
Nei casi in cui un lavoratore dipendente non possa accedere alla totalizzazione, al cumulo o alla ricongiunzione ma abbia già acquisito un diritto a pensione può avere diritto all'erogazione della pensione supplementare.
Kamsin Accade spesso che un lavoratore abbia svolto nel corso della sua vita differente attività lavorative che abbiano dato luogo a posizioni assicurative presso fondi pensione diversi. In tali ipotesi oltre alla possibilità di esercitare la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo contributivo, ai lavoratori dipendenti cui si è stata liquidata o per i quali, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, è data facoltà di chiedere la liquidazione della pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'Ago nel caso in cui tali contributi non siano sufficienti per il riconoscimento di un autonomo diritto a pensione.
In altri termini la pensione supplementare è una prestazione che si ottiene quando il soggetto che la chiede risulta già titolare di altra pensione e quando i contributi ulteriormente versati all'Inps non sono sufficienti per raggiungere il diritto a un'altra e autonoma prestazione pensionistica. L'Inps, pertanto, liquida una pensione che va ad aggiungersi (da qui il termine "supplementare") a quella principale già percepita. Si tratta di una facoltà disponibile solo per i lavoratori dipendenti e dunque non è concessa ai lavoratori autonomi, ai titolari di pensione nella Gestione Separata o ai liberi professionisti.
Ad esempio, si pensi a un pensionato da lavoro dipendente che ha versato solo tre anni nella gestione separata in qualità di collaboratore a progetto. Questi tre anni di contribuzione saranno utilizzati per calcolare una pensione supplementare. Chi presenta la domanda di pensione supplementare deve essere quindi già titolare di una pensione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (es. Inpdap, fondi speciali Inps), avere altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. La prestazione supplementare potrà essere erogata al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (come fissata dalla Riforma Fornero del 2011) fermo restando che i lavoratori in questione devono aver cessato l'attività lavorativa, se dipendenti.
La pensione supplementare non va inoltre confusa con il supplemento di pensione. La pensione supplementare ha natura accessoria rispetto ad un altro trattamento di quiescenza già liquidato o in corso di liquidazione in favore del lavoratore assicurato in base a differenti ed autonomi contributi riferiti a periodi precedenti alla liquidazione della pensione principale. Il supplemento di pensione può essere erogato invece per quei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa dopo la liquidazione del trattamento di quiescenza; in tal caso quindi il supplemento riguarda retribuzioni maturate successivamente al pensionamento.
Il supplemento di pensione scatta, dunque, quando il pensionato, dopo la liquidazione della pensione, continua a lavorare con il conseguente versamento di altra contribuzione in aggiunta a quella già utilizzata. È il caso, ad esempio, di un pensionato ex lavoratore subordinato che con la pensione liquidata dopo 35 anni di contribuzione decide di lavorare ancora come dipendente maturando altra contribuzione utile da versare al fondo lavoratori dipendenti.
E' utile ricordare anche che in caso di morte del pensionato o del lavoratore, ai suoi familiari superstiti che ne hanno diritto, può essere liquidata una pensione supplementare di reversibilità o una pensione supplementare indiretta. Inoltre, per effetto dell'articolo 7 della legge 155/1981, la pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo.
Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps la legge riconosce loro la facoltà di richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.
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Pensioni, stop alla reversibilità in caso di omicidio
Una proposta di legge presentata in Senato chiede la sospensione della pensione di reversibilità ai familiari rinviati a giudizio per omicidio fino alla definitiva assoluzione per non aver commesso il fatto.
Kamsin Stop alla pensione di reversibilità, indiretta o dell'indennità una tantum per i familiari rinviati a giudizio per omicidio sino alla sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto. E' quanto prevede il disegno di legge 1580 presentato di recente in Commissione Lavoro di Palazzo Madama dalla Senatrice Valeria Fedeli (Pd) di cui sono cofirmatari diversi senatori del Partito Democratico e del Nuovo Centrodestra.
La proposta di legge prevede una modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, con la quale il legislatore ha sanato un'anomalia dell'ordinamento che non prevedeva l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero indennità una tantum del familiare superstite, nei casi in cui questi fosse stato condannato per omicidio, con sentenza passata in giudicato, in danno del pensionato o dell'iscritto.
Ad oggi, però, è ancora possibile che un familiare superstite rinviato a giudizio per omicidio chieda ed ottenga dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta o indennità una tantum, in quanto - per come attualmente disposto dalla legge 125/2011 - la perdita del diritto in caso di omicidio è prevista solo a seguito di sentenza definitiva passata in giudicato. Con la proposta i cofirmatari intendono sospendere il suddetto diritto fino alla sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto.
"In questa prospettiva, - si legge nel testo della relazione al ddl - , per finalità di giustizia e di eticità, il presente disegno di legge mira a colmare un vuoto legislativo di modo da escludere che i familiari superstiti rinviati a giudizio per omicidio in danno dell'iscritto o del pensionato, in attesa della conclusione del processo a loro carico (quindi anche per molti anni), possano percepire pensione di reversibilità o indiretta ovvero indennità una tantum, con la garanzia del ritorno ad un esercizio pieno del diritto da parte del soggetto beneficiario nel momento in cui lo stesso dovesse essere dichiarato assolto per non aver commesso il fatto".
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Pensioni, non tutti i trattenimenti in servizio sono stati abrogati
Volevo sapere se, dopo l'approvazione del Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione che ha abolito il trattenimento in servizio, è ancora possibile, per una lavoratrice della scuola che compie 66 anni di età nel marzo 2015, ma non ha ancora raggiunto i 20 anni di contribuzione minima, chiedere di restare in servizio oltre i limiti di età e fino a 70 anni? Paola Kamsin La risposta è positiva, ma il trattenimento in servizio si applicherà fino alla maturazione della contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia. Infatti, si ritiene che l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, disposta dall'articolo 1 del Dl 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, si applichi ai dipendenti pubblici che abbiano raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia con diritto a pensione, mentre continuerà a trovare applicazione il trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, nel caso in cui, a tale data, il dipendente non abbia ancora maturato il requisito minimo di 20 anni di contributi, richiesto per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Infatti, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale (sentenza 282 del 1991), l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per i dipendenti che, alla data prevista per il collocamento d'ufficio in pensione (nel 2014, 66 anni e tre mesi), non hanno raggiunto il requisito di contribuzione minimo di 20 anni per la maturazione del diritto a pensione. Quindi, si ritiene che la docente in questione possa chiedere di essere trattenuta in servizio, ma il trattenimento in servizio opererà fino alla maturazione della contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia. L'amministrazione disporrà il collocamento d'ufficio in pensione, alla maturazione dell'anzianità citata, senza possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 70 anni di età.
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Locazioni, addio all'imposta di registro in caso di riduzione del canone
Una norma del decreto legge Sblocca Italia prevede l'introduzione del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobile. Spariscono inoltre le imposte di registro e di bollo per la registrazione di un contratto in cui si prevede la riduzione del canone locatizio.
Kamsin Completa esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. E' quanto prevede l'articolo 19 del Dl 133/2014 (il cd. decreto Sblocca Italia). Il legislatore con la norma in questione ha dunque inteso sollevare dal pagamento delle imposte di bollo per quelle modifiche contrattuali "minori" che prevedono la riduzione del canone locatizio. Com'è noto la normativa vigente prevede che, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, il relativo atto non debba necessariamente essere registrato.
Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di 67 euro e ad imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).
Il decreto legge di recente approvato prevede anche ulteriori facilitazioni in materia locatizia. Oltre all'introduzione dell'agevolazione fiscale per chi acquista un immobile nuovo e lo concede in locazione (misura per la quale tuttavia si attende la pubblicazione di un apposito decreto Infrastrutture-Economia), per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, il decreto legge "Sblocca Italia" prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (cioè con canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978 (cd. legge sull'equo canone). Con la novella viene dunque meno la normativa attuale che prevede la nullità di ogni pattuizione tra le parti diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge sull'equo canone.
La legge inoltre ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.
A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.
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Tasi, Imu e Tari, Governo pronto all'unificazione con la legge di stabilità
L'obiettivo del Governo è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le tante scadenze ora previste. L'Idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a metà Giugno e a Metà Dicembre.
Kamsin Una tassa unica sulla casa che concentri Imu e Tasi. E dal 2016, forse, anche la Tari. La nuova tassa sarà caratterizzata, per le abitazioni principali da detrazioni standard sulle quali i comuni non avranno possibilità di intervenire. A prometterlo è stato nei giorni scorso lo stesso premier Matteo Renzi, secondo cui dal prossimo anno ci sarà un’unica tassa comunale, una local tax, come accade in tutti i principali paesi europei con cui i cittadini contribuiranno al buon funzionamento dei servizi locali, "e che sarà l’unico balzello da pagare per casa, strade, asili, giardini e servizi". La situazione attuale, che vede presenti due imposte, Imu e Tasi, del resto non è piu' sostenibile in quanto troppo complessa.
La totale libertà lasciata ai sindaci nelle decisioni su detrazioni ed aliquote applicabili ha prodotto oltre 200mila combinazioni possibili. Le abitazioni principali poi hanno detrazioni variabili, parziali e spesso complicate da calcolare. Con rischio errori dietro l'angolo. Senza considerare che le detrazioni non hanno cancellato il carattere regressivo della Tasi, che impone il pagamento a molti dei cinque milioni di immobili sempre esentati dall'Ici e dall'Imu e a molti altri appartamenti, sempre medio-piccoli, presenta un conto più pesante rispetto alla vecchia imposta, garantendo invece sconti importanti alle case più grandi.
Per risolvere queste criticità il Governo dovrebbe prevedere la reintroduzione di sconti obbligatori da misurare in proporzione all'aliquota standard, che per l'abitazione principale sarà ovviamente più bassa rispetto a quella destinata agli altri immobili ma dovrebbe comunque alzarsi rispetto a quella della Tasi. Una ipotesi che dovrebbe segnare un ritorno indietro delle lancette al 2012 quando il Governo Monti introdusse l'Imu. L'imposta infatti prevedeva la presenza di una detrazione standard di 200 euro per le abitazioni principali piu' una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio con meno di 26 anni residente nell'immobile adibito ad abitazione principale.
Ad ogni modo per i contribuenti il conto non dovrebbe cambiare di molto. E questo perchè nelle strategie del Governo l'aliquota Tasi del 2,5 per mille sulla prima abitazione resterà invariata e lo stesso avverrà per quel 10,6 per mille di tetto massimo Imu piu' Tasi. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa da Palazzo Chigi per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso. Prelievo che tuttavia non è stato utilizzato da molti Comuni.
Mentre per i locali di imprese, negozi, alberghi e per gli altri immobili strumentali, la partita è sulla deducibilità. Il Governo dovrà infatti verificare la possibilità di dedurre integralmente l'imposta dall'imponibile Ires o Irpef. Attualmente infatti,le imprese possono dedurre integralmente la Tasi dal proprio imponibile, mentre la deducibilità dell'Imu è ferma al 20%.
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Pensioni, ecco le regole per determinare l'assegno
Una parte dell'assegno, anche per chi era nel sistema totalmente retributivo, viene comunque ad essere calcolata sulla base del sistema contributivo. E' l'effetto della Riforma Fornero del 2011.
Kamsin Per determinare l'ammontare delle propria pensione bisogna tenere conto che il sistema di calcolo cambia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Per chi può contare su almeno 18 anni di assicurazione si applica il tradizionale, e più favorevole, criterio retributivo, legato agli stipendi dell'ultimo periodo lavorativo.
Con l'ultima riforma, il calcolo retributivo interessa solo l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011. Per chi ha meno di 18 anni di assicurazione, il criterio utilizzato è quello misto. Per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 si applica il metodo retributivo, e per i periodi successivi vale il criterio contributivo, strettamente legato al valore dei versamenti effettuati. A chi è stato assunto dopo il primo gennaio 1996, per finire, si applica invece soltanto il criterio contributivo.
Metodo retributivo - Il cosiddetto sistema di calcolo «retributivo», definitivamente soppresso dal primo gennaio del 2012, si basa su due elementi: il numero degli anni di contribuzione e la media delle retribuzioni, aggiornate, riferite all'ultimo periodo di attività lavorativa. L'ammontare della pensione è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.
La misura della rendita è costituita dalla somma di due distinte quote (A e B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità acquisita dal primo gennaio z 993 al 31 dicembre 2011. La base pensionabile della quota A è data dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza. Mentre quella di riferimento della quota B (da utilizzare per l'anzianità acquisita dal primo gennaio 1993 in poi) si ricava dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni (sempre andando a ritroso dalla decorrenza).
Gli importi utilizzati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati con la busta paga, ma quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione, con esclusione dell'anno di decorrenza e di quello immediatamente precedente. Per una pensione con decorrenza 2014, la retribuzione di 30 mila euro percepita nel 2012 diventa pensionabile nella misura (rivalutata) di 30.600 euro.
Metodo contributivo - Il meccanismo è molto semplice. La legge stabilisce che il montante individuale dei contributi sia ricavato applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) una aliquota di computo, 33% per i lavoratori dipendenti, 22,20% per gli autonomi, e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale.
Al momento del pensionamento, al montante contributivo, ossia alla somma delle quote accantonate (e rivalutate), si applica un coefficiente di conversione correlato all'età: 4,661% per chi sceglie di chiederla a 60 anni, 5,435% a 65 anni, e così via sino al massimo di 6,541% per chi lavora sino a 70 anni. Come si può notare, il meccanismo su cui si basa il calcolo contributivo premia attraverso una rendita crescente negli anni chi rimane al lavoro il più a lungo possibile.
La quota C - Per le pensioni con decorrenza dal 2012 in poi , il calcolo della rendita deve tener conto anche di una quota (C), riferita all'anzianità acquisita dopo il 31 dicembre 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto, a partire dal primo gennaio 2012, il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali hanno finora beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo.
In sostanza, chi avrà una pensione con il calcolo «misto», incasserà un assegno dato dalla somma di due quote: quella «retributiva» determinata sulla base dell'anzianità maturata al 31 dicembre 2011; quella «contributiva» riferita all'anzianità acquisita rispettivamente dal primo gennaio 2012, ovvero dal primo gennaio 1996.
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Legge stabilità 2015, confronto su quota 96, anticipo Tfr e pubblico impiego
Possibile la soluzione della vicenda che vede protagonisti i 4 mila docenti e personale Ata della scuola. Si va verso lo sblocco degli scatti per il personale del comparto difesa e sicurezza. Retribuzioni ancora al palo per gli altri dipendenti pubblici.
Kamsin Nella manovra ci sarà anche un pacchetto di misure sul pubblico impiego e sulle pensioni. E' quanto si apprende da diverse agenzie di stampa che citano fonti vicine a Palazzo Chigi. Secondo quanto ha anticipato il Corriere della Sera la manovra potrebbe prevedere un taglio del 3% delle retribuzioni dei dirigenti pubblici. Praticamente sicuro invece lo stop al blocco degli scatti per il personale del comparto sicurezza, mentre - molto probabilmente - il blocco sarà prorogato per gli altri dipendenti pubblici, "anche se su questo punto è in corso un confronto tra i ministeri dell'Economia e della Pubblica amministrazione".
Secondo il Sole24Ore la manovra conterrà anche la soluzione alla questione delle uscite degli insegnanti con «quota 96» sulla quale si sta concludendo la valutazione tecnica da parte del Ministero dell'Economia. Mentre sullo stop alle penalizzazioni sino al 2017 per i lavoratori che hanno perfezionato i 42 anni e 6 mesi di contributi ma non hanno ancora raggiunto i 62 anni la partita è ancora aperta. Si tratta queste di due misure "critiche" sulle quali il Governo aveva fatto una brutta figura la scorsa estate quando fu costretto a stralciarle in fretta e furia dal decreto legge 90/2014 sotto i rilievi della Ragioneria Generale dello Stato.
I tecnici dell'Economia stanno lavorando anche all'altra misura annunciata da Renzi nelle scorse settimane. Si tratta dell'inserimento del Tfr in busta paga. Con il trascorrere delle ore aumentano le chances che questa misura possa trovare posto nella "stabilità". «Al 90 per cento riusciamo a realizzarla con la legge di Stabilità», dicono gli esperti del governo che hanno in mano il dossier. Che il nodo sia solo tecnico lo sottolinea anche il fatto che Renzi ha incassato anche il via libera delle piccole imprese industriali. Sembra che ci sia anche la disponibilità delle banche a "sostituire" il Tfr con un credito a tassi agevolati.
Le banche, dunque, anticiperanno i soldi al lavoratore interessato e le aziende li restituiranno alle banche una volta che quel lavoratore cesserà il rapporto. L'ipotesi di un intervento della Cassa depositi e prestiti sembrerebbe meno probabile. Ci sono poi altre due questioni di non semplice soluzione. L'operazione Tfr non dovrà compromettere la stabilità del sistema dei fondi pensionistici integrativi. È possibile che i lavoratori che hanno optato per destinare il proprio Tfr nei fondi possano essere esclusi, ma questo genererebbe una differenza di opportunità. Ci sono poi quei circa 6 miliardi di euro che le aziende con più di 50 dipendenti versano a un fondo dell'Inps anziché tenerli come autofinanziamento.
Non ci dovrebbero essere invece problemi per la proroga dell'ecobonus del 65% e del bonus del 55% per le ristrutturazioni edilizie. Le due agevolazioni avranno una durata triennale ma dal 2016 dovrebbero gradualmente ridursi.
Zedde
Esodati, così le regole per il pagamento della buonuscita
L'Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992.
Kamsin L'Inps ha comunicato questa settimana di aver esaurito il plafond delle 2500 posizioni disponibili per la salvaguardia dei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito dei congedi e/o permessi per l'assistenza di un familiare con disabilità. L'ultimo lavoratore incluso nella graduatoria, formulata sulla base della data di maturazione di un diritto a pensione secondo la vecchia disciplina pensionistica, ha perfezionato il diritto entro il 31 Ottobre 2012.
L'Inps sta pertanto ultimando l'invio delle lettere di certificazione del diritto alla fruizione della salvaguardia in parola.
Per i dipendenti pubblici le regole per il pagamento dell'indennità di buonuscita risultano essere quelle indicate nella Circolare Inps 73/2014. E cioè nei casi di dimissioni volontarie (ipotesi prevalente perchè il lavoratore che ha ricevuto la lettera di salvaguardia in genere presenta le dimissioni dall'ente in cui lavora) il pagamento avverrà non prima di 24 mesi mentre nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione per raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi (quindi il termine di pagamento è pari a 27 o 15 mesi) pena il pagamento degli interessi.
Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.
Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro. Una precisazione sul punto da parte dell'Istituto nazionale di Previdenza sarebbe tuttavia utile a chiarire la vicenda.
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Termini Imerese, ok al piano di assunzioni per produrre l'auto elettrica
I lavoratori di Fiat di Termini Imerese e dell'indotto hanno giudicato positiva l'intesa raggiunta nella serata di Venerdì al Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede l'assunzione di tutti i lavoratori ex Fiat e la partenza degli investimenti per produzione dell'auto elettrica e ibrida. Kamsin "Abbiamo ribadito in assemblea l'importanza dell'intesa raggiunta anche per i lavoratori dell'indotto" ha dichiarato il segretario nazionale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano. "Abbiamo evitato i licenziamenti e costruito le condizioni per la reindustrializzazione di un territorio in forte crisi, nello stesso tempo abbiamo costruito le condizioni per dare le risposte anche per i 250 lavoratori dell'Indotto.
Su questo aspetto - ha concluso - noi e i lavoratori chiediamo alla Regione e al Governo attraverso all'accordo di dare concretezza alle soluzioni industriali che da tempo ci vengono promessi". "L'accordo per il rilancio produttivo dello stabilimento di Termini Imerese e' molto positivo e deve diventare un modello di investimento e di sviluppo per il Mezzogiorno e per tutto il paese", sottolinea in una nota il neo segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan. "Il risultato delle assemblee di fabbrica di Termini Imerese ci conferma nella strada che abbiamo imboccato", dice invece il vice ministro allo Sviluppo Economico Claudio De Vincenti. "L'accordo per Termini Imerese e' una buona notizia. L'impegno e la responsabilita' del Sindacato hanno consentito di avviare a soluzione una di quelle delicatissime questioni", commenta il segretario generale aggiunto della Uil, Carmelo Barbagallo.
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