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Il regime speciale interessa anche gli immobili del personale delle forze armate. Le abitazioni sono assimilate per legge all'abitazione principale e dunque escluse dal pagamento dell'Imu, tranne se si tratta di abitazioni di lusso. In entrambi i casi sono soggette a Tasi.

Kamsin L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia paga la Tasi sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per l'abitazione principale.

E' quanto prevede la normativa in materia di imposta sui servizi indivisibili che ha, nei fatti, assimilato ex lege gli immobili in parola alle abitazioni principali.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

E' il caso, secondo quanto ricordato nelle Faq del Mef sulla Tasi, del militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma. Ebbene il militare, senza l'assimilazione avrebbe pagato sull'immobile a Palermo la Tasi con l'aliquota prevista per le seconde case, invece, stante l'operatività dell'assimilazione all'abitazione principale, il militare pagherà la Tasi con l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale applicando le eventuali detrazioni stabilite dal Comune.

L'immobile in parola sarà poi esente anche da Imu a meno che sia di "lusso" (cioè rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Ai fini Imu opera infatti l'assimilazione introdotta dal Dl 102/2013 che però aveva specificato che l'agevolazione non poteva operare in caso di fabbricati di lusso, di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9. Questa limitazione però non è stata riproposta ai fini Tasi con la conseguenza che l'assimilazione all'abitazione principale opera ex lege anche per i fabbricati di lusso.

In pratica quindi l'abitazione principale assimilata ex lege seguirà il medesimo trattamento delle altre abitazioni principali: se non è di lusso, sarà esclusa dal pagamento dell'Imu, ma soggetta a Tasi, se è di lusso, pagherà entrambi i tributi (ai fini Imu si applicherà l'aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune compresa la detrazione).

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Nei casi in cui un lavoratore dipendente non possa accedere alla totalizzazione, al cumulo o alla ricongiunzione ma abbia già acquisito un diritto a pensione può avere diritto all'erogazione della pensione supplementare.

Kamsin Accade spesso che un lavoratore abbia svolto nel corso della sua vita differente attività lavorative che abbiano dato luogo a posizioni assicurative presso fondi pensione diversi. In tali ipotesi oltre alla possibilità di esercitare la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo contributivo, ai lavoratori dipendenti cui si è stata liquidata o per i quali, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, è data facoltà di chiedere la liquidazione della pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'Ago nel caso in cui tali contributi non siano sufficienti per il riconoscimento di un autonomo diritto a pensione.

In altri termini la pensione supplementare è una prestazione che si ottiene quando il soggetto che la chiede risulta già titolare di altra pensione e quando i contributi ulteriormente versati all'Inps non sono sufficienti per raggiungere il diritto a un'altra e autonoma prestazione pensionistica. L'Inps, pertanto, liquida una pensione che va ad aggiungersi (da qui il termine "supplementare") a quella principale già percepita. Si tratta di una facoltà disponibile solo per i lavoratori dipendenti e dunque non è concessa ai lavoratori autonomi, ai titolari di pensione nella Gestione Separata o ai liberi professionisti.

Ad esempio, si pensi a un pensionato da lavoro dipendente che ha versato solo tre anni nella gestione separata in qualità di collaboratore a progetto. Questi tre anni di contribuzione saranno utilizzati per calcolare una pensione supplementare. Chi presenta la domanda di pensione supplementare deve essere quindi già titolare di una pensione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (es. Inpdap, fondi speciali Inps), avere altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. La prestazione supplementare potrà essere erogata al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (come fissata dalla Riforma Fornero del 2011) fermo restando che i lavoratori in questione devono aver cessato l'attività lavorativa, se dipendenti.

La pensione supplementare non va inoltre confusa con il supplemento di pensione. La pensione supplementare ha natura accessoria rispetto ad un altro trattamento di quiescenza già liquidato o in corso di liquidazione in favore del lavoratore assicurato in base a differenti ed autonomi contributi riferiti a periodi precedenti alla liquidazione della pensione principale. Il supplemento di pensione può essere erogato invece per quei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa dopo la liquidazione del trattamento di quiescenza; in tal caso quindi il supplemento riguarda retribuzioni maturate successivamente al pensionamento.

Il supplemento di pensione scatta, dunque, quando il pensionato, dopo la liquidazione della pensione, continua a lavorare con il conseguente versamento di altra contribuzione in aggiunta a quella già utilizzata. È il caso, ad esempio, di un pensionato ex lavoratore subordinato che con la pensione liquidata dopo 35 anni di contribuzione decide di lavorare ancora come dipendente maturando altra contribuzione utile da versare al fondo lavoratori dipendenti.

E' utile ricordare anche che in caso di morte del pensionato o del lavoratore, ai suoi familiari superstiti che ne hanno diritto, può essere liquidata una pensione supplementare di reversibilità o una pensione supplementare indiretta. Inoltre, per effetto dell'articolo 7 della legge 155/1981, la pensione supplementare non può essere integrata al trattamento minimo.

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps la legge riconosce loro la facoltà di richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

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Una proposta di legge presentata in Senato chiede la sospensione della pensione di reversibilità ai familiari rinviati a giudizio per omicidio fino alla definitiva assoluzione per non aver commesso il fatto.

Kamsin Stop alla pensione di reversibilità, indiretta o dell'indennità una tantum per i familiari rinviati a giudizio per omicidio sino alla sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto. E' quanto prevede il disegno di legge 1580 presentato di recente in Commissione Lavoro di Palazzo Madama dalla Senatrice Valeria Fedeli (Pd) di cui sono cofirmatari diversi senatori del Partito Democratico e del Nuovo Centrodestra.

La proposta di legge prevede una modifica alla legge 27 luglio 2011, n. 125, con la quale il legislatore ha sanato un'anomalia dell'ordinamento che non prevedeva l'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero indennità una tantum del familiare superstite, nei casi in cui questi fosse stato condannato per omicidio, con sentenza passata in giudicato, in danno del pensionato o dell'iscritto.

Ad oggi, però, è ancora possibile che un familiare superstite rinviato a giudizio per omicidio chieda ed ottenga dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta o indennità una tantum, in quanto - per come attualmente disposto dalla legge 125/2011 - la perdita del diritto in caso di omicidio è prevista solo a seguito di sentenza definitiva passata in giudicato. Con la proposta i cofirmatari intendono sospendere il suddetto diritto fino alla sentenza definitiva di assoluzione per non aver commesso il fatto.

"In questa prospettiva, - si legge nel testo della relazione al ddl - , per finalità di giustizia e di eticità, il presente disegno di legge mira a colmare un vuoto legislativo di modo da escludere che i familiari superstiti rinviati a giudizio per omicidio in danno dell'iscritto o del pensionato, in attesa della conclusione del processo a loro carico (quindi anche per molti anni), possano percepire pensione di reversibilità o indiretta ovvero indennità una tantum, con la garanzia del ritorno ad un esercizio pieno del diritto da parte del soggetto beneficiario nel momento in cui lo stesso dovesse essere dichiarato assolto per non aver commesso il fatto".

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Volevo sapere se, dopo l'approvazione del Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione che ha abolito il trattenimento in servizio, è ancora possibile, per una lavoratrice della scuola che compie 66 anni di età nel marzo 2015, ma non ha ancora raggiunto i 20 anni di contribuzione minima, chiedere di restare in servizio oltre i limiti di età e fino a 70 anni? Paola Kamsin La risposta è positiva, ma il trattenimento in servizio si applicherà fino alla maturazione della contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia. Infatti, si ritiene che l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, disposta dall'articolo 1 del Dl 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, si applichi ai dipendenti pubblici che abbiano raggiunto il limite di età per la pensione di vecchiaia con diritto a pensione, mentre continuerà a trovare applicazione il trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, nel caso in cui, a tale data, il dipendente non abbia ancora maturato il requisito minimo di 20 anni di contributi, richiesto per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Infatti, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale (sentenza 282 del 1991), l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per i dipendenti che, alla data prevista per il collocamento d'ufficio in pensione (nel 2014, 66 anni e tre mesi), non hanno raggiunto il requisito di contribuzione minimo di 20 anni per la maturazione del diritto a pensione. Quindi, si ritiene che la docente in questione possa chiedere di essere trattenuta in servizio, ma il trattenimento in servizio opererà fino alla maturazione della contribuzione minima richiesta per la pensione di vecchiaia. L'amministrazione disporrà il collocamento d'ufficio in pensione, alla maturazione dell'anzianità citata, senza possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai 70 anni di età.

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Una norma del decreto legge Sblocca Italia prevede l'introduzione del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobile. Spariscono inoltre le imposte di registro e di bollo per la registrazione di un contratto in cui si prevede la riduzione del canone locatizio. 

Kamsin Completa esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. E' quanto prevede l'articolo 19 del Dl 133/2014 (il cd. decreto Sblocca Italia). Il legislatore con la norma in questione ha dunque inteso sollevare dal pagamento delle imposte di bollo per quelle modifiche contrattuali "minori" che prevedono la riduzione del canone locatizio. Com'è noto la normativa vigente prevede che, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, il relativo atto non debba necessariamente essere registrato.

Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di 67 euro e ad imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).

Il decreto legge di recente approvato prevede anche ulteriori facilitazioni in materia locatizia. Oltre all'introduzione dell'agevolazione fiscale per chi acquista un immobile nuovo e lo concede in locazione (misura per la quale tuttavia si attende la pubblicazione di un apposito decreto Infrastrutture-Economia), per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, il decreto legge "Sblocca Italia" prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (cioè con canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978 (cd. legge sull'equo canone). Con la novella viene dunque meno la normativa attuale che prevede la nullità di ogni pattuizione tra le parti diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge sull'equo canone.

La legge inoltre ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.

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