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Una norma del decreto legge "Sblocca Italia", rifinanzia il Fondo Sociale per la Formazione e l'Occupazione con 728 milioni di euro. I fondi saranno utilizzati per erogare la Cassa Integrazione in Deroga e le altre prestazioni.

Kamsin In attesa che si delinei un piu' ampio intervento sugli ammortizzatori sociali con il Jobs Act  il governo ha provveduto, con il decreto legge Sblocca Italia (Dl 132/2014), al rifinanziamento del Fondo Sociale per l'Occupazione.

L'articolo 40 del provvedimento dispone infatti l'integrazione del Fondo Sociale per la formazione e l'occupazione con ben 728 milioni di euro per garantire, nel 2014, l'erogazione dei finanziamenti connessi alla cassa integrazione in deroga. Del rifinanziamento dovrebbero beneficiare anche le ulteriori prestazioni a carico del Fondo Sociale, in primis, quelle dedicate alla proroga del sostegno al reddito per i lavoratori esodati "ante 2010" finanziate ex articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 (per i quali si attende la firma del decreto relativo all'annualità del 2014).

Per reperire tali fondi il governo è stato costretto a tagliare altri stanziamenti. È stato, per esempio, rivisto il «bonus Letta» per finanziare le assunzioni a tempo Indeterminato di giovani tra i 18 e i 29 anni in regioni svantaggiate.  Quasi 300 milioni di euro, poi, saranno presi dal contributo integrativo dello 0,30 per cento che viene versato all'Inps e il cui scopo, almeno fino ad oggi, era quello di finanziare un fondo rotativo per facilitare l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo.

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Con il sesto provvedimento salgono a 170.230 i lavoratori che complessivamente potranno mantenere le previgenti regole pensionistiche. Cinque i profili di tutela ammessi al beneficio. Domande entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge in GU. Il testo del provvedimento in anteprima.

Kamsin Il disegno di legge numero 1558, già approvato dalla Camera il 3 luglio scorso, ha ricevuto il via libera all'unanimità della commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato in sede deliberante. Il ddl assorbe e sostituisce i disegni di legge 217 e 1169 presentati nei mesi scorsi dalle forze politiche e non ha subito modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura.

Il provvedimento prevede cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterlae); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

Con questo intervento salgono complessivamente a 170.230 i lavoratori che potranno, in via eccezionale, mantenere in vigore le regole pensionistiche previgenti come si evince dalla tabella elaborata da pensionioggi.it.

Sulla carta il provvedimento tutela 32.100 nuovi lavoratori ma, nella sostanza, le posizioni realmente finanziate ex novo sono solo 8.100:  sono stati infatti cancellati 20mila posti dalla seconda salvaguardia e 4mila dalla quarta in quanto si trattava di posizioni eccedenti rispetto alle domande pervenute e dunque non utilizzate. E 4mila posti sono a vantaggio di una nuova categoria di salvaguardati, cioè chi dopo un contratto a termine finito tra il 2007 e il 2011 non ha più trovato un impiego a tempo indeterminato e maturerà la decorrenza della pensione con le vecchie regole entro gennaio 2016. Qui il testo della sesta salvaguardia approvata in via definitiva dal Senato.

I prossimi passi - Per accedere ai benefici, che consentiranno di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto alle regole attualmente vigenti, i lavoratori dovranno presentare le domande di accesso alla salvaguardia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge approvata ieri. I dettagli sulle modalità di presentazione delle istanze di accesso ricalcheranno quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 e saranno individuate da un'apposita Circolare del Ministero del Lavoro nei prossimi giorni.

Pensioni Oggi ha messo a disposizione dei lettori un programma gratuito, qui disponibile, per verificare in anteprima la propria posizione previdenziale alla luce della sesta salvaguardia con la corretta data di decorrenza della prestazione pensionistica e l'eventuale inclusione nella tutela.

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Lo Stato ha risparmiato circa 580 milioni di euro sulle pensioni dei lavori usuranti rispetto alle previsioni iniziali del Dlgs 67/2011. Sullo sfondo una procedura troppo rigida, come l'impossibilità di utilizzare una dichiarazione "retroattiva" dell'attività svolta ai fini dell'accesso al beneficio.

Kamsin Solo un quinto dei fondi stanziati per il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti è stato utilizzato sino ad oggi. E' quanto ha indicato nei giorni scorsi il sottosegretario Massimo Cassano alla commissione Lavoro della Camera in risposta a un'interrogazione presentata dall'onorevole Davide Tripiedi (M5S). Nel 2012 le domande di pensione per attività usuranti accolte dall'Inps sono state circa 3.500, per un onere di 72 milioni di euro, mentre l'anno scorso gli assegni sono stati 1.600 con oneri pari a 79 milioni di euro.

Il decreto legislativo 67/2011 per far fronte al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti standard aveva stanziato una copertura finanziaria pari a 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni a decorrere dal 2013. Di conseguenza, finora si sono risparmiati complessivamente 582 milioni.

La normativa attuale prevede che gli addetti a lavorazioni usuranti possono accedere alla pensione dal 2013 con il perfezionamento della quorum 97,3 con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età minima di 61 anni e 3 mesi. Una ulteriore modifica è stata prevista per i lavoratori notturni. Per loro si è previsto che, ove il lavoro notturno viene prestato per meno di 78 giorni, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77. Per questi soggetti resta però in vigore il differimento di 12 mesi dovuto all'applicazione della finestra mobile. 

La scarso appeal della pensione dei benefici sta nei rigidi requisiti d'ingresso (non è possibile utilizzare una dichiarazione "retroattiva" dell'attività svolta, ma serve la documentazione originale del periodo interessato e non è valida nemmeno l'eventuale dichiarazione del datore di lavoro) nonchè nel fatto che l'anticipo - rispetto ai requisiti standard - è spesso irrisorio stante l'ulteriore differimento dovuto all'applicazione delle finestre mobili. 

Secondo il sottosegretario Cassano, nell'ambito della legge di stabilità, il governo "ha intenzione di verificare se e come sia possibile pervenire ad una soluzione organica di tutte le specifiche situazioni meritevoli di tutela previdenziale e pensionistica emerse nel tempo, tra le quali sicuramente quella dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti". La tutela potrebbe peraltro essere estesa al settore edile.

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"Opportuna che la Commissione Lavoro avvii l'indagine conoscitiva sugli esodati rimasti esclusi dalle tutele". Possibile ulteriori limature per "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica".

Kamsin "Sarà assai opportuna quella indagine relativa ai casi meritevoli di salvaguardia che l'ordine del giorno approvato in Commissione Lavoro, a firma del senatore Ichino, affida alla Commissione lavoro". E' quanto ha precisato l'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi (Ncd) ieri a margine dell'approvazione del testo relativo al sesto provvedimento di salvaguardia rispetto agli attuali requisiti previdenziali.

L'ordine del giorno approvato dichiara infatti sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro. Ma il documento apre ai "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia". Sacconi ricorda infatti che è possibile che siano rimasti fuori dalle tutele alcuni lavoratori esodati in gran parte da aziende "riconducibili all'area dei vecchi monopolisti pubblici, che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le rispettive insufficienze".

Sacconi apre inoltre ad una revisione della Riforma Fornero per smussare i punti più critici: "occorrerà inoltre esaminare la rigidità del sistema previdenziale, individuando modalità più duttili anche per il recupero del periodo di laurea ed esaminando in profondità, quanto alla flessibilità per età, i meccanismi di penalizzazione in passato ipotizzati dal Governo" ha indicato l'ex ministro del Lavoro.

Nell'Odg approvato si sottolinea comunque come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

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I Comuni, con proprio regolamento possono assimilare ad abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili e le abitazioni concesse in comodato.

Kamsin Le abitazioni assimilate all'abitazione principale hanno il vantaggio di essere escluse dall'Imu ma soggette alla Tasi, con l'eccezione delle abitazioni di lusso. E' questa la regola generale che dovrebbe guidare i contribuenti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di Imu e Tasi. Ciò perchè, com'è noto, le abitazioni principali sono, nella maggior parte dei casi, esenti dall'Imu e soggette solo al pagamento della Tasi.

Le abitazioni assimilate per legge all'abitazione principale sono: a) le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi sociali, come definiti dal Dm 22 aprile 2008 del ministero dei Trasporti; c) la casa coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un'unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Non solo. Il Comune, infatti, può assimilare all'abitazione principale con proprio regolamento: a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata; b) l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. E' venuta meno invece la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto in Italia, da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, (a condizione che non risulti locato), in modo che gli effetti della TASI siano equivalenti a quelli dell'IMU sulla prima casa che è stata pagata fino al 2012. L'agevolazione è stata differita al 2015 con il Dl 47/2014, spetta ope legis e ed è riservata ai soggetti "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza".

Discorso diverso per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica. La legge non prevede infatti l'assimilazione all'abitazione principale (e dunque questi immobili dovranno pagare l'Imu con aliquota ordinaria) ma precisa che gli immobili in questione hanno diritto all'applicazione delle detrazioni, stabilite dal Comune, per l'abitazione principale. Inoltre tali alloggi potrebbero avere anche le caratteristiche di alloggio sociale e quindi essere, dal 1° gennaio 2014, esenti da Imu e soggetti a Tasi. Se, al contrario, non le hanno saranno soggetti ad Imu con aliquota ordinaria, ma spetterà lo stesso la detrazione per abitazione principale. In altri termini tali immobili saranno soggetti a Tasi, anche nel caso in cui siano alloggi sociali; diversamente saranno soggette sia a Imu sia a Tasi. Ai fini Imu pagheranno con aliquota ordinaria (ma con una detrazione di 200 euro) mentre ai fini Tasi saranno considerate come "altri immobili", con quota Tasi a carico dell'assegnatario occupante.

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