
Notizie
Evasione, Il Mef dice basta con i condoni
"L'efficacia della strategia di contrasto alla evasione fiscale passa sicuramente attraverso la decisione di non fare piu' ricorso allo strumento dei condoni". E' quanto si legge nel Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, pubblicato ieri dal Mef ed anticipato ier dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Kamsin "In passato, la frequenza e l'ampia portata dei provvedimenti di condono, una vera e propria costante del nostro Paese, ha generato nei contribuenti il diffuso convincimento di poter beneficiare, in futuro, di sensibili sconti sui tributi evasi, contribuendo cosi' a minare la credibilita' dello Stato, soprattutto nei confronti dei contribuenti onesti, la cui attitudine alla assolvimento puntuale degli obblighi tributari e' stata scoraggiata". Nella storia tributaria italiana, si legge ancora nel Rapporto, "costanti sono stati i condoni tributari: dall'Unita' a oggi ve ne sono stati oltre 80".
Secondo il documento del Mef "in una ottica comparatistica, gli svantaggi derivanti dalla utilizzo degli istituti perdonistici tributari sono di gran lunga superiori". Infatti "un condono deve contenere, per essere appetibile, uno sconto significativo delle sanzioni previste", inoltre "attenuare le sanzioni equivale a lanciare messaggi al contribuente razionale di incentivo ad evadere, nel medio, lungo ed anche breve periodo, tenuto conto anche delle basse probabilita' di essere effettivamente controllati in futuro".
Zedde
Riforma Pa, un anno in meno per le specializzazioni in medicina
Un anno in meno per la formazione specialistica degli specializzandi medici. Il Decreto legge sulla Pa aumenta da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione per la formazione dei futuri medici.
Kamsin Si riduce di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a partire dall'anno accademico 2014-2015. E si autorizza un incremento di 6 milioni per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, che farà salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione. E' quanto prevede in sintesi l'articolo 15 del Decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione con cui il governo mira ad incrementare le risorse in favore degli specializzandi medici.
Dal prossimo anno dunque gli specializzandi resteranno un anno in meno in corsia a tutto vantaggio delle Casse dello Stato che risparmieranno diversi denari. Le modalità di riduzione dei corsi saranno tuttavia predisposte tramite un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) che dovrà essere adottato entro il prossimo 31 dicembre.
E' prevista anche una normativa transitoria. Gli specializzandi già in corso dovranno optare tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente. Cambia anche l'importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la partecipazione ai concorsi di ammissione (secondo quanto previsto dalla legge 183/2011): viene quantificato per l'aspirante specializzando in un contributo di 100 euro.
La legge poi incrementa, nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica. Alla copertura del relativo onere si provvede: per il 2014, impiegando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche - non più alimentate dal 2013 - sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole; per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
Con le risorse disponibili, al netto dell’incremento disposto, per il prossimo anno accademico potrebbero essere finanziati circa 3.300 contratti, mentre con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di 5.000 contratti.
guidariformapa
Zedde
Pensioni, Damiano: bene su esodati. Ora rivedere l'età pensionabile
Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera plaude alla approvazione avvenuta oggi dal Senato alla sesta salvaguardia. E rilancia "bisogna introdurre un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico". Parente (Pd): presto indagine conoscitiva per chi è rimasto escluso.
Kamsin Ottima l’approvazione definitiva, al Senato, della sesta salvaguardia per gli “Esodati”. In totale sono oltre 170.000 lavoratori salvaguardati con un impegno di spesa di 11,6 miliardi di euro. E' quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. Molta strada resta ancora da fare: proseguire per mettere al sicuro altri lavoratori rimasti senza reddito e introdurre un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico. La legge di Stabilità rappresenta l’occasione per affrontare questo problema, ha detto Damiano.
Soddisfazione arriva anche dal Partito Democratico "Come Partito Democratico in Commissione Lavoro siamo molto soddisfatti sia nel metodo che nel merito perche' la sesta salvaguardia, in favore di altri 32 mila lavoratori esodati, e' stata approvata in via definitiva, in sede deliberante e all'unanimita'. Importante anche l'ordine del giorno, che contiene un punto al quale teniamo in particolare. La commissione Lavoro del Senato sara' a breve impegnata in un'indagine conoscitiva per individuare ulteriori eventuali casi di lavoratrici e lavoratori meritevoli di salvaguardia e risolvere, cosi', una volta per tutte, questa vicenda". Lo dice la senatrice Annamaria Parente, capogruppo del Pd nella commissione Lavoro.
Zedde
Esodati, la sesta salvaguardia è legge
Il disegno di legge sulla sesta salvaguardia è stato approvato in via definitiva dal Senato. Via libera alla salvaguardia di ulteriori 32.100 lavoratori
Kamsin Alla fine la data è stata rispettata. Il ddl 1558 è stato convertito in legge in via definitiva dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama riunita in sede deliberante. Le forze politiche hanno dato l'ok unanime.
Come già anticipato da PensioniOggi.it il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita a luglio da Montecitorio; il ddl ha infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che chiedevano da tempo un nuovo intervento sulla materia e quindi non sono state inserite modifiche per evitare una terza lettura da parte della Camera. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per acquisire valore di legge.
Nei prossimi giorni pensionioggi.it dedicherà opportuni approfondimenti alla normativa in questione con le indicazioni ufficiali provenienti dal Ministero del Lavoro e dall'Inps.
Si ricorda che il provvedimento dispone l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche in favore di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili di tutela:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
h) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
I lavoratori sopra individuati potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la finestra mobile, secondo la previgente disciplina pensionistica, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2016.
Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto, si ritiene, il perfezionamento di un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa. (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).
Le prestazioni pensionistiche in oggetto non potranno avere comuque decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento (si suppone a breve con la pubblicazione in GU). I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione in GU del testo per presentare apposita istanza di accesso ai benefici.
seguifb
Istat, la disoccupazione giovanile schizza oltre il 44%
E' un allarme costante la carenza di lavoro fra i giovani: lo confermano i dati Istat diffusi ieri, secondo cui i disoccupati tra i 15 e i 24 anni erano 710 mila ad agosto scorso. L'incidenza dei disoccupati di questa fascia d'eta' sulla popolazione e' pari all'11,9%, stabile rispetto al mese precedente, ma in aumento di 0,7 punti percentuali su base annua. Kamsin Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, e' pari al 44,2%, in crescita di 1,0 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 3,6 punti nel confronto tendenziale. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente mentre diminuisce dello 0,5% rispetto a dodici mesi prima.
Il tasso di inattivita', pari al 36,4%, cresce di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali mentre diminuisce di 0,1 punti su base annua. Ad agosto, su base mensile, l'occupazione aumenta tra gli uomini (+0,3%) mentre diminuisce tra le donne (-0,1%). Anche su base annua, l'occupazione aumenta con riferimento alla componente maschile (+0,5%) ma diminuisce rispetto a quella femminile (-0,8%).
Decisamente migliore la situazione dell'occupazione in linea generale, perche' - sempre a quanto comunica l'Istat - gli occupati in Italia ad agosto scorso sono 22 milioni 380 mila, in aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente (+32 mila) e sostanzialmente invariati su base annua. Il tasso di occupazione, pari al 55,7%, cresce di 0,1 punti percentuali sia in termini congiunturali sia rispetto a dodici mesi prima. Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 134 mila, diminuisce del 2,6% rispetto al mese precedente (-82 mila) e dello 0,9% su base annua (-28 mila).
Il tasso di disoccupazione e' pari al 12,3%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,1 punti nei dodici mesi. Intanto, l'Italia resta in deflazione. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,3% rispetto al mese precedente e dello 0,1% nei confronti di settembre 2013 (lo stesso valore rilevato ad agosto).
La stabilita' della flessione su base annua dell'indice generale e' principalmente dovuta al fatto che l'accentuarsi della riduzione tendenziale dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (-2,8%, da -1,2% di agosto) e' bilanciata dalla riduzione dell'ampiezza del calo dei prezzi degli Alimentari non lavorati (-0,9%, da -1,8% del mese precedente); le altre tipologie di prodotto confermano sostanzialmente gli andamenti tendenziali di agosto.
Zedde
Altro...
Tiziano Treu prende il posto di Vittorio Conti come Commissario alla guida dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'ex-ministro del lavoro del Governo Prodi è in pole position anche per la poltrona di Presidente.
Kamsin L'artefice delle principali riforme del lavoro e delle pensioni in Italia negli anni Novanta è stato nominato al vertice dell'Inps. Ieri infatti è scaduto il mandato del commissario dell'Istituto, Vittorio Conti e la scelta del Governo è caduta su Tiziano Treu, più volte ministro del Lavoro (con un passaggio anche ai Trasporti), a lungo parlamentare, professore di diritto del Lavoro ma soprattutto padre della riforma delle pensioni del 1995 (era ministro del Lavoro del Governo Dini) che ha introdotto il metodo di calcolo contributivo (per chi aveva meno di 18 anni di contributi a quella data) e il requisito anagrafico minimo insieme ai 35 anni di anzianità.
Treu da ministro del Lavoro del Governo Prodi nel 1997 inoltre con il cosiddetto «pacchetto Treu» riformo il mercato del lavoro abolendo il collocamento pubblico obbligatorio e la «chiamata numerica» consentendo all'impresa di scegliere con la chiamata nominativa il lavoratore da assumere. Treu fu inoltre relatore al Senato della riforma Fornero del Lavoro nel 2012.
La nomina di Treu, alla scadenza del mandato di Conti, nominato commissario dopo le dimissioni di Mastrapasqua per dare tempo al Parlamento di varare la nuova governance dell'Istituto, arriva nella sostanza con lo stesso obiettivo. In questi mesi, infatti, è cambiato il Governo e nuove riforme sono state messe in campo accantonando di fatto quella sulla governance dell'Inps. E probabile che per Treu dopo la nomina di Commissario arrivi, dopo il previsto parere delle commissioni parlamentare, il posto di presidente.
Zedde
Riforma Pensioni, il governo dirà stop alle penalizzazioni?
Con la prossima legge di stabilità il governo potrebbe mettere fine - sino al 2017 - a quel sistema di penalizzazioni che colpisce chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età.
Kamsin Torna d'attualità la possibilità di una revisione delle norme che regolano i disincentivi per i lavoratori che hanno meno si 62 anni. Ci sarà un «approfondimento» su alcune criticità nell'accesso alla pensione anticipata nella Legge di Stabilità. E' quanto ha precisato la scorsa settimana il titolare del Dicastero di Via Veneto, Giuliano Poletti, nel corso del question time a Montecitorio in risposta alle richieste pervenute da alcuni parlamentari del Pd.
La richiesta delle maggioranza del Pd è di congelare, sino al 2017, i disincentivi all'uscita che colpiscono attualmente i lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi gli uomini, 41 anni e 6 mesi le donne) prima dei 62 anni. Una misura in tal senso era stata del resto già presentata la scorsa estate con un emendamento al Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione, ma l'esito non è stato favorevole.
Quanto alla pensione anticipata, il governo intende procedere, all'interno della manovra, all'analisi delle categorie di persone che possono essere escluse dalle penalizzazioni della legge 214/2014 dell'ex ministro Elsa Fornero. E, anche in questa circostanza, un'eventuale modifica della fattispecie renderebbe necessario trovare adeguate risorse.
La richiesta del Pd al ministro Poletti è quella di estendere la deroga prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 in favore di tutti i lavoratori. Una novità che significherebbe lo stop definitivo alla penalizzazione sino al 2017 per chiunque maturi i requisiti per la pensione anticipata anche in assenza dei 62 anni. Attualmente, invece, l'articolo citato congela i disincentivi solo in favore dei lavoratori la cui contribuzione derivi esclusivamente da lavoro effettivo ma penalizza coloro che hanno contribuzione figurativa derivante da disoccupazione indennizzata, mobilità, cigo e le varie maggiorazioni connesse allo stato di invalidità od amianto.
Possibile, secondo quanto dichiarato da Poletti, anche una revisione delle norme che regolano la reversibilità ai figli ormai obsolete, perché con la separazione della laurea triennale da quella specialistica e con l'introduzione dei master post universitari, può accadere che lo studente perda il genitore dopo la laurea, ma prima del successivo passaggio formativo.
Zedde
Jobs Act, governo verso una stretta sulle collaborazioni a progetto
La legge delega incentiva il ricorso al contratto a tempo indeterminato temperando l'articolo 18 per i neoassunti. In arrivo anche una stretta sulle collaborazioni a progetto e sulle false partite Iva.
Kamsin Una completa revisione delle forme contrattuali attualmente esistenti con la sostanziale abolizione dell'articolo 18 per i nuovi assunti. E' questa la sintesi del contenuto dell'articolo 4 del disegno di legge delega sulla Riforma del Mercato del Lavoro (il cd. Jobs Act), provvedimento che a breve inizierà il suo iter in Senato.
Nelle linee guida della delega spicca soprattutto "la revisione di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali". Che tradotto significa che il governo punta a ridurre a 4-5 le forme contrattuali disponibili tra lavoratore e datore. Nel mirino del premier ci sono soprattutto le collaborazioni a progetto sulle quali dovrebbe esserci una pesante stretta: "nell'esercizio della delega saranno lasciate solo le vere collaborazioni fatte per le esigenze professionali dei lavoratori e le esigenze produttive delle imprese" ha indicato ieri Renzi al congresso del Pd.
Novità anche con i riferimento ai contratti di lavoro accessorio: nel ddl si precisa infatti circa la possibilità di ampliamento della concreta applicazione dell'istituto in tutti i settori produttivi, per le attività lavorative discontinue e occasionali, attraverso l'elevazione dei limiti annui di importo dei relativi compensi ed assicurando la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione delle relative aliquote previdenziali.
Con la Riforma dovrebbe esserci poi l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il compenso minimo riguarderà i anche i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Com'è noto, nell'attuale ordinamento, non esiste un livello minimo di retribuzione fissato in via legislativa, mentre trovano applicazione, per i relativi settori, i livelli minimi di retribuzione stabiliti dai singoli contratti collettivi per ciascuna qualifica e mansione.
Il nodo vero tuttavia sta nella previsione voluta dal governo, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Una precisazione che mira, in sostanza, ad abolire o comuque a temperare, l'operatività dell'articolo 18 per i lavoratori neoassunti.
Com'è noto, nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma esclusivamente in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo (oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento). Ora invece, se per i vecchi lavoratori non cambierà nulla, per i nuovi l'articolo 18 sarà probabilmente "congelato" per un periodo di tempo variabile tra 2 e 3 anni o completamente abolito in cambio di un idennizzo crescente, in caso di illegittimo licenziamento, sulla base dell'anzianità di servizio dell'interessato.
Zedde
Esodati, sesta salvaguardia: 60 giorni di tempo per le domande
Secondo il disegno di legge i lavoratori dovranno presentare domanda di ammissione ai benefici entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
Kamsin Il ddl sulla sesta salvaguardia viaggia verso il via libera definitivo del Senato. Nella giornata di domani la Commissione Lavoro di Palazzo Madama potrebbe infatti già dare il disco verde alla proposta di legge che tutela 32.100 lavoratori. I prossimi passi? Il testo dovrà arrivare in Gazzetta Ufficiale e quindi i lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla sua entrata in vigore, presumibilmente sino ai primi di Dicembre, per presentare apposita istanza di accesso.
Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) come è accaduto in passato ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto dalla precedente tornata.
L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014". In pratica i lavoratori dovranno presentare istanza o alla DTL o all'Inps secondo quanto era previsto dalla quinta salvaguardia.
Ad ogni modo sarà oppportuno attendere la pubblicazione (praticamente inevitabile) di una Circolare del Ministero del Lavoro che avrà modo di fissare puntualmente l'iter da seguire per la presentazione delle istanze di accesso al regime derogatorio.
Presentate le domande l'Istituto nazionale della previdenza sociale Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'Inps sarà inoltre tenuta a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione previsto per la salvaguardia in oggetto l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci.
Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetterà inoltre alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
Tasi 2014, così le regole per gli immobili in comodato
Se i comuni hanno previsto l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato il pagamento del tributo spetterà di regola ai proprietari. Altrimenti gli occupanti saranno chiamati al pagamento di una quota tra il 10 ed il 30% dell'importo fissato con aliquota ordinaria.
Kamsin Si complica il calcolo della Tasi per le case date in comodato a figli, nipoti e familiari. Per effetto del Dl 47/2014 i comuni possono equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'agevolazione, in tal caso, opera o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
In altri termini l'assimilazione, se prevista dal Comune, opera o solo sulla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro o su tutta la quota ma limitatamente ai casi in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui. Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applicano l'aliquota e l'eventuale detrazione previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applica l'aliquota prevista per gli altri immobili. Nel secondo caso, invece, la Tasi si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.
A pagare il tributo sarà di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Inoltre, se ci sono delle detrazioni TASI previste per l'abitazione principale, queste andranno applicate anche ai comodati assimilati ad abitazione principale. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.
Se, invece, il comune non ha deciso l'assimilazione, si applicano in toto le regole per gli altri immobili (aliquota ordinaria con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi.
Zedde