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Saranno ammessi alla tutela anche i lavoratori che, attraverso la contribuzione volontaria, maturino i requisiti previdenziali entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità.

Kamsin I lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che   perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine della mobilità, i requisiti di pensionamento previgenti Dl 201/2011 potranno mantenere le vecchie regole pensionistiche nel limite di 5.500 unità. E' quanto prevede l'articolo 2, comma 1, lettera a) del nuovo disegno di legge in materia di esodati approvato la scorsa settimana da Palazzo Madama.

Per il profilo di tutela riguardante i lavoratori in mobilità pertanto la misura tutela da un lato chi ha raggiunto un diritto previdenziale, con la vecchia normativa, entro la fruzione dell'indennità di mobilità; dall'altro apre anche a chi riesca a perfezionare entro i 12 mesi dalla fine dell'indennità di mobilità un diritto a pensione. Ma in tal caso con alcuni limiti.

Possono attivare questa "estensione" infatti solo coloro che, facendosi autorizzare al versamento dei volontari, maturino il requisito contributivo entro i 12 mesi dal termine dell'indennità di mobilità. In tal caso la legge precisa che il versamento potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti  la domanda di  autorizzazione stessa. Il versamento potrà comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità.

La precisazione sembra pertanto escludere dal beneficio coloro che non hanno raggiunto i requisiti anagrafici entro il termine dell'indennità di mobilità. Vale a dire che i lavoratori ammessi a maturare il diritto a pensione entro i 12 mesi dalla scadenza della mobilità sono coloro che:

1) si fanno autorizzare ai volontari per maturare il requisito contributivo delle 2080 settimane utili per ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico. Ad esempio un lavoratore con 39 anni e 3 mesi di contributi al termine della mobilità potrà farsi autorizzare ai volontari per versare i rimanenti 9 mesi al fine di raggiungere 40 anni di contributi ed accedere alla salvaguardia;

2) si fanno autorizzare ai volontari per perfezionare il requisito minimo di 35 anni di contributi se alla scadenza della mobilità hanno già il requisito anagrafico (ossia 61 anni e 3 mesi di età). Ad esempio un lavoratore che ha 62 anni e 34 anni e mezzo di contributi alla scadenza della mobilità potrà versare 6 mesi di contributi per raggiungere i 35 anni e perfezionare il quorum 97,3 come richiesto dalla vecchia normativa per accedere alla pensione di anzianità con le cd. "quote".

Di conseguenza saranno esclusi dalla possibilità di maturare i requisiti previdenziali entro i 12 mesi successivi alla mobilità quei lavoratori che maturano i requisiti anagrafici dopo la scadenza della stessa. Ad esempio un lavoratore che alla fine della mobilità avrà 60 anni e 6 mesi di età e 36 di contributi e che maturerà i 61 anni e 3 mesi necessari alla pensione di anzianità con le quote nei successivi 12 mesi dal termine della mobilità non potrà accedere alla salvaguardia. 

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Il disegno di legge in materia di sesta salvaguardia approvato la scorsa settimana in Senato non contiene benefici per il personale della scuola che si riconosce nel movimento"Quota 96". Il Provvedimento ancora atteso in Gazzetta Ufficiale.

Kamsin Il disegno di legge n. 1558, che estende in favore di ulteriori 32.100 soggetti le disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al trattamento pensionistico, diventerà legge dello Stato subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento i lavoratori interessati a partecipare avranno 60 giorni di tempo per presentare istanza di accesso ai benefici.

La legge prevede che la presentazione delle istanze ricalcherà quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014, quindi con la bipartizione Direzione Territoriale del Lavoro-Inps a seconda del profilo di tutela a cui appartiene il lavoratore. Sarà tuttavia opportuno attendere la pubblicazione di una Circolare Ministeriale che individuerà i modelli di domanda e l'articolazione delle competenze per evitare di incorrere in errori.

Per i suddetti lavoratori viene precisato comunque che il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. Quindi chi avrebbe avuto, con le vecchie regole, una decorrenza anteriore alla data di pubblicazione in GU perderà le mensilità che si collocano anteriormente a questa data.

Tra i cinque profili di tutela, ammessi alla salvaguardia, la nuova legge consente a 1.800 lavoratori, sia pubblici che privati, di accedere al trattamento pensionistico facendo valere i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del Dl 201/2011 purché maturino la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 gennaio 2016 e a condizione che nel corso del 2011 risultavano in congedo o in permesso mensile per assistere un parente disabile in situazione di gravità. Viene pertanto esteso di un anno il termine ultimo di decorrenza previsto dall'articolo 11-bis del Dl 102/2013 sulla quarta salvaguardia (dal 6.1.2015 al 6.1.2016) per accedere al benefecio.

Si tratta questa di una estensione che potrà riguardare anche gli insegnanti e il personale Ata della scuola a condizione, naturalmente, che abbiano fruito dei congedi e/o dei permessi della legge 104/92 nel 2011 e che la finestra mobile si apra entro il 6 gennaio 2016 per l'appunto. Ma a parte questa novità il disegno di legge approvato non contiene ulteriori deroghe per il personale della scuola che si riconosce nel movimento Quota 96.

Per questi lavoratori una possibile (e parziale) soluzione della vicenda potrebbe essere nell'estensione al comparto pubblico delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 15-bis, lett-a) attualmente previste in favore dei lavoratori del settore privato. Tali disposizioni consentono ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano perfezionato la quota 96 entro il 31 dicembre 2012 (60 anni e 36 di contributi o 61 anni e 35 di contributi), di conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di una età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Ebbene se questa normativa fosse estesa già con la prossima legge di stabilità (il Governo aveva presentato un emendamento in tal senso nel ddl di riforma della pa poi però stralciato sotto i rilievi del Ministero dell'Economia), i docenti con i requisiti in parola potrebbero uscire tra il 1° Settembre 2015 e il 1° Settembre 2017 (a seconda dell'anno in cui sarà perfezionato il requisito anagrafico dei 64 anni), con un anticipo comunque di un paio di anni circa rispetto ai requisiti post-Fornero.

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I dipendenti pubblici potranno inoltrare denuncia In presenza di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Kamsin In presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico potrà inoltrare denuncia anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione. E' quanto prevede l'articolo 31 del Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione che novella - in un'ottica di rafforzare il contrasto alla corruzione - l'articolo 54-bis del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), aggiunto di recente dalla legge 190/2012 (cd. 'legge Severino' in materia di anticorruzione).

L'obbiettivo è il rafforzameno della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Com'è noto l'articolo 54-bis del Dlgs 165/2001 prevede che, fuori dei casi di responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero di responsabilità civile per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La norma stabilisce inoltre l’impossibilità di rivelare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del dipendente segnalante, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Sempre a fini di tutela del dipendente pubblico, la denuncia è sottratta all'accesso agli atti previsto dagli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

Dunque con l'intervento in questione vengono estesi i possibili destinatari della denuncia del pubblico dipendente, ricomprendendovi l'A.N.A.C - alla quale il decreto legge 90/2014 attribuisce - tra le sue funzioni, il ricevimento di notizie e segnalazioni di illeciti.

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Resteranno fuori dall'operazione i lavoratori che hanno già deciso di destinare il proprio TFR ai fondi pensionistici complementari a meno che tale opzione non sia stata già indicata dal contratto collettivo di categoria che ha istituito il Fondo.

Kamsin Stipendio più succulento dal prossimo mese di febbraio. È questo l'effetto dell'operazione anticipo TFR che il governo intende varare entro fine anno in occasione della prossima legge di stabilità 2015. Il progetto infatti secondo, quanto riportano le agenzie di stampa, non è stato affatto abbandonato dall'esecutivo.

La proposta sarà su base volontaria. Ciascun lavoratore, sia del settore  privato che di quello pubblico, potrà decidere se ricevere l'anticipo del TFR maturato nell'anno precedente. Potrà poi scegliere se spedire in un'unica tranche nella busta paga tutto l'ammontare maturato nell'anno precedente oppure se distribuirlo lungo l'arco di 12 mesi. Nel primo caso il TFR verrà pagato dall'impresa nel mese di febbraio; e in tal caso, supponendo un trasferimento totale e non parziale, per le retribuzioni intorno ai 15mila euro scatterebbe una dote netta intorno agli 800 euro, dote che raggiungerebbe i 1500 euro per coloro che hanno una retribuzione annua lorda superiore ai 30 mila euro.

Secondo quanto si apprende da fonti vicino a Palazzo Chigi, al momento resteranno fuori dall'operazione i lavoratori che hanno già deciso di destinare il proprio TFR ai fondi pensionistici complementari a meno che tale opzione non sia stata già indicata dal contratto collettivo di categoria che ha istituito il Fondo.

La proposta è costo zero per le imprese perché nel meccanismo indicato dai tecnici di via XX Settembre l'erogazione della somma verrebbe finanziata attraverso un apposito "Fondo anticipo TFR" creato dalle banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti; oppure solo dagli intermediari finanziari previo un accordo da raggiungere con Abi. Per il governo si tratta di una precisazione importante dopo gli scudi sollevati da Confindustria che temeva una forte riduzione nella liquidità delle imprese per far fronte al pagamento delle somme ai lavoratori.

Nella bozza dei tecnici del governo infatti si precisa che le "aziende continuano ad operare come oggi senza alcuna modifica dei loro costi né dell'esborso finanziario versando, come prevede l'attuale normativa, il TFR all'Inps (le imprese con oltre 50 dipendenti) o versandolo ad un fondo integrativo o seguitandolo ad accantonare in bilancio (imprese con meno di 50 addetti)".

Nella proposta del governo il ruolo delle banche sarà, come anticipato, fondamentale. I tecnici hanno ipotizzato due strade. La prima prevede la costituzione di un fondo ad hoc con la partecipazione degli istituti e della Cassa Depositi e Prestiti; l'altra prevede invece un accordo con le banche in base al quale il prestito si è erogato dagli istituti di crediti garantiti a loro volta dalla Cassa depositi e prestiti a sua volta garantita dal fondo di garanzia presso l'Inps. Nelle bozze i tecnici sottolineano, peraltro, come tale fondo possa finanziarsi sul mercato e dunque attingere direttamente alle risorse della Banca centrale europea.

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Dalla legge di stabilità si attende una misura strutturale per concedere maggiore flessibilità in uscita. Incerto il destino dei lavoratori precoci e dei quota 96. Intanto il Parlamento ha dato il via libera alla Sesta Salvaguardia.

Kamsin Il cantiere sulle pensioni registra alcuni passi avanti in queste ultime due settimane. In primo luogo è stata approvata in via definitiva la sesta salvaguardia. Si tratta di un provvedimento che, com'è noto, estende in favore di ulteriori 32.100 lavoratori la possibilità di mantenere le previgenti regole di pensionamento.

Ad oggi il provvedimento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale (lo sarà a breve). Da quel momento i lavoratori interessati a partecipare avranno 60 giorni di tempo per presentare istanza di accesso ai benefici. La legge prevede che la presentazione delle istanze ricalcherà quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014, quindi con la bipartizione Direzione Territoriale del Lavoro-Inps a seconda del profilo di tutela a cui appartiene il lavoratore. Sarà tuttavia opportuno attendere la pubblicazione di una Circolare Ministeriale che individuerà i modelli di domanda e l'articolazione delle competenze per evitare di incorrere in errori. 

Ma tutti gli occhi sono puntanti alla prossima legge di stabilità 2015. Poche le indiscrizioni che trapelano da Palazzo Chigi ma sono noti i punti "caldi" del mondo della previdenza che chiedono una risposta. Oltre alla vicenda dei quota 96 della scuola sulla quale il Governo ha preso tempo, la legge di stabilità dovrebbe essere il veicolo per provvedere alla cancellazione della penalizzazione sulla pensione anticipata sino al 31 Dicembre 2017.Il Governo ha infatti indicato nei giorni scorsi, per voce del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, la possibilità di un intervento in tal senso.

Attesa anche per vedere se saranno adottate delle soluzioni strutturali "a costo zero" per le Casse dello Stato per risolvere il problema di quei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e non hanno ancora raggiunto un diritto previdenziale ai sensi della normativa Fornero. Uno scivolo pensionistico che potrebbe venire incontro a tutti quei lavoratori che non sono stati inclusi nei vari provvedimenti di salvaguardia sino ad oggi approvati (in primis ci sarebbero i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro dopo il 2011).

Bisognerà attendere anche per verificare se saranno fatti passi avanti per la proroga del regime sperimentale donna e per consentire la possibilità di pensionamento a 64 anni dei lavoratori del pubblico impiego che abbiano maturato la quota 96 entro il 2012. Attualmente infatti tale beneficio, individuato nell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011, è riservato solo ai lavoratori del settore privato. A ben vedere questa norma - se estesa al comparto del pubblico impiego - potrebbe essere uno strumento per risolvere anche la vicenda che vede coinvolti i cd. quota 96 della scuola di cui si è appena accennato.

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