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Restano i requisiti di pensionamento agevolati per i lavoratori invalidi e non vedenti. Le donne con una invalidità di almeno l'80% possono ottenere la pensione di vecchiaia a 55 anni, gli uomini a 60 anni.

Kamsin Nonostante l'introduzione della Riforma Fornero sono rimasti i benefici per i lavoratori non vedenti e per gli invalidi con una invalidità non inferiore all'80%. La loro disciplina, infatti, ha carattere eccezionale e non è stata pertanto modificata dal Dl 201/2011, provvedimento che, com'è noto, chiede 66 anni per il traguardo della pensione di vecchiaia. Vediamo dunque quali sono i benefici previdenziali in favore dei lavoratori invalidi e dei non vedenti.

I lavoratori non vedenti - I lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 55 anni, se uomini, e di 50 anni se donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu'). Inoltre il requisito contributivo è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni.

Ciò in quanto l'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 1952 n. 218, prevede che limiti di età per la pensione di vecchiaia allora previsti (60 per gli uomini 55 per le donne) siano ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati in loro favore i contributi necessari (al tempo pari a 15 anni) ridotti di un terzo. 

Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’, rimangono fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne (per gli autonomi sono richiesti 5 anni in piu') e una base minima contributiva di 15 anni.

Ex-inpdap - Per i lavoratori non vedenti iscritti all'ex-inpdap i requisiti sono invece piu' elevati. Per gli statali sono necessari 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari condizioni si hanno per i "non statali", tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi i tassativi limiti di eta’ in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni, restano confermati tali limiti di età piu’ bassi.

Gli invalidi - Anche a favore dei lavoratori invalidi sono rimasti attualmente in vigore requisiti diversi da quelli necessari per la generalità degli assicurati. L'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 infatti ha indicato che l'elevazione dei limiti di età effettuata dalla medesima disposizione non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

Pertanto, tuttora, i lavoratori e le lavoratrici invalidi in misura non inferiore all'80% hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno, se uomini, e del 55° anno se donne. I requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15, se maturati entro il 1992, o 20 anni). Il beneficio è attivo solo per i soggetti iscritti nel fondo lavoratori dipendenti e pertanto non è esercitabile dagli autonomi o dai soggetti iscritti all'ex-inpdap (cioè i lavoratori del pubblico impiego).

La stima di vita - I requisiti anagrafici dei lavoratori in questione devono essere tuttavia adeguati per l'effetto dell'aspettativa di vita Istat (3 mesi dal 2013) e risultano interessati dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (cfr: Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012).

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L’accordo raggiunto prevede in sostanza l’abolizione dell’articolo 18 per tutti quelli che, dal varo della riforma in poi, avranno un nuovo impiego a tempo indeterminato.

Kamsin Il governo sarà delegato a riscrivere lo Statuto dei Lavoratori con un decreto legislativo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in un testo unico semplificato delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro. Tra i criteri cui dovrà ispirarsi l'intervento c'è il tanto discusso riferimento alle nuove assunzioni da fare con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, cioè in base all'anzianità di servizio. Sono queste le principali novità contenute nell'articolo 4 del ddl delega sul lavoro (il cd. Jobs Act) presentato ieri dal governo, d'intesa con il relatore Maurizio Sacconi (Ncd).

«Vogliamo un mercato del lavoro più equo, dove tutti abbiano il giusto grado di opportunità e di tutele», commenta il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. Quindi la posizione del governo è netta: si punta a sostituire, in caso di licenziamento, la reintegra con il pagamento di un indennizzo. Una volta ottenuto il via libera del Parlamento il governo potrà esercitare la delega, in tempi brevi cancellando di fatto l'articolo 18 per i neo-assunti con contratti a tempo indeterminato, che in caso di licenziamento illegittimo otterranno solo un indennizzo economico crescente in base all'anzianità di servizio. Nulla cambierà invece per i vecchi contratti che , di fatto, continueranno a godere della protezione offerta dall'articolo 18 come accade attualmente.

Per il Nuovo Centrodestra, a cominciare da Maurizio Sacconi, l’accordo raggiunto prevede in sostanza l’abolizione dell’articolo 18 per tutti quelli che, dal varo della riforma in poi, avranno un nuovo impiego a tempo indeterminato: «Il reintegro sarà possibile solo per quelli che già hanno un lavoro».

Per favorire la ripresa del mercato del lavoro, oltre alla semplificazione dello Statuto dei Lavoratori, il governo è al lavoro per abbattere, già con la legge di stabilità, una parte delle imposte che pesano sul lavoro. La cifra che aleggia nell'aria è di una riduzione di almeno 3,5-4 miliardi di euro. Ieri a Palazzo Chigi il premier ha incontrato, ancora una volta, il ministro Pier Carlo Padoan e il commissario alla spending review Carlo Cottarelli. Un appuntamento per provare a fare un primo punto sui dossier di «self spending review» presentati dai ministri e che dovrebbero essere uno dei pilastri per raggiungere i 20 miliardi indicati come obiettivo dallo stesso Renzi. Magli occhi sono puntati soprattutto sul ministero dell’Economia. È dal lavoro di Padoan che Renzi si aspetta un contributo rilevante.

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Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha indicato la disponibilità del Governo a verificare le coperture necessarie per garantire una modifica della penalizzazione sulla pensione anticipata per chi non ha ancora raggiunto i 62 anni. Pronta anche una revisione della pensione di reversibilità.

Kamsin Ci sarà un «approfondimento» su alcune criticità nell'accesso alla pensione anticipata nella Legge di Stabilità. E il governo intende rivedere anche le norme che regolano la reversibilità ai figli ormai obsolete, perché con la separazione della laurea triennale da quella specialistica e con l'introduzione dei master post universitari, può accadere che lo studente perda il genitore dopo la laurea, ma prima del successivo passaggio formativo.

E' quanto ha precisato, ieri, nel corso del question time a Montecitorio, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti che, a proposito della prestazione destinata a chi resta orfano, ricorda come secondo i requisiti attuali per l'erogazione il figlio superstite deve avere meno di 26 anni ed essere iscritto all'università; l'intervento che Poletti ha indicato servirà, puntualizza, per «per verificare se vi siano i margini un'interpretazione evolutiva della norma», o se, invece, bisognerà ricorrere ad una nuova disciplina, nel qual caso andrà «reperita la copertura economica».

Quanto alla pensione anticipata, il governo intende procedere, all'interno della manovra, all'analisi delle categorie di persone che possono essere escluse dalle penalizzazioni della legge 214/2014 dell'ex ministro Elsa Fornero. E, anche in questa circostanza, un'eventuale modifica della fattispecie renderebbe necessario trovare adeguate risorse.

La richiesta del Pd al ministro Poletti è quella di estendere la deroga prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 in favore di tutti i lavoratori; una modifica, già tentata senza successo con il Dl sulla Pa, che significherebbe lo stop definitivo alla penalizzazione sino al 2017 per chiunque maturi i requisiti per la pensione anticipata anche in assenza dei 62 anni. Attualmente, invece, l'articolo citato ferma i disincentivi solo in favore dei lavoratori la cui contribuzione derivi esclusivamente da lavoro effettivo ma penalizza coloro che hanno contribuzione figurativa derivante da disoccupazione indennizzata, mobilità, cigo e le varie maggiorazioni connesse allo stato di invalidità od amianto. 

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C'è uno spiraglio per la cessazione delle penalizzazioni per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata sino al 31 Dicembre 2017 in assenza del requisito anagrafico dei 62 anni. Kamsin Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, nel corso del question time che si è tenuto ieri alla Camera dei Deputati si è detto infatti disponibile ad approfondire la questione ed ha aperto alla possibilità di un intervento in materia con la prossima legge di stabilità. Un tentativo di risolvere la vicenda, del resto, era stato già tentato con l'esame del Decreto legge sulla Pa, ma era stato rigettato per problemi di copertura finanziaria.

Positive le reazioni da parte della segreteria del Pd. Maria Luisa Gnecchi, capogruppo del Pd nella commissione Lavoro, si dice “soddisfatta per l’impegno del ministro Poletti ad approfondire la questione delle pensioni anticipate in sede di prossima Legge di Stabilità, proprio come noi lo abbiamo sollecitato a fare oggi con la nostra interrogazione discussa durante il question time”. “Nello specifico la nostra richiesta – spiega Gnecchi – è di eliminare le penalizzazioni per chi vada in pensione di anzianità prima dei 62 anni. Era già stato approvato un emendamento in tal senso nel Decreto sulla Pubblica Amministrazione ma nel passaggio tra Camera e Senato la Ragioneria di Stato ha quintuplicato le coperture necessarie e, quindi, il Senato lo ha stralciato. La richiesta del Pd al ministro Poletti è dunque di verificare le necessarie coperture e di intervenire nella Legge Stabilità perché non è accettabile che i periodi di astensione obbligatoria per maternità, quelli per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, disoccupazione e scioperi non siano considerati prestazione effettiva di lavoro – visto che esiste una regolare contribuzione. Per questo il Pd chiede che si torni a giustizia.

Riforma Pensioni, così cambia il pensionamento d'ufficio nelle Pa

Riforma pensioni, ecco le novità di SettembreZedde

Per i lavoratori salvaguardati e per coloro che fruiscono del prepensionamento nel Pubblico Impiego è prevista l'ultrattività delle regole previdenziali vigenti sino al 31 Dicembre 2011. 

Kamsin Alcune categorie di lavoratori possono beneficiare, in via eccezionale, delle precedenti regole di pensionamento e di decorrenza anche dopo il 2011. Si tratta in primo luogo dei lavoratori esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato specifici provvedimenti legislativi per consentirgli di beneficiare di un trattamento pensionistico anticipato, in deroga alla nuova disciplina Fornero. Le vecchie regole sono state altresì rimesse in carreggiata per il prepensionamento dei pubblici dipendenti, cioè per far uscire i dipendenti in soprannumero nelle Pa all'esito dell'approvazione di specifici piani di riduzione delle piante organiche (articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012).

Appare quindi utile richiamare le regole pensionistiche che tali lavoratori hanno "cristallizzato" e dunque mantenuto in vigore anche dopo il 2011 anche alla luce della sesta salvaguardia che sarà a breve convertita in legge dal Senato.

La Finestra mobile e la Stima di Vita - Sia che si andasse in pensione con il pensionamento di vecchiaia o con la pensione di anzianità la vecchia normativa preveda una finestra mobile standard pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. Entrambi gli istituti erano poi soggetti all'applicazione della speranza di vita Istat (3 mesi già scattati dal 2013; altri 4 mesi dal 2016).

La Vecchiaia - Il pensionamento di Vecchiaia richiedeva il perfezionamento di un'età anagrafica di 65 anni per gli uomini (settore privato e pubblico); 61 anni per le donne del pubblico impiego (65 dal 2012); 60 anni per le lavoratrici del settore privato (dipendenti e autonome). Queste ultime lavoratrice subivano - ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del 98/2011 convertito con legge 111/2011 - il progressivo innalzamento dell'età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2014 sino al 2026 in modo da raggiungere la parificazione con l'età pensionabile dei lavoratori del pubblico impiego.

La seguente tabella riassume il graduale innalzamento del pensionamento di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici con le vecchie regole pensionistiche comprensive degli adeguamenti alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; 4 mesi dal 2016; 4 mesi dal 2019).

Anzianità - La pensione di anzianità richiedeva requisiti di pensionamento piu' bassi. Nello specifico il diritto si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, era necessario raggiungere la quota 96 con almeno 60 anni di età (ovvero 60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi). Per i lavoratori autonomi il quorum era di un anno piu' elevato: ossia bisognava perfezionare la quota 97 con almeno 61 anni di età: dunque 61 anni e 36 di contributi oppure 62 anni e 35 di contributi. Dal 2013 tali requisiti crescevano di un anno e venivano adeguati alla stima di vita. Il risultato? I lavoratori dipendenti dovevano raggiungere la quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età), gli autonomi la quota 98,3 con almeno 62 anni e 3 mesi di età. E dal 2016 il nuovo scatto della stima vita prevede un innalzamento di ulteriori 4 mesi.

In alternativa, la pensione di anzianità poteva essere conseguita, indipendentemente dall'età anagrafica, con 40 anni di contributi. In tal caso tuttavia la finestra mobile sarebbe stata leggermente piu' lunga (1 mese; 2 mesi o 3 mesi in piu' a seconda se il requisito contributivo fosse stato maturato rispettivamente nel 2012; 2013 o dal 2014 in poi).

Le seguenti tabelle mostrano il graduale innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità dal 2011 in poi comprensivi degli adeguamento alla speranza di vita (si noti che il requisito contributivo dei 40 anni non è soggetto ad adeguamento cfr: messaggio inps 20600/2012)

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