Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Dopo la decisione dell'esecutivo di rinviare l'appuntamento a settembre nel pagamento della Tasi appare utile fare chiarezza: per far scattare gli acconti di giugno, le delibere della Tasi devono essere approvate dal consiglio comunale entro il 23 maggio e pubblicate dal censimento ufficiale del dipartimento Finanze entro il 31 maggio. Quindi le decisioni approvate dai Comuni dal 24 maggio in poi non porteranno al pagamento di giugno. Nei Comuni che decidono in tempo, e che si vedono pubblicare la delibera dalle Finanze entro il 31 maggio, i versamenti della Tasi saranno sempre da effettuare entro il 16 giugno facendo i calcoli sulla base delle aliquote deliberate. Ciò vale sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili.

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Nei Comuni in ritardo invece la data di pagamento dell'imposta delle abitazioni principali sarà diversa da quella degli altri immobili. Per le prime, infatti, la Tasi si verserà tutta a dicembre, come deciso nel decreto salva Roma-ter (articolo 1, comma 1, lettera b del Dl 16/2014); per gli altri immobili (seconde case, negozi, capannoni e così via), invece, si pagherà l'acconto a settembre, con le aliquote nel frattempo decise dai Comuni, e il saldo a dicembre. Due appuntamenti quindi per le abitazioni diverse da quelle principali che pagheranno a Settembre e a Dicembre; un solo appuntamento per le abitazioni principali. Nulla cambia invece per l'Imu, perché nell'imposta municipale l'acconto rimane a giugno e si prevede che sia sempre calcolato sulla base delle aliquote 2013.

Con l'approvazione definitiva del Decreto Casa il bonus mobili torna libero. A favore del decreto hanno votato 277 deputati della maggioranza, 92 i no di M5S e Sel, mentre Fi e Fdi non hanno partecipato al voto.  La novità più importante riguarda la semplificazione relativa al bonus mobili. La scadenza per lo sgravio è fissata alla fine di quest'anno, ma la norma consente di recuperare, entro i massimali consentiti, anche le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013. La detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di arredi viene liberata da quei vincoli introdotti con la legge di stabilità 2014; in particolare lo sconto non sarà più legato all'ammontare della ristrutturazione e potrà, eventualmente, anche superarlo.

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A seguito delle modifiche appare utile avere ben chiara la disciplina che regola la fruizione dello sconto. Per prima cosa è necessario che sia in corso una ristrutturazione edilizia, per la quale siano state chieste detrazioni. Coloro che ne fruiscono potranno richiedere anche lo sconto del 50% per le ulteriori spese, documentate e sostenute appunto dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, in classe non inferiore alla A+ e forni di classe A.  Per la ristrutturazione resta fermo il limite massimo di spesa di 96mila euro; mentre per il bonus mobili il tetto massimo di spesa, ancora in vigore, è di 10mila euro (in questa somma potranno essere conteggiate anche le spese di trasporto e montaggio). Si ricorda anche che il mobilio acquistato deve essere utilizzato per arredare l'immobile i cui è avvenuta la ristrutturazione.

Il bonus dovrà essere applicato su più dichiarazioni dei redditi, ripartendolo in dieci quote annuali di pari importo e suddividendolo, eventualmente, tra tutti gli aventi diritto, laddove ci siano più proprietari.

Complice l'avvicinarsi della tornata elettorale del 25 Maggio i partiti cercano di ottenere l'estensione da parte del governo del bonus Irpef appena varato Renzi. Piu' che di un'estensione si tratta in verità di un ampliamento della platea dei beneficiari del bonus degli 80 euro per tenere in considerazione il nucleo familiare; con una modifica che dovrebbe essere apposta sulla legge di conversione al Decreto Legge 66/2014.

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Ad anticiparlo è stata Cecilia Guerra, relatrice del Pd sul decreto Irpef: «Il governo sta ragionando per capire se ci sono spazi. Il tema— ha aggiunto — è quello delle coperture, quindi la prima parola è del governo». L'ipotesi più accreditata prevede di estendere il bonus ai nuclei monoreddito con almeno tre figli. Il tetto di reddito passerebbe in questo caso da 26 a 31 mila euro.

Un'indicazione che in base ai primi calcoli effettuati non comporta oneri eccessivi e, quindi, sostenibile sul versante delle coperture. La misura, oltre che cara all'alleato Ncd, da giorni impegnato a introdurre il cosiddetto quoziente familiare nel decreto, si presterebbe come cartuccia nel rush finale di una campagna elettorale in cui il bonus, voluto da Renzi, ha ottenuto un'indiscussa centralità.

Le intenzioni del governo saranno ufficializzate da martedì 27 maggio, giorno in cui governo e relatori riprenderanno la discussione sul decreto in vista del voto. In attesa di tali decisioni, il nodo resta legato alle eventuali coperture che nel frattempo verranno approfondite. Nei giorni scorsi Ncd ha specificato che la rimodulazione dei beneficiari del bonus in base al numero dei figli (soglia di reddito a 1.800 euro per chi ha due figli, a 2.200 per chi ne ha tre e a 2.600 per chi ne ha quattro) richiede circa 10 milioni di euro, che potrebbero essere coperti dalla spending review.

Dopo il voto della Camera è diventato definitivamente legge il decreto su emergenza abitativa e mercato delle costruzioni approvato dal governo alla fine di marzo.  Il sostegno alle locazioni è uno degli obiettivi principali del provvedimento voluto dal ministro delle Infrastrutture Lupi: viene perseguito con diversi interventi. Da una parte c'è un incremento degli stanziamenti: 100 milioni in più per il Fondo nazionale dedicato a questa finalità e di 225,92 quello destinato in particolare agli inquilini morosi incolpevoli.

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Alcune novità importanti anche per i proprietari. Viene resa definitiva la discesa al 10 per cento dell'aliquota della tassazione sostitutiva sui redditi da locazione in caso di contratti a canone concordato, nelle aree ad alta densità abitativa: la novità si applicherà per il quadriennio 2014-2017.  C'è poi la stretta sulle occupazioni, uno dei punti più contestati dai movimenti di protesta. Chiunque occupi abusivamente un immobile non potrà chiedere né di avere la residenza in quello stabile e nemmeno l'allacciamento di utenze pubbliche quali acqua elettricità e gas. Qualora ciò invece avvenga, i relativi atti saranno comunque nulli per legge. Inoltre agli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà preclusa la partecipazione alle procedure di assegnazione di case di questo tipo.

Sempre sull'edilizia residenziale pubblica, il decreto rilancia un programma di recupero e razionalizzazione dei relativi alloggi, mettendo sul piatto 500 milioni. Altri 67,9 milioni dovrebbero invece servire per il recupero di alloggi da assegnare agli inquilini delle categorie meno abbienti, che abbiano avuto un provvedimento di sospensione degli sfratti. Su questo fronte sono previste agevolazioni anche per le imprese: in particolare i redditi che derivano dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione oppure che abbiano ricevuto interventi di manutenzione e di recupero, non concorreranno alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'Ires né alla formazione del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Il pagamento della Tasi per i Comuni che avranno stabilito le aliquote e le detrazioni entro il 23 Maggio dovrà essere effettuato entro il 16 Giugno. Nei soli Comuni ritardatari l'acconto per le abitazioni diverse dalle principali si pagherà a Settembre.

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La Tasi è il Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili con cui le Amministrazioni Comunali provvedono al pagamento delle spese per il mantenimento dei Servizi erogati ai cittadini.  Ai sensi dell'art. 1 - comma 639 - della legge 147/2013, il presupposto  impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale così come definita ai fini Imu, e di aree scoperte  edificabili e non , a qualunque uso adibiti con l'esclusione delle aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative e delle aree comuni condominiali.

Si ricorda peraltro che questo Tributo non si applica ai terreni agricoli; l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 41/E/2014, ha infatti fissato la regola generale che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche  nel caso  in cui per il 2013 fosse  dovuta esclusivamente la mini Imu.

Il calcolo della Tasi a differenza di quanto accadeva per l'Imu, è piu' complesso perchè bisogna conoscere  l'aliquota (e le eventuali detrazioni) previste dal Comune in cui è situato l'immobile. L'aliquota va applicata (come per l'IMU)  sulla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per 160.

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.  Il Comune potrà, con specifica delibera: ridurre, azzerare o rideterminare l’aliquota rispettando però il vincolo per cui la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali l’1‰); solo per finanziare maggiori detrazioni per le fasce deboli è stato anche previsto l'aumento ulteriore fino allo 0,8 per mille (cd. super-Tasi). In questo modo le aliquote massime possono raggiungere il 3,3 per mille sulle abitazioni principali o l'11,4 per mille per le altre abitazioni.

Dato che il presupposto dell'Imposta  è in sostanza la presenza e l'utilizzo del territorio comunale, sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori di un Immobile.  Nel caso che l’unità Immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal  proprietario, sia l'inquilino che il proprietario stesso, sono tenuti al pagamento in  misura diversa e in maniera autonoma:  l'occupante  (inquilino) verserà fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI nella misura stabilita dal Comune;  il possessore (titolare del diritto reale "proprietario") verserà la differenza. In caso di leasing l’imposta è dovuta dal locatario. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà - usufrutto - uso - abitazione o superficie.

La Tasi andrà versata con modello F24 oppure  con bollettino di conto corrente postale. Le scadenze a regime sono il 16 Giugno per la prima rata e il 16 Dicembre per la seconda nei Comuni che hanno provveduto entro il 23 Maggio all'approvazione delle delibere per quest'anno; per i Comuni che non rispetteranno questa data il pagamento slitterà a Settembre secondo quanto annunciato dal Governo. Probabilmente la nuova data sarà il 16 Settembre e varrà per le sole abitazioni diverse da quelle principali (queste ultime invece pagheranno tutta l'imposta al 16 Dicembre, sempre in caso di ritardo dei Comuni nelle approvazione della delibera). Sul punto si attende ora di conoscere il provvedimento ufficiale del Governo.


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