Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Niente da fare per l'invio del bollettino precompilato a casa dei contribuenti per il pagamento della Tasi. Mancano i tempi tecnici per l'invio del documento per giugno. I contribuenti di fronte al rebus della Tasi.

{div class:article-banner-left}{/div}

Ormai è chiaro che, per il pagamento della Tasi non ci sarà l'invio dei bollettini precompilati con gli importi da pagare per evitare ai contribuenti di fare errori e recarsi nei Caf o dai Commercialisti per l'appuntamento del 16 Giugno. L'acconto insomma sarà «fai da te» e, molti elementi lasciano prevedere che lo stesso accadrà al saldo di dicembre.

Infatti le regole per il pagamento dell'acconto saranno lineari solo nei Comuni che approveranno le delibere entro il 23 maggio e le pubblicheranno sul sito del MEF entro il 31 maggio. Per i Comuni ritardatari, i proprietari di sola abitazione principale saranno esentati dalla prima rata e pagheranno tutto a dicembre; chi possiede altri immobili invece, dovrà pagare l'Imu in base alle aliquote 2013 e la Tasi allo 0,5 per mille - cioè la metà del parametro standard dell'1 per mille - perchè dovranno parametrarla su un possesso di sei mesi. 

Il rischio è di generare un meccanismo di rimborsi e restituzioni. Infatti nei Comuni che nel 2013 hanno stabilito un'aliquota Imu del 10,6 per mille e non pubblicheranno le aliquote 2014 entro il 31 maggio, i proprietari dovranno pagare un acconto Imu del 5,4 per mille (la metà del 10,6) e un acconto Tasi dello 0,5 per mille. L'acconto quindi sarebbe misurato su un'aliquota teorica (fuori limite), dell'11,6 per mille. Se poi il Comune deciderà di non applicare la Tasi su questi Immobili si dovrà procedere al rimborso.

Ma i problemi ci saranno anche nei Comuni che hanno già deliberato e pubblicato le aliquote. Per le abitazioni principali infatti, i Comuni possono aver stabilito particolari detrazioni legate al valore catastale, al numero dei figli o al reddito del nucleo familiare. I contribuenti dovranno quindi analizzare i meccanismi di funzionamento delle detrazioni per evitare di fare errori.

Dubbi anche su come devono comportarsi i proprietari delle abitazioni date in affitto.  La regola dell'acconto Tasi con aliquota standard nei Comuni che non pubblicano le delibere con le aliquote entro il 31 maggio, riguarda infatti anche le abitazioni con inquilini che devono pagare una quota che oscilla dal 10 al 30% della Tasi, e che deve essere scelta dal Comune. Non essendoci un parametro standard non si comprende quindi che cosa paghino gli inquilini in acconto.

L'acconto Imu, applicato con le aliquote 2013 nei Comuni che non pubblicano le delibere con le aliquote entro il 31 maggio, comporta anche problemi per le abitazioni di residenti all'estero e anziani lungodegenti, che potrebbero essere successivamente assimilate all'abitazione principale. Anche in questo caso, in acconto si pagherebbe un'Imposta poi non dovuta in base alle regole definitive; problemi che sussistono anche per gli Immobili in comproprietà utilizzati come abitazione principale solo da alcuni proprietari. In questo caso, il problema riguarda anche l'acconto nei Comuni che non pubblicano le aliquote entro il 31 maggio, dal momento che le abitazioni principali non pagano, mentre le altre sì.

La Madia apre le porte ai prepensionamenti dando alle amministrazioni pubbliche uno strumento operativo per attivare i pensionamenti anticipati come strumento principale della riduzione dei costi del personale e della riorganizzazione.

{div class:article-banner-left}{/div}

In attesa di conoscere i provvedimenti del prossimo Consiglio dei ministri di metà Giugno a partire dalla «staffetta generazionale» adombrata nei 44 punti nei quali si articola la proposta di riforma complessiva della Pubblica amministrazione, la Madia ha pubblicato la Circolare della Funzione Pubblica 4/2014 in cui torna a fissare le condizioni per fruire dei prepensionamenti introdotti dal Governo Monti nel 2012. Con un chiaro avvertimento: "Il «prepensionamento» nella p.a. non può essere utilizzato come strumento per eludere la disciplina generale riformata col dl 201/2011, convertito in legge 214/2011" mentre deve essere utilizzato come "uno dei mezzi principali per riassorbire le eccedenze di personale derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche, oppure dalla redazione di piani di ristrutturazione dovuti a ragioni funzionali o finanziarie, dai quali scaturisce la conseguenza di una riduzione della spesa di personale".

La circolare, allo scopo di chiarire la fattispecie, stabilisce che per «prepensionamento» si intende la «risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l’ultrattività (fino al 31 dicembre 2016)» del trattamento pensionistico antecedente alla riforma Fornero del 2011.

Deve pertanto sussistere una relazione simbiotica tra il pensionamento anticipato e la condizione di «esubero», cioè l'individuazione nominativa del personale che, per effetto dei tagli alle dotazioni organiche dovuti alle riorganizzazioni, risulti in soprannumero o in eccedenza. Secondo la Circolare della Madia, il prepensionamento in ordine di priorità deve coinvolgere proprio il personale in esubero; in seconda battuta, laddove non sia possibile la quiescenza anticipata, il personale in esubero va messo in «disponibilità» ai sensi dell'articolo 33 del dlgs 165/2001: quell'istituto, simile alla cassa integrazione, che sospende il rapporto di lavoro per 24 mesi, assegnando ai dipendenti una retribuzione tra il 70 e l'80% di quella spettante.

Il provvedimento ribadisce anche i requisiti e le procedure per individuare le situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale. In particolare prima di tutto l'ente pubblico che avvia la procedura deve tentare il ricollocamento del personale all'interno dell'ente o anche, attraverso la mobilità, verso altre amministrazioni. Se l'esito è negativo l'ente può ricorrere al prepensionamento (sempre però che la decorrenza della pensione per i soggetti interessati, calcolata con la vecchia disciplina pensionistica, sia entro il 31.12.2016).

In tal caso le amministrazioni debbono chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza, rilasciata entro 30 giorni, col contestuale impegno a richiedere, nello stesso termine, agli Enti la certificazione dei periodi mancanti qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta. Una volta acquisita la certificazione Inps, l'amministrazione potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. La circolare ricorda che è, comunque, necessario per le amministrazioni fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze: da essa, infatti, potrebbe desumersi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario del personale avente i requisiti, scelta da preferire sempre rispetto al prepensionamento, che deve essere utilizzato solo con accorgimenti organizzativi tali da assicurare risparmi e non maggiori costi.


I tecnici del Ministero dell'Economia lavorano ad un primo decreto delegato che riscrive le accise sulle sigarette per riequilibrare il mercato e i punti di maggiore criticità.

{div class:article-banner-left}{/div}

Con la delega fiscale potrebbe arrivare anche una rivisitazione della normativa fiscale sui tabacchi e prodotti derivati. I tecnici del Ministero dell'Economia stanno infatti lavorando ad un primo decreto delegato che riscrive le accise sulle sigarette per riequilibrare il mercato e i punti di maggiore criticità. A causa della crisi dei consumi e del calo del consumo di tabacco tra le nuove generazioni il settore ha fatto registrare 600 milioni in meno di entrate per la Casse dello stato rispetto al 2012. 

Il Governo è intenzionato ad introdurre il cd. onere fiscale minimo, un prelievo che sarà chiamato a sostituire l'accisa minima con una percentuale (tra il 90 e il 100%) dell'imposta che colpisce il prezzo medio ponderato delle sigarette. L' onere fiscale minimo sarà determinato non più sul prezzo del prodotto più venduto sul mercato ma in percentuale sul prezzo medio ponderato determinato sulla base delle analisi dell'andamento del mercato dell'anno precedente. La misura allo studio del Governo dovrebbe, dunque, innescare un aumento dei prezzi delle sigarette del segmento più basso, che oggi si attesta tra 3,8 e 4 euro.

Per quanto riguarda la cd. "specifica", peraltro già aumentata da marzo 2014 dal 6% al 7,5% in base alle normative Ue, il governo potrebbe lasciarla al livello attualmente in vigore dal marzo scorso, anche se la media Ue sulla "specifica" è del 42 per cento. Novità potrebbero arrivare anche sulla tassazione delle sigarette elettroniche e l'esclusione degli apparati elettronici (cavi usb, batterie).

Potrebbe arrivare la tanto attesa sanatoria per gli inquilini che hanno denunciato gli affitti in nero imposti dai proprietari conseguendo un canone ridotto per quattro anni.  E' questa la novità contenuta negli emendamenti al Decreto Legge 63/2014 all'esame delle Commissioni Lavori Publici del Senato che dovrebbe arrivare oggi in Aula.

{div class:article-banner-left}{/div}

Con gli emendamenti presentati si fanno salvi, fino alla data del 30 giugno 2014, tutti i rapporti giuridici generati dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del Dlgs 23/2011, norma poi bocciata dalla Consulta con la sentenza 50/2014; la novità consentirebbe in pratica fermare le eventuali rivalse da parte dei proprietari che erano stati denunciati dagli inquilini, e si erano visti imporre per quattro anni l'adozione di canoni non superiori al triplo della rendita catastale con uno sconto fino all'80% rispetto agli affitti di mercato, e che la Consulta ha cancellato per «eccesso di delega» perché contenuta in uno dei decreti attuativi del federalismo fiscale. 

Negli emendamenti c'è anche un rilancio dell'Imu fissa al 4 per mille per il 2014 sugli immobili concessi in locazione a canone concordato.

L'Acconto sulla Tasi sarà impossibile per gli immobili locati nei comuni che approveranno il regolamento dopo il 16 giugno. È una delle conseguenze della complessità delle norme che disciplinano il nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili.

{div class:article-banner-left}{/div}

Com'è noto, la Tasi dovrà essere pagata in due rate con le stesse scadenze dell'Imu (16 giugno e 16 dicembre). In generale l'acconto dovrà essere versato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, con obbligo di conguaglio in sede di saldo. Ma per il solo 2014, essendo il primo anno di applicazione del tributo, sono dettate regole diverse a seconda se si tratta di prime case o altri immobili. Infatti le prime case pagheranno tutto in un'unica rata entro il 16 dicembre, salvo il caso in cui la deliberazione del comune che fissa l'aliquota sia pubblicata sul sito del Mef entro il 31 maggio.

Sugli immobili diversi dall'abitazione principale, invece, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio, la prima rata andrà versata applicando l'aliquota standard che chiede l'1 per mille e a dicembre si pagherà l'eventuale conguaglio. Già questa divergenza rischia di causare diversi problemi per i contribuenti e per i Caf che dovranno rapidamente, salvo slittamenti dell'ultima ora, verificare in 10 giorni tutte le aliquote pubblicate ed effettuare i pagamenti per conto dei proprietari. Ma non è finita qui.

Ai sensi della legge 147/2013, per gli immobili locati la Tasi deve essere ripartita tra proprietari ed inquilini. In pratica a pagare la Tasi saranno chiamati sia i proprietari (che dovranno sborsare da un minimo del 70 a un massimo del 90% del tributo complessivo) che i locatari (per la differenza). A suddividere il carico fra le due categorie dovranno essere i comuni con una propria delibera comunale. E' evidente che se il regolamento comunale sulla Tasi venga approvato dopo la scadenza per il versamento della prima rata (il comune ha sino al 31 luglio per decidere) i contribuenti si troveranno di fronte ad un rebus dato che non conosceranno come ripartirsi il pagamento del tributo. E considerando che gli immobili locati non possono essere considerati abitazioni principali, il pagamento non potrà slittare al 16 Dicembre come accade per le prime case. 

Si auspica pertanto che il MEF chiarisca con una nota informativa come dovranno comportarsi i contribuenti nel caso in questione magari facendo slittare il pagamento del tributo a Dicembre come accade per le prime case nei comuni che non deliberano in tempo.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati