Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Bonus pieno per i redditi compresi tra 8 e 24 mila euro. Cala progressivamente sopra i 24 mila per azzerarsi a 26mila. Esclusi gli incapienti. La distribuzione del bonus è articolata in otto mesi, da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.

{div class:article-banner-left}{/div}

Il decreto Irpef conferma un «bonus» di 640 euro per tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori «assimilati» che hanno un reddito compreso fra 8mila e 24mila euro all'anno; una piccola somma discendente viene anche corrisposta al crescere del reddito a chi si attesta nella fascia 24-26mila euro.

In pratica al di sopra della soglia dei 24mila euro, calano progressivamente gli sconti fino ad azzerarsi a quota 26mila. Esclusi quindi dal beneficio gli incapienti, cioè quei lavoratori con redditi fino a 8mila euro che non pagano l'Irpef grazie alle detrazioni già in vigore.

Qualora invece il lavoratore abbia un reddito superiore agli 8mila euro ma riesca ad abbattere l'Irpef grazie alle detrazioni per lavoro dipendente (come ad esempio coniuge a carico), godrà comunque dei 640 euro annui.  

Il bonus inoltre sarà rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Ciò significa che il bonus sarà "massimo" per chi lavora per tutto il periodo  Maggio/Dicembre 2014 (640 euro) mentre, dovrà essere rapportato al numero di mesi lavorati negli altri casi (es. chi lavora 6 mesi avrà diritto al 50% del bonus, cioè 320 euro). In pratica, la distribuzione del bonus è articolata in otto mesi da maggio a dicembre, ma il diritto si matura in dodici.

Ecco come funziona il bonus previsto dal decreto Irpef approvato dal governo di Matteo Renzi.

Fascia di Reddito
Bonus
Aumento del reddito Disponibile
9.000


640 euro










7,3%
10.000 6,7%
11.000 6.3%
12.000 5,9%
13.000 5,5%
14.000 5,2%
15.000 4,9%
16.000 4,6%
17.000 4,4%
18.000 4,2%
19.000 4,0%
20.000 3,9%
21.000 3,7%
22.000 3,6%
23.000 3,4%
24.000 640 euro 3,3%
24.500 480 euro 2,4%
25.000 320 euro 1,6%
25.500 160 euro 0,8%
26.000 0 0%
Un decreto ridefinirà la mappa dei terreni con esenzione Imu. Nel mirino ci sono i terreni agricoli di collina e di montagna che saranno tassati per recuperare un maggior gettito di imposta municipale a favore dei comuni.

{div class:article-banner-left}{/div}

L'articolo 22 del decreto Irpef, attribuisce una delega ad un decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con le Politiche Agricole e l'Interno per delimitare i comuni montani nei quali si applica l'esclusione dall'Imu per i terreni agricoli. La norma chiede che l'elenco dei comuni esenti da Imu deve essere predisposto a decorrere dal periodo di imposta 2014 e che la delimitazione dei territori esenti deve generare un maggior gettito non inferiore a 350 milioni di euro.

L'individuazione dei comuni dovrà essere effettuata sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco predisposto dall'Istat. Ciò comporterà  verosimilmente, la perdita dell'esenzione da Imu dal 2014 per i terreni di collina che finora usufruivano invece dell'agevolazione e che non potranno risultare nell'elenco.

Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, di beni produttivi adibiti a coltivazioni di vigneti che rischiano quindi di dover contribuire al bilancio dei comuni.

La norma tuttavia conferma il trattamento di riguardo per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella gestione Inps; soggetti, questi, che beneficiano già oggi di due disposizioni di favore: un coefficiente di determinazione della base imponibile Imu per i terreni pari a 75 volte il reddito dominicale rivalutato, in luogo di 135;  un diverso sistema di calcolo della base imponibile che, in presenza di aree edificabili destinate alla coltivazione agricola, viene assunta in base al valore catastale e non di mercato come avviene per gli altri contribuenti.

In sostanza quindi il Ministero dell'Economia, sulla base dei territori montani rilevati dagli elenchi Istat, dovrà stabilire quelli per i quali continuerà ad applicarsi l'esenzione da Imu. Si ritiene che l'asticella verrà alzata o abbassata in relazione al raggiungimento del gettito fissato dalla norma.

L'INPS, con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni, di natura contributiva, previsti dal decreto legge n. 34/2014.

{div class:article-banner-left}{/div}

L'istituto di previdenza pubblica ha precisato, alcune disposizioni in materia contributiva prevista dal decreto legge n. 34/2014.

Contratto a tempo determinato -  Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo al contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012), nonché al regime agevolato per le aziende con meno di 20 dipendenti, che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, che hanno uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro (articolo 4 del D.L.vo n. 151/2001).

Nel primo caso, il datore di lavoro dovrà continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.

Nel secondo caso, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso.

In merito alla Restituzione del contributo addizionale ASpI nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o di successiva riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine nell'arco di 6 mesi dalla cessazione, l'Istituto ha dichiarato l'ammissibilità della restituzione del contributo anche qualora la trasformazione o la successiva assunzione a tempo indeterminato sia effettuata con un rapporto di apprendistato.

 Apprendistato -  L’Istituto chiarisce che l'abrogazione dell'istituto della stabilizzazione riguarda sia quella legale che quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre: 

- il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto; 

- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalle Regioni;    

- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.

Si riduce l'aliquota su interessi, plusvalenze e minusvalenze dei titoli emessi da enti territoriali di Stati white list.

{div class:article-banner-left}{/div}

Passa dal 20 al 26% l'aliquota sulle rendite finanziarie con l'esclusione dei titoli di Stato. Tutte le imposte oggi fissate al 20% come gli interessi sui conti correnti, conti deposito ed obbligazioni, proventi azionari e polizze vita, dal prossimo 1° luglio passeranno al 26% per coprire il taglio Irap per le imprese.

Ci sarà solo un'eccezione che riguarderà gli interessi e redditi diversi di natura finanziaria sui titoli emessi dagli enti territoriali di Stati White list che vedranno applicata una aliquota fissata al 12,5% rispetto al 20%. Resterà fissa al 12,5% l'aliquota sui titoli di stato e resterà parimenti invariata la ritenuta dell'1,375% sui dividendi distribuiti a società residenti in Stati Ue o See white list e sugli interessi corrisposti a veicoli non residenti per l'emissione di obbligazioni sui mercati internazionali. I proventi dei fondi pensioni restano assoggettati a imposta sostitutiva dell'11%.

La data per il versamento dell'acconto di giugno della Tasi dipenderà dalle scelte dei Sindaci. Per le prime case il rischio è uno slittamento a dicembre.

{div class:article-banner-left}{/div}

Per quest'anno i comuni hanno la facoltà nella determinazione delle aliquote della Tasi di effettuare un incremento ulteriore dell'aliquota non superiore allo 0,8 per mille a condizione che vengono finanziate detrazioni d'imposta sulla prima casa o sulle unità immobiliare ad essa equiparata tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli previsti con l'applicazione dell'Imu. In pratica il carico fiscale generato dall'aumento dell'aliquota non deve essere superiore a quello che i contribuenti pagavano con l'Imu nel 2012. 

A seguito delle modifiche apportate dal Parlamento al decreto legge 16 2014 gli effetti per i contribuenti potranno divergere a seconda se il Comune abbia fissato o meno le aliquote Tasi per il 2014.  Pochi problemi nel caso in cui il Comune abbia, entro il 31 maggio, pubblicato le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. In tal caso il contribuente si presenterà la cassa il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo dell'imposta pagando in base delle aliquote fissate dal comune.

Più complesse le regole se il comune non rispetta la data del 31 maggio. Se entro tale data il Comune non abbia determinato l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata per il primo anno di applicazione della Tasi dovrà essere eseguito sulla base dell'aliquota standard, pari all'1%; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno verrà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote fissate dal comune.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, in assenza di una fissazione dell'aliquota entro il 31 maggio, il primo anno di applicazione della Tasi prevede invece che il versamento dell'imposta venga effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014. 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati