Sergey
Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.
In Gazzetta il testo del decreto legge sulla Giustizia Civile
Sabato, 13 Settembre 2014Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato ieri il decreto legge sullo smaltimento dell'arretrato civile. Si tratta del decreto legge numero 132 del 12 Settembre 2014. Il testo comprende le misure su arbitrato e negoziazione assistita da avvocati e anche per il taglio delle ferie dei magistrati.
Al massimo 30 giorni di ferie per i giudici - Potranno arrivare al massimo a 30 giorni le ferie dei giudici, oggi pari a 45 giorni. Lo sottolinea il sito del governo, che nella rubrica Passo dopo passo dedica all'intervento che ha provocato la protesta delle toghe un' infografica dal titolo "Meno Ferie ai magistrati: giustizia più veloce". I tribunali saranno chiusi dal 6 al 31 agosto, anzichè dal primo agosto al 15 settembre. In grande evidenza il numero delle cause pendenti (5,2 mln)e il tempo medio per una sentenza civile di primo grado (945 giorni).
Zedde
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Sblocca Italia, Napolitano firma il decreto
Venerdì, 12 Settembre 2014Il pacchetto casa che al consiglio dei ministri del 29 agosto scorso era stato approvato “salvo intese” tra il ministero delle infrastrutture e il ministero dell'economia, alla fine è entrato nel decreto.
Kamsin Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato oggi il decreto cosiddetto 'sblocca Italia', e il decreto legge "in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile". I decreti erano stati varati dal consiglio dei ministri lo scorso 29 agosto.
Nel decreto sblocca Italia ci sono "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive". In particolare chi acquisterà una casa nuova o ristrutturata con un indice di risparmio energetico elevato e la concederà in affitto per otto anni a canone concordato, avrà un bonus fiscale dallo Stato del 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 300mila euro da spalmare in otto anni. Nel decreto non c'è invece il rinnovo del bonus del 65 per cento sulle ristrutturazioni edilizie che migliorano l'efficienza energetica. Questo perché, in realtà, il bonus è ancora in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno e dunque il veicolo idoneo per confermare lo sgravio sarà contenuto nella prossima legge di stabilità. Ma il decreto contiene alcuni incentivi in materia di riqualificazione energetica e antisisimica.
Il provvedimento sulla Giustizia ha invece l'obiettivo di smaltire l'arretrato civile. Nel testo ci sono le norme sull'arbitrato, la negoziazione assistita da avvocati e anche il taglio delle ferie dei magistrati.
Sblocca Italia, meno adempimenti per le ristrutturazioni edilizieZedde
Cig, scatta la contribuzione al fondo di solidarietà residuale
Venerdì, 12 Settembre 2014Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio 6897/2014. Kamsin Il pagamento dei contributi relativi al mese di ottobre del fondo di solidarietà residuale è invece previsto per il 16 Novembre.
Il Ministro del Lavoro con Decreto 79141 del 7 Febbraio 2014, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha istituito a suo tempo presso l’ INPS il Fondo di solidarietà residuale con lo scopo di dare una copertura integrativa salariale a quei settori rimasti esclusi dai precedenti interventi normativi in materia. Il Decreto a suo tempo ha fissato che il Fondo a partire dal 1° Gennaio 2014 è soggetto al finanziamento con contributi sia a carico dei lavoratori dipendenti sia a carico del datore di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti da versare mensilmente.
L’ Inps, dopo aver fissato la prima scadenza al 16 Settembre e per gli arretrati Gennaio/Luglio al 16 Dicembre con una maggiorazione dell’ 1% per interessi legali, ha aggiornato le scadenze: pagamento del primo contributo il 16 Novembre per il versamento dei contributi relativi al mese di Ottobre (il 17 perché il 16 è festivo) e nuovo termine per gli arretrati Gennaio/Settembre fissato per il 16 Dicembre.
Zedde
Esodati Bancari, l'assegno va corrisposto al netto delle ritenute fiscali
Giovedì, 11 Settembre 2014La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che la corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori del credito posti in prepensionamento, sia effettuata al netto delle ritenute di legge che sono dovute all’erario.
Kamsin È corretto il calcolo dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori esodati del settore creditizio operato dall'Inps tenendo conto dell'importo delle ritenute calcolate sull'intero assegno con modalità di tassazione separata. Questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai lavoratori prepensionati un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. E' quanto ha indicato la Corte di cassazione con la sentenza 18128 del 22 Agosto 2014.
Il caso ha inizio da un ex bancario che aveva beneficiato dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e si era rivolto al tribunale lamentando un errore nel calcolo dell'assegno erogato dal fondo di solidarietà. Il soggetto richiedeva una somma pari all'importo lordo di cui il ricorrente era titolare che era soggetto all'imposta di cui all'articolo 17, comma 4-bis del testo unico sulle imposte dei redditi. I tribunali di primo e secondo grado accoglievano le istanze del lavoratore e l'Inps proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell'Inps sottolineando che la ratio dell'assegno straordinario è che questo sia pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante. A tale importo viene aggiunto quello delle ritenute, calcolate «con lo stesso criterio che deve essere applicato all'intero assegno».
Secondo i giudici dunque la questione va risolta sulla base di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del decreto 28 aprile 2000 n.158, modificato dal protocollo del 16 dicembre 2009, che determina la misura dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, in base alla somma fra due valori: l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (ora pensione anticipata); l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. Il Dm 158/2000, si legge nelle motivazioni, ha infatti il compito di assicurare che i dipendenti di banca l'importo reale della pensione, in modo che l'importo delle ritenute di legge, da aggiungere a quella della pensione netta, non può che essere pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario che, nella specie, sono quelle previste in misura agevolata dall'articolo 17, comma 4-bis del Dpr 917/1986.
La determinazione dell'importo deve essere dunque effettuata attraverso la sommatoria fra l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione e l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. All'assegno straordinario, essendo di fatto una liquidazione rateizzata di una somma incentivante l'esodo del lavoratore, si applica la tassazione separata secondo l'articolo 19 del Tuir.
Esodati Bancari, l'assegno straordinario si riduce tra l'8% e l'11%Zedde
Esodati, ecco i requisiti per beneficiare della sesta salvaguardia
Mercoledì, 10 Settembre 2014Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.
Kamsin E' iniziata ieri in Commissione Lavoro al Senato la discussione sul progetto di legge che estende i benefici in materia di deroghe al trattamento pensionistico in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. Il ddl è stato approvato in prima lettura lo scorso 4 luglio alla Camera e dovrebbe ricevere il via libera del Senato in tempi relativamente brevi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.
Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
h) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
Le regole - Il ddl prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016.
La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.

Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.
Per i lavoratori in questione si specifica inoltre che il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge in materia.
E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).
Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.


