Sergey
Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.
Riforma Pensioni, si riapre la partita con la legge di stabilità
Lunedì, 10 Novembre 2014Si apre questa settimana la trattativa sui ritocchi alla legge di stabilità in Commissione Bilancio a Montecitorio. Migliaia sono gli emendamenti presentati dalle forze politiche mentre per quelli del governo c'è ancora tempo. Kamsin Sul fronte delle pensioni sono piovuti emendamenti a 360 gradi: dall'estensione dei benefici per i lavoratori usuranti, ai precoci, passando per i quota 96 della scuola sino alla richiesta di azzerare il taglio ai patronati e a ridurre il prelievo fiscale sulla previdenza complementare, l'altro capitolo fortemente criticato un pò da tutte la forze politiche.
Sul tavolo di commissione Bilancio e governo ci sono anche altri temi trasversali come l'introduzione della local tax, il Tfr, dagli sgravi contributivi per i neoassunti ai fondi per gli ammortizzatori sociali, fino alle platee dei beneficiari dei bonus degli 80 euro (da estendere ai pensionati) e del nuovo bonus bebè.
Ma, nonostante le aperture a modifiche qualitative della manovra, e a correzioni che enfatizzino la sua portata espansiva, alcune richieste, come quelle dell'estensione dei benefici previdenziali, hanno poche chance di essere accolte. Soprattutto per la contrarietà del Governo che non intenderebbe concedere altre deroghe dopo la recente approvazione della legge 147/2014 in materia di sesta salvaguardia. Anche un intervento sulla platea degli 80 euro che sarebbe legata all'Isee o introducendo il quoziente familiare, indicano fonti vicine a Palazzo Chigi, è molto complesso, motivo per cui, tra l'altro, non è stato fatto finora.
Diverso il discorso per il bonus alle neomamme, per cui i deputati chiedono di rivedere il tetto a 90mila euro a favore dei redditi più bassi,, misura sulla quale potrebbe esserci un ritocco verso il basso. Quasi certo un intervento correttivo sulla tassazione sui fondi pensione (che adesso la manovra fa salire dall'11 al 20%) in quanto il governo ha dato disponibilità a rivedere il capitolo, mentre ancora apertissima è la partita sulla Tfr - tema su cui sono arrivate richieste di revisione da tutti i partiti. Possibile anche venga accolto l'emendamento che sterilizza le penalizzazioni sino al 31 Dicembre 2017 per i cd. lavoratori precoci dopo l'apertura del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, delle scorse settimane. Resta invece in salita la possibilità di aumentare le risorse per gli ammortizzatori, perché i margini disponibili già sono stati ampiamente utilizzati e nuovi interventi particolarmente onerosi avrebbero bisogno di ulteriori coperture difficili da reperire.
Zedde
Esodati, l'Inps dovrà chiarire le regole per i lavoratori in mobilità
Lunedì, 03 Novembre 2014Una lettura di pensionioggi.it sulle modalità d'ingresso alla sesta salvaguardia di cui alla legge 147 2014 riportata dal nostro collaboratore Franco Rossini secondo la quale la possibilità di accedere al profilo di tutela dedicato ai lavoratori che hanno maturato un diritto a pensione entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità sia limitata al solo requisito contributivo, e non dunque estesa al requisito anagrafico, è stata da alcuni lettori non condivisa. Kamsin Legittima una diversa lettura ma, per quanto ci riguarda, ribadiamo che tale diversa interpretazione dovrà essere fornita in modo chiaro dagli organi competenti in primo luogo l'Inps e Ministero del Lavoro nei prossimi giorni.
Ciò in quanto una analoga disposizione prevista nella quinta salvaguardia di cui alla legge 147/2013 (lettera e del dm 14 febbraio 2014) ha previsto che l'attivazione di questo ulteriore periodo dopo la scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria sia a vantaggio dei soli lavoratori non riuscissero a maturare il requisito contributivo entro la scadenza dell' indennità di mobilità ordinaria, per l'appunto.
Naturalmente noi auspichiamo per una eventuale estensione del regime derogatorio in senso tale da poter includere anche coloro che maturino requisito anagrafico successivamente alla scadenza dell'indennità di mobilità ordinaria.
Zedde
Pensioni, per Treu un incarico da 216 mila euro all'anno
Venerdì, 31 Ottobre 2014Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del question time alla Camera ha ribadito che non ci sono cause d'incompatibilità all'assuzione del ruolo di commissario straordinario.
Kamsin Non risulta alcuna incompatibilità all'assunzione della carica di Commissario straordinario dell'Inps da parte di Tiziano Treu. È quanto ha sottolineato, mercoledì, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso di un'interrogazione alla Camera dei Deputati sollevata da Marco Baldassarre (M5S).
La questione era nata dopo un articolo del 30 settembre 2014 pubblicato dalla testata Il Sole 24Ore secondo il quale il neo-commissario straordinario dell'Inps, Tiziano Treu, sarebbe stato socio di un famoso studio professionale, Crowe Horwarth, determinando in questo modo una situazione di conflitto di interessi. Secondo Poletti, il neo-commissario ha lasciato una dichiarazione, alla firma dell'incarico, in cui attesta di aver cessato qualsiasi tipo di collaborazione con lo studio in questione.
Poletti ha inoltre rassicurato che l'operatività dell'articolo 6 del Dl 90/2014, secondo cui è vietato alle amministrazioni pubbliche conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici dipendenti collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali direttivi o cariche in organi di governo non può trovare applicazione nel caso in parola. Secondo Poletti infatti, oltre a non esserci precedenti amministrativi o giurisdizionali, l'incarico di commissario straordinario presso l'Inps non sembra riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto regolate dalla legge in esame che concernono, a detta del ministro, incarichi di natura ordinaria quanto a durata e contenuti, mentre, nel caso di specie, l'incarico conferito ha natura straordinaria in quanto ha una durata limitata nel tempo.
Il ministro tuttavia non ha risposto circa alla questione relativa al compenso del commissario straordinario, dato che, sempre con il decreto della pubblica amministrazione, gli incarichi e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile o rinnovabile per ciascuna amministrazione. Il decreto ministeriale di nomina, invece prevede che al commissario straordinario venga corrisposta un'indennità pari a quella spettante al presidente dell'Istituto, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 216 mila euro lordi annui. Ma probabilmente anche in tal caso, come al solito, si è trovata una scappatoia per non applicare la normativa.
Zedde
Bonus bebè, ecco a chi sarà corrisposto
Venerdì, 24 Ottobre 2014Il bonus sarà erogato a condizione che il reddito dei genitori non superi complessivamente i 90mila euro annui. Le modalità di erogazione saranno affidate ad un dpcm.
Kamsin Con la legge di stabilità il governo riconosce un bonus bebè di 960 euro annui, erogato con cadenza mensile, a decorrere dal mese di nascita o di adozione del bambino. E' quanto si apprende dalle ultime bozze del ddl dopo la firma del Presidente della Repubblica Giorgio Napoltiano. Il testo ora arriverà ufficialmente in Parlamento per la discussione.
Il bonus bebè sarà dunque erogato mensilmente, e non in un'unica soluzione, come era stato originariamente ipotizzato dall'esecutivo. Il beneficio sarà erogato alle famiglie con un reddito annuo sino a 90.000 euro, 36 mila euro ai fini ISEE. Il beneficio riguarderà solo i nuovi nati che vedranno la luce tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Le modalità di erogazione del bonus saranno individuate con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sul tetto reddituale, il dicastero guidato da Pier Carlo Padoan ha indicato ieri che il limite dei 90 mila euro sarà valido sino al quarto figlio e tale livello si riferisce al reddito dei genitori. Mentre dal quinto figlio in poi non ci saranno limiti.
Guidaleggestabilta2015
Zedde
Esodati, ecco i requisiti per fruire della sesta salvaguardia
Giovedì, 23 Ottobre 2014Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 147/2014 si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.
Kamsin E' stato compiuto un altro passo in avanti dell'iter del disegno di legge che intende salvaguardare altri 32.100 lavoratori dalle regole di pensionamento introdotte dalla Riforma Fornero del 2011. Il ddl 1558, dopo l'approvazione definitiva in Senato lo scorso 1° Ottobre è arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU 246 del 22 Ottobre 2014) ed entrerà formalmente in vigore il prossimo 6 Novembre 2014.
Il provvedimento conferma sostanzialmente tutte le novità anticipate da pensionioggi.it nei giorni scorsi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.
Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;
g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
h) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.
Le regole - La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016.
La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.

Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.
Questo ulteriore lasso di tempo, anche se si attendono conferme da parte dell'Inps nei prossimi tempi, potrà essere attivato solo per consentire a coloro che non hanno raggiunto il requisito contributivo utile all'accesso delle prestazioni pensionistiche entro il termine della mobilità di raggiungerlo, attraverso i contributi volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità.
La decorrenza - La legge 147/2014 precisa che per i beneficiari della sesta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 147/2014. Le prestazioni pertanto non potranno coprire periodi antecedenti al 6 Novembre 2014 ancorchè i lavoratori hanno maturato prima di tale data, secondo le vecchie regole, la decorrenza della prestazione.
Le domande - I lavoratori interessati a partecipare ai benefici avranno 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per presentare istanza di accesso (quindi ci sarà tempo sino al 5 Gennaio 2015). Le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni dal Ministero del Lavoro e/o dall'Inps ma dovrebbero ricalcare quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia).
Zedde
E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).
Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.

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