Sblocca Italia, meno adempimenti per le ristrutturazioni edilizie

Venerdì, 05 Settembre 2014
Per i lavori con variazione del carico urbanistico non ci vorrà alcun permesso a costruire e non si pagheranno oneri di urbanizzazione. Il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale sarà sempre consentito.

Kamsin Anche i lavori che comportano la variazione del carico urbanistico di un immobile potranno essere considerati normali opere di manutenzione straordinaria, purché l'originaria destinazione d'uso venga mantenuta. E dunque non servirà piu' alcun permesso a costruire da parte dell'ufficio tecnico del comune o dello sportello unico dell'edilizia. Sono queste alcune delle principali novità contenute nel decreto Sblocca Italia di cui si attende la conferma con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di una novità significativa che riguarda gli interventi con cui una singola unità immobiliare viene frazionata, o al contrario quelli finalizzati all’accorpamento di due o più abitazioni in uno, operazioni spesso legate alla mutazione delle esigenze delle famiglie. Quando il decreto legge sarà entrato in vigore questi lavori saranno considerati in tutta Italia come manutenzione straordinaria e quindi dovrebbero essere soggetti solo alla comunicazione di inizio lavori. Attualmente invece, anche se le norme e le prassi variano a seconda della Regione, sono richieste procedure più complesse (Scia o Dia). Questo perché formalmente - anche se magari gli interventi di modifica sono limitati - si tratta di ristrutturazioni, che comportano generalmente il pagamento di oneri perché aumenta il cosiddetto carico urbanistico.

La nuova norma inserita nel decreto prevede invece che si tratti sempre di manutenzione straordinaria anche se c’è variazione del carico urbanistico, purché si mantenga l’originaria destinazione d’uso.  Infatti oltre ai lavori oggi previsti dal Testo unico dell'edilizia (art. 3, comma 1 lettera b, del dpr 380/2001), che non danno alcuna possibilità di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, saranno considerati attività di manutenzione straordinaria anche "gli interventi consistenti in frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione delle opere anche se comportano la variazione del carico urbanistico". E, in seconda battuta, non si pagherà il contributo di costruzione, né alcun altro relativo onere di urbanizzazione salvo che la regione non preveda specifica norma in proposito.

Un altro cambiamento significativo riguarda le varianti in caso di lavori che richiedono il permesso di costruire. Non sarà più necessario acquisire il permesso per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari. Se queste non configurano una variazione essenziale sarà sufficiente una denuncia di inizio attività con attestazione del professionista. A condizione che vengano rispettate le prescrizioni urbanistico-edilizie e ci siano le autorizzazioni previste dalle norme paesaggistiche, ambientali ed archeologiche.

Da segnalare anche la rivisitazione del concetto di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante. In particolare, sarà considerata «urbanisticamente rilevante» in termini di destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o di un'unità immobiliare, anche se non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, che comporti un cambio di categoria funzionale tra le quattro elencate: residenziale e turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale. In merito infatti il Dl prevede che, salvo diverse disposizioni regionali, «il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito». E avverte che, per destinazione d'uso, bisogna considerare, quella prevalente in termini di superficie utile».

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