Esodati Bancari, l'assegno va corrisposto al netto delle ritenute fiscali

Giovedì, 11 Settembre 2014
La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che la corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori del credito posti in prepensionamento, sia effettuata al netto delle ritenute di legge che sono dovute all’erario.

Kamsin È corretto il calcolo dell'assegno straordinario per il sostegno dei lavoratori esodati del settore creditizio operato dall'Inps tenendo conto dell'importo delle ritenute calcolate sull'intero assegno con modalità di tassazione separata. Questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai lavoratori prepensionati un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. E' quanto ha indicato la Corte di cassazione con la sentenza 18128 del 22 Agosto 2014.

Il caso ha inizio da un ex bancario che aveva beneficiato dell'assegno straordinario di sostegno al reddito e si era rivolto al tribunale lamentando un errore nel calcolo dell'assegno erogato dal fondo di solidarietà. Il soggetto richiedeva una somma pari all'importo lordo di cui il ricorrente era titolare che era soggetto all'imposta di cui all'articolo 17, comma 4-bis del testo unico sulle imposte dei redditi. I tribunali di primo e secondo grado accoglievano le istanze del lavoratore e l'Inps proponeva, pertanto, ricorso in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso dell'Inps sottolineando che la ratio dell'assegno straordinario è che questo sia pari al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante. A tale importo viene aggiunto quello delle ritenute, calcolate «con lo stesso criterio che deve essere applicato all'intero assegno».

Secondo i giudici dunque la questione va risolta sulla base di quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 10 del decreto 28 aprile 2000 n.158, modificato dal protocollo del 16 dicembre 2009, che determina la misura dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, in base alla somma fra due valori: l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (ora pensione anticipata); l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. Il Dm 158/2000, si legge nelle motivazioni, ha infatti il compito di assicurare che i dipendenti di banca l'importo reale della pensione, in modo che l'importo delle ritenute di legge, da aggiungere a quella della pensione netta, non può che essere pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario che, nella specie, sono quelle previste in misura agevolata dall'articolo 17, comma 4-bis del Dpr 917/1986.

La determinazione dell'importo deve essere dunque effettuata attraverso la sommatoria fra l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione e l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. All'assegno straordinario, essendo di fatto una liquidazione rateizzata di una somma incentivante l'esodo del lavoratore, si applica la tassazione separata secondo l'articolo 19 del Tuir.

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