Sergey
Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.
Pensioni, no alla penalizzazione per chi è nel sistema contributivo
Giovedì, 23 Ottobre 2014Chi è nel sistema totalmente contributivo non subisce la penalizzazione sulla pensione anticipata se non ha compiuto i 62 anni.
Kamsin I lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire le prestazioni pensionistiche con requisiti leggermente differenti rispetto a coloro che sono nel sistema retributivo o misto.
In favore dei contributivi puri infatti la riforma Fornero, DL 201/2011, riconosce prima di tutto la possibilità di accedere alla pensione anticipata all'età di 63 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione effettiva e a condizione che la prestazione pensionistica sia pari almeno a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (circa 1250 euro). Il requisito anagrafico dei 63 anni è tuttavia soggetto agli adeguamenti della stima di vita istat e dunque già quest'anno è pari a 63 anni e 3 mesi e dal 2016 raggiungerà i 63 anni e 7 mesi. Questa opportunità a ben vedere sarà attivabile da pochi "fortunati": solo coloro che possono vantare carriere retributive molto rapide potranno infatti raggiungere un assegno minimo di 1.250 euro con soli 20 anni di contributi.
Ma in ogni caso i contributivi puri mantengono sempre la possibilità, in alternativa, di accedere alla pensione anticipata con i requisiti standard (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi o 41 anni e 6 mesi per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica. Con una importante precisazione. A differenza di chi si trova nel sistema misto o retributivo al 31.12.2011 ai contributivi puri non si applica infatti il taglio sull'assegno qualora non siano stati perfezionati i 62 anni di età.

Alcune differenze interessano anche le prestazioni di vecchiaia. Se i requisiti anagrafici standard sono gli stessi di quelli vigenti per i lavoratori nel sistema misto e retributivo, per le pensioni da liquidare ai lavoratori a favore dei quali il primo accredito contributivo risulta versato dal 1° gennaio 1996 è prevista tuttavia una ulteriore condizione: la prestazione infatti può essere liquidata con i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il sistema retributivo e misto solo nelle ipotesi in cui l'importo del rateo non sia inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale (cioè circa 670 euro per il 2014). Tale soglia minima dovrà essere rivalutata annualmente sulla base delle variazione media quinquennale del Pil, come calcolata dall'Istat.
Si tratta di un importo che di fatto potrebbe ostacolare il pensionamento a quei lavoratori che hanno la minima anzianità contributiva e hanno avuto, nell'arco della vita lavorativa, retribuzioni piuttosto basse; una carriera lavorativa che dunque darebbe diritto a prestazioni previdenziali ridotte. Ciò è vero anche se bisogna ricordare che l'importo del rateo beneficerà di coefficienti di trasformazione piu' elevati che dovrebbero rendere comunque piu' agevole il raggiungimento dell'importo soglia richiesto dalla legge.
Si prescinde da questo importo minimo del rateo nei casi in cui il lavoratore abbia raggiunto un'età pari, almeno a 70 anni (il requisito tuttavia è da adeguare alla stima di vita Istat); in questi casi, inoltre, il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto alla prestazione non sarà piu' di 20 anni ma sarà sufficiente un'anzianità contributiva effettiva pari, almeno, a cinque anni.

guidapensioni
Zedde
Riforma Pensioni, capitolo ancora aperto con la legge di stabilità
Lunedì, 20 Ottobre 2014Con la legge di stabilità Renzi dice "no" agli interventi previsti nel Dossier Cottarelli di inizio anno. Nessun taglio alle invalidità e al prelievo sulle pensioni d'argento. Ma i problemi sul tavolo restano gli stessi.
Kamsin La legge di stabilità ha effetti quasi neutri per centinaia di migliaia di lavoratori e pensionati. Il Governo non ha previsto sostanziali modifiche sulle pensioni nè in senso peggiorativo nè migliorativo. Congelati dunque quegli interventi che erano stati proposti nel Dossier Cottarelli ad inizio anno che avrebbero portato ad una stretta sugli assegni di accompagnamento per l'invalidità (nel documento elaborato dal Commissario Straordinario si proponeva di ancorarli ad un requisito reddituale intorno a 30-45 mila euro annui) e sulle pensioni di reversibilità.
Il Documento "suggeriva" inoltre al Governo l'introduzione di un contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 2mila euro netti al mese nonchè l'incremento di un anno dei requisiti per accedere alla pensione anticipata per le lavoratrici.
Si tratta di un importante riscontro dato che, simili proposte avrebbero comportato un ulteriore indebolimento delle prestazioni sociali e inferto un duro colpo, l'ennesimo, al sistema pensionistico italiano. In senso peggiorativo c'è da annotare però una stretta fiscale sulla previdenza complementare e sulle casse private che saranno chiamate a contribuire maggiormente alla fiscalità generale rispetto a quanto accade attualmente. Una misura che può avere anche ulteriori risvolti negativi in quanto, almeno le Casse private, potrebbero essere costrette ad incrementare le aliquote contributive degli iscritti per compensare il prelievo fiscale sugli assegni.
Dall'altra parte la to do list del governo resta la stessa. Il provvedimento delude infatti le legittime aspettative dei 4mila lavoratori della scuola che si riconoscono nel movimento dei cd. quota 96 e dei lavoratori precoci che chiedono la cancellazione delle penalizzazioni sino al 2017. Resta poi da inserire una soluzione strutturale per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro dopo il 2011 e da concludere il riesame dei lavoratori "salvaguardati" rimasti fuori dalle tutele. Alcune di queste misure potrebbero trovare spazio nel corso dell'esame parlamentare della legge di stabilità (che sarà approvata nel mese di dicembre).
Zedde
Pensioni, ecco le regole per determinare l'assegno
Lunedì, 13 Ottobre 2014Una parte dell'assegno, anche per chi era nel sistema totalmente retributivo, viene comunque ad essere calcolata sulla base del sistema contributivo. E' l'effetto della Riforma Fornero del 2011.
Kamsin Per determinare l'ammontare delle propria pensione bisogna tenere conto che il sistema di calcolo cambia a seconda dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Per chi può contare su almeno 18 anni di assicurazione si applica il tradizionale, e più favorevole, criterio retributivo, legato agli stipendi dell'ultimo periodo lavorativo.
Con l'ultima riforma, il calcolo retributivo interessa solo l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011. Per chi ha meno di 18 anni di assicurazione, il criterio utilizzato è quello misto. Per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 si applica il metodo retributivo, e per i periodi successivi vale il criterio contributivo, strettamente legato al valore dei versamenti effettuati. A chi è stato assunto dopo il primo gennaio 1996, per finire, si applica invece soltanto il criterio contributivo.
Metodo retributivo - Il cosiddetto sistema di calcolo «retributivo», definitivamente soppresso dal primo gennaio del 2012, si basa su due elementi: il numero degli anni di contribuzione e la media delle retribuzioni, aggiornate, riferite all'ultimo periodo di attività lavorativa. L'ammontare della pensione è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni si ha diritto al 50%, con 35 anni al 70% e così via, fino all'80% con 40 anni, massima anzianità presa in considerazione.
La misura della rendita è costituita dalla somma di due distinte quote (A e B): la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'anzianità acquisita dal primo gennaio z 993 al 31 dicembre 2011. La base pensionabile della quota A è data dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza. Mentre quella di riferimento della quota B (da utilizzare per l'anzianità acquisita dal primo gennaio 1993 in poi) si ricava dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni (sempre andando a ritroso dalla decorrenza).
Gli importi utilizzati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati con la busta paga, ma quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione, con esclusione dell'anno di decorrenza e di quello immediatamente precedente. Per una pensione con decorrenza 2014, la retribuzione di 30 mila euro percepita nel 2012 diventa pensionabile nella misura (rivalutata) di 30.600 euro.
Metodo contributivo - Il meccanismo è molto semplice. La legge stabilisce che il montante individuale dei contributi sia ricavato applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) una aliquota di computo, 33% per i lavoratori dipendenti, 22,20% per gli autonomi, e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale.
Al momento del pensionamento, al montante contributivo, ossia alla somma delle quote accantonate (e rivalutate), si applica un coefficiente di conversione correlato all'età: 4,661% per chi sceglie di chiederla a 60 anni, 5,435% a 65 anni, e così via sino al massimo di 6,541% per chi lavora sino a 70 anni. Come si può notare, il meccanismo su cui si basa il calcolo contributivo premia attraverso una rendita crescente negli anni chi rimane al lavoro il più a lungo possibile.
La quota C - Per le pensioni con decorrenza dal 2012 in poi , il calcolo della rendita deve tener conto anche di una quota (C), riferita all'anzianità acquisita dopo il 31 dicembre 2011. La riforma Monti-Fornero ha infatti introdotto, a partire dal primo gennaio 2012, il criterio di calcolo contributivo per tutti, compresi coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali hanno finora beneficiato del solo (e più favorevole) criterio retributivo.
In sostanza, chi avrà una pensione con il calcolo «misto», incasserà un assegno dato dalla somma di due quote: quella «retributiva» determinata sulla base dell'anzianità maturata al 31 dicembre 2011; quella «contributiva» riferita all'anzianità acquisita rispettivamente dal primo gennaio 2012, ovvero dal primo gennaio 1996.
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Zedde
Riforma Pensioni, il governo dirà stop alle penalizzazioni?
Martedì, 30 Settembre 2014Con la prossima legge di stabilità il governo potrebbe mettere fine - sino al 2017 - a quel sistema di penalizzazioni che colpisce chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età.
Kamsin Torna d'attualità la possibilità di una revisione delle norme che regolano i disincentivi per i lavoratori che hanno meno si 62 anni. Ci sarà un «approfondimento» su alcune criticità nell'accesso alla pensione anticipata nella Legge di Stabilità. E' quanto ha precisato la scorsa settimana il titolare del Dicastero di Via Veneto, Giuliano Poletti, nel corso del question time a Montecitorio in risposta alle richieste pervenute da alcuni parlamentari del Pd.
La richiesta delle maggioranza del Pd è di congelare, sino al 2017, i disincentivi all'uscita che colpiscono attualmente i lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi gli uomini, 41 anni e 6 mesi le donne) prima dei 62 anni. Una misura in tal senso era stata del resto già presentata la scorsa estate con un emendamento al Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione, ma l'esito non è stato favorevole.
Quanto alla pensione anticipata, il governo intende procedere, all'interno della manovra, all'analisi delle categorie di persone che possono essere escluse dalle penalizzazioni della legge 214/2014 dell'ex ministro Elsa Fornero. E, anche in questa circostanza, un'eventuale modifica della fattispecie renderebbe necessario trovare adeguate risorse. 
La richiesta del Pd al ministro Poletti è quella di estendere la deroga prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 in favore di tutti i lavoratori. Una novità che significherebbe lo stop definitivo alla penalizzazione sino al 2017 per chiunque maturi i requisiti per la pensione anticipata anche in assenza dei 62 anni. Attualmente, invece, l'articolo citato congela i disincentivi solo in favore dei lavoratori la cui contribuzione derivi esclusivamente da lavoro effettivo ma penalizza coloro che hanno contribuzione figurativa derivante da disoccupazione indennizzata, mobilità, cigo e le varie maggiorazioni connesse allo stato di invalidità od amianto.
Possibile, secondo quanto dichiarato da Poletti, anche una revisione delle norme che regolano la reversibilità ai figli ormai obsolete, perché con la separazione della laurea triennale da quella specialistica e con l'introduzione dei master post universitari, può accadere che lo studente perda il genitore dopo la laurea, ma prima del successivo passaggio formativo.
Zedde
Polizia, via libera allo scorrimento delle graduatorie degli idonei 2013
Domenica, 28 Settembre 2014Una norma del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione prevede lo sblocco delle graduatorie degli idonei nei concorsi della Forze di Polizia indetti nel 2013. Via libera all'assunzione anche di mille vigili del fuoco.
Kamsin Viene autorizzato "in via straordinaria" lo scorrimento delle graduatorie approvate entro il 31 ottobre 2014, dei concorsi delle Forze di polizia indetti per il 2013 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare per l'immissione in ruolo - al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi a EXPO Milano 2015. E' questo quanto prevede una norma inserita dalla legge 114/2014 al Decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione che consentirà, dunque, l'assunzione di nuovo personale nelle Forze della Polizia di Stato per il programma Expo.
Per quanto riguarda la Polizia di Stato, le assunzioni sono disposte in parte nell'ambito delle 1000 autorizzazioni all'assunzione disposte dalla scorsa legge di stabilità, ed in questo caso decorrono dal 1° settembre 2014; in parte con l'assunzione dei vincitori del concorso per allievo agente indetto nel 2014, utilizzando le quote residue previste dal Dl 1112/2008 ed in questo caso decorrono dal 1° gennaio 2015. Lo scorrimento interessa anche il personale nel Corpo di polizia penitenziaria, le cui assunzioni già previste per l'anno 2015, saranno effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Novità anche per il personale dei vigili del fuoco. La legge prevede l'aumento di 1.030 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco. Gli oneri di spesa (130.843 euro per il 2014, 24,27 milioni per il 2015 e 42 milioni circa dal 2016) vengono coperti con la riduzione degli stanziamenti per il personale volontario dei vigili del fuoco.
Il provvedimento autorizza inoltre il Ministero della Difesa, nell'anno 2014, ad assumere, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 2007). Tale autorizzazione è espressamente disposta in deroga al divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale, attualmente previsto dalla decreto legge sulla spending review (articolo 2, Dl 95/2012). La deroga è disposta in considerazione dell'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità degli arsenali e degli stabilimenti militari dell'area produttiva industriale.
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