Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

Una sentenza del Giudice del Lavoro di Salerno ha accolto il ricorso di 42 docenti salernitani promosso dallo Snals. Gli insegnanti potranno essere collocati in pensione con effetto giuridico dal 1.9.2012.

Kamsin ll giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, Ippolita Laudati, ha riconosciuto con sentenza numero 31595 lo scorso 3 novembre il diritto al pensionamento di 42 prof salernitani in Quota 96, di fatto bocciando la Legge Fornero che li aveva costretti a restare in servizio. Il ricorso è stato presentato dallo Snals. Pubblichiamo di seguito il testo della sentenza del Giudice di Salerno che potrà risultare utile per altri lavoratori nella medesima situazione.

Si rammenta che si stratta di una sentenza di primo grado alla quale Miur e Inps potranno promuovere appello. 

TRIBUNALE DI SALERNO - Sentenza 03 novembre 2014, n. 4216

Pubblico impiego - Comparto istruzione - Requisiti anagrafici e contributivi - Collocamento in quiescenza - Diritto a partire dal primo settembre 2012

Ragione di fatto e di diritto

Con ricorso (in riassunzione) depositato in data 11.10.2012, i ricorrenti come in premessa epigrafati, nella loro qualità di docenti attualmente in servizio, convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ritenendo sussistente il loro diritto alla pensione dal 31.8.2012 in forza di quanto delineato dal sistema ante d.l. 201/11 conv. in L. 214/11.

L’art. 24 d.l. 201/11, al comma 3, individua quale elemento discriminante del regime applicabile la data di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva alla data del 31.12.2011: per coloro che hanno maturato il diritto entro tale termine vale il vecchio regime, per gli altri il regime successivo.

La circolare n. 2 dell’8.3.2012 del Dip. Funzione Pubblica al punto 6) prende in esame la particolarità del comparto scuola affermando espressamente che rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all’inizio dell’anno scolastico per le esigenze di servizio.

Orbene, condividendo quanto già statuito da parte della giurisprudenza di merito, ad avviso dell’ufficio detta circolare appare in linea con il testo della citata legge la quale si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e dunque dei fatti costitutivi del diritto a pensione, modificando le regole stabilite in precedenza con riferimento all’età ed all’anzianità contributiva.

Non sembra invece preoccuparsi dei problemi relativi ad eventuali sfasature temporali tra il momento in cui si verificano i fatti costitutivi del diritto (età-anzianità contributiva) ed il termine dal quale si può far valere tale diritto (cessando di fatto la prestazione lavorativa).

La circolare della quale si sta discorrendo distingue la data di maturazione del diritto dai termini di cessazione dei servizio, ossia distingue i fatti costitutivi del diritto a pensione dai momento afferente la decorrenza Dunque, se la legge nuova non si occupa della decorrenza, avendo presente come discrimen il momento di maturazione dei requisiti di età/anzianità, il termine di decorrenza è regolato dalla vecchia normativa.

Questo è quanto accade nel comparto scuola laddove il DPR n. 358/98 stabilisce una sfasatura tra data di maturazione del diritto e data di collocamento a riposo che coincide con la fine dell’anno scolastico, ossia il 31.8.2012 nel caso di specie.

Di questa sfasatura dà atto la circolare n. 2/12 che evidenzia che nel comparto scuola ci sono specifici termini di cessazione del rapporto a differenza di altri comparti, per cui il dipendente - pur avendo maturato i requisiti costitutivi del diritto a pensione al 31.12.2011 - deve aspettare la fine dell’anno scolastico che termina il 31.8.2012.

Poiché per evitare un disservizio e garantire la continuità didattica al docente viene "imposto" di continuare a lavorare fino al 31.8.2012, appare irragionevole che proprio in forza di questa esigenza egli subisca gli effetti (negativi o positivi poco importa) di leggi successive che modificato il suo diritto già acquisito e non ancora esercitato.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve esser accolto e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al collocamento in quiescenza alla data dell’1.9.2012.

Spese di lite compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale In materia.

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertata e dichiara il diritto dei ricorrenti tutti ad esser collocati in quiescenza alla data dell’1.9.2012;

2) Compensa le spese di lite.

Motivi contestuali.

(Gdl Ippolita Laudati)

 

Come già anticipato da pensionoggi.it ad analoghe considerazioni era giunto nel 2012 il giudice dr.ssa Baroncini del Tribunale di Roma, collocando in quiescenza due docenti in deroga alla vigente riforma Fornero, senza che il M.I.U.R. proponesse specifico ricorso in appello. Mentre altri giudici del Lavoro si sono espressi differentemente da quelli di Roma e Salerno: in taluni casi hanno respinto la richiesta dei ricorrenti; in altri si sono dichiarati incompetenti per materia e hanno rinviato alla Corte dei Conti; in altri, ancora, hanno rinviato alla Corte Costituzionale per eventuali profili di incostituzionalità.

La Consulta, il 19 Novembre 2013, si è espressa sull’inammissibilità del ricorso per la sua formulazione: conseguentemente, due ricorsi sono stati ripresentati (da parte dei tribunali di Siena e Ragusa) e sono in attesa di sentenza della Corte stessa.

Tra le particolarità della sentenza che ci appaiono interessanti c'è il fatto che il personale ricorrente sarà posto in quiescenza dal 1° settembre 2012. Ciò dovrebbe far pensare che il tribunale abbia ritenuto inapplicabile anche l'articolo 1, comma 21 del decreto legge 138/2011 che aveva introdotto, dal 1° gennaio 2012, la finestra mobile "suppletiva" anche al comparto in parola.

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L'esecutivo ha sul tavolo diverse proposte per ammorbidire la Riforma Fornero senza stravolgere l'impianto che sta generando significativi risparmi per lo Stato. Possibile l'estensione del calcolo contributivo in favore degli ultracinquantenni senza lavoro.

Kamsin «Stiamo ragionando su come rendere più flessibile l'età del pensionamento. Ma serve cautela per gli effetti sui conti pubblici e per non incrinare la credibilità che l'Italia ha costruito proprio grazie alla riforma previdenziale». E' quanto sostiene una fonte autorevole del governo citata oggi dalle agenzie di stampa. Una modifica della Riforma Fornero sembra necessaria anche per far ripartire il mercato del lavoro, ormai al palo da anni con una disoccupazione che continua a crescere. L'obiettivo è duplice: da una parte, correggere le rigidità della riforma Fornero del 2011 sull'età pensionabile per bloccare definitivamente il fenomeno degli esodati; dall'altra consentire ai giovani di subentrare ai più anziani nei posti di lavoro.

Il primo segnale della nuova strategia del governo è arrivato con la legge di Stabilità: dal prossimo anno vanno via le penalizzazioni (cioè il taglio dell'assegno pensionistico) per chi decide di andare in pensione dopo aver versato per 42 anni e 6 mesi i contributi all'Inps senza aver ancora compiuto i 62 anni di età.

Il dossier pensioni è comunque sul tavolo di Palazzo Chigi e potrebbe subire un'accelerazione qualora la Corte Costituzionale nei prossimi giorni dichiarerà ammissibile il referendum sulle pensioni proposto dalla Lega Nord. A quel punto, fonti vicine al Governo, fanno sapere che un intervento sulla Riforma Fornero sarebbe "inevitabile" per scongiurare il rischio di uno tsunami sui conti pubblici.

Le proposte di Riforma sono note e sono già state piu' volte accennate da pensionioggi.it. Si tratta di ripristinare un minimo di criteri flessibili per andare in pensione, soprattutto a tutela dei lavoratori più anziani che dovessero perdere l'occupazione e che si troverebbero senza stipendio, senza sostegno al reddito dopo un po' e troppo lontani dalla pensione. Si ragiona su alcune opzioni compatibili con l'impianto generale della legge Fornero senza compromettere cioè i risparmi attesi. Così riprende quota la proposta di concedere ai lavoratori prossimi alla pensione ( a 2-3 anni di distanza) che dovessero essere licenziati, un anticipo di una quota dell'assegno pensionistico ( pari a circa 700 euro al mese) che verrebbe poi restituita in piccole rate una volta maturati i requisiti per il pensionamento. Ipotesi che nel passato aveva sostenuto anche il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti e che costerebbe non più di 4-500 milioni l'anno.

Piu' improbabile invece, l'approvazione del disegno di legge Damiano (i cd. pensionamenti flessibili) perché troppo costosi. Resta sul tavolo anche la proposta del consigliere economico di Palazzo Chigi Yoram Gutgeld di consentire —come ha spiegato ieri in un'intervista a Repubblica—di ricalcolare l'assegno pensionistico esclusivamente con il metodo contributivo di quei lavoratori ultracinquantenni rimasti senza lavoro. Costoro, in cambio della certezza della pensione, accetterebbero una decurtazione significativa dell'importo.

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Alcuni lavoratori che hanno fatto domanda di ammissione alla salvaguardia potrebbero uscire con la pensione anticipata il prossimo anno senza piu' subire il taglio dell'assegno.

Kamsin Lo stop alla penalizzazione potrebbe liberare alcuni posti per i lavoratori nella sesta salvaguardia. È quanto osserva, Cristiano Rossi, consulente del Lavoro, all'indomani della approvazione della legge di stabilità per il 2015 con la quale il governo Renzi ha messo la parola fine alla penalizzazione, fino al 2017, nei confronti di coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata prima dei 62 anni.

Secondo l'esperto, infatti, alcuni lavoratori che hanno presentato domanda di ammissione ai benefici delle salvaguardie maturano i nuovi requisiti previsti dalla riforma Fornero nel corso del 2015 ma, dato il rischio di subire il taglio sull'assegno, avrebbero comunque preferito l'uscita attraverso le vecchie regole pensionistiche per evitare la decurtazione. Ora, invece, con il venir meno della penalizzazione questi lavoratori potrebbero presentare domanda di pensione attraverso le regole ordinarie liberando alcuni posti nelle salvaguardie a tutto vantaggio degli altri partecipanti alla "lotteria".

"Si immagini - nota l'esperto - una lavoratrice nata nel 1955 con 40 anni di contributi raggiunti nel 2013 o nel 2014, che ha fruito nel corso del 2011 dei congedi e dei permessi per i disabili ai sensi della legge 104/1992 e che, pertanto, ha presentato domanda di ammissione ai benefici della quarta o della sesta salvaguardia. Se fruirà della salvaguardia andrà in pensione senza penalizzazioni sull'assegno in quanto le vecchie regole non lo prevedevano ma prima di saperlo dovrà attendere ancora alcuni mesi perchè l'Inps deve elaborare una graduatoria nella quale la lavoratrice dovrà risultare inclusa tra i 1800 posti messi in palio, un esito tutt'altro che scontato".

"Prima della legge di stabilità la nostra lavoratrice, se avesse scelto di andare in pensione anticipata con le regole ordinarie, lo avrebbe potuto fare nel 2015 con 41 anni e mezzo di contributi, ma avrebbe subito una decurtazione di circa il 2-3 per cento sull'assegno pensionistico (perchè non aveva 62 anni, ndr). Dato che dal primo gennaio 2015, tuttavia, questo taglio verrà meno, la lavoratrice potrebbe essere ora invogliata ad abbandonare la salvaguardia e a fare domanda di pensione secondo le regole ordinarie. In questo modo gli altri soggetti che hanno fatto istanza di accesso alle salvaguardie potrebbero indirettamente avere un beneficio in quanto il numero di concorrenti diminuirà".

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Stop alle nuove prestazioni di disoccupazione per coloro che possono accedere alla pensione senza alcuna decurtazione dell'assegno di pensionamento.

Kamsin Il perfezionamento di un diritto a pensione, di vecchiaia o anticipata, fa decadere le prestazioni di disoccupazione, anche se sono in corso di erogazione a condizione che il lavoratore non risulti soggetto alla penalizzazione. E' quanto, in sintesi, ha precisato l'Inps con la Circolare Inps 180/2014 diffusa ieri sul sito dell'Istituto.

Le prestazioni di Aspi e Mini-Aspi possono essere fruite, ribadisce l'Inps, sino al perfezionamento dell'età pensionabile (cioè 66 anni e 3 mesi e 20 anni di contributi, oppure 42 anni e mezzo di contributi - 41 anni e mezzo le donne), in quanto il diritto ad Aspi e mini Aspi decade al «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». Ma se, nel caso della pensione anticipata, il lavoratore risulta soggetto alla penalizzazione il diritto all'Aspi e/o alla Mini-Aspi non si interrompe.

La Vicenda - Com'è noto, i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata prima dei 62 anni d'età sono soggetti a una riduzione dell'assegno pensionistico, di misura variabile (1 o 2%) in base agli anni di effettivo anticipo della pensione rispetto all'età di 62 anni. In tal caso, spiega l'Inps, è possibile fruire di Aspi e mini Aspi fino al compimento di 62 anni di età, sempreché non sia presentata domanda di pensione anticipata. In altre parole, la decadenza dalla fruizione di Aspi e mini Aspi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 62esimo anno di età; ovvero, qualora il soggetto faccia domanda di pensionamento, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di pensione prima dei 62 anni d'età.

La deroga - Fino al 31 dicembre 2014 è stato previsto che, in alcune specifiche ipotesi, non trovi applicazione la penalizzazione, anche se il pensionamento anticipato avvenga prima di 62 anni d'età (quando l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, per donazione sangue, per i congedi parentali, per ì congedi e i permessi di assistenza a disabili). In tali casi, la decadenza da Aspi e mini Aspi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione anche se prima dei 62 anni di età (poiché non c'è penalizzazione).

L'Inps non lo precisa nella Circolare di ieri, tuttavia seguendo questo criterio dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 la decadenza opererà in ogni caso di pensionamento prima dei 62 anni d'età, poiché la legge di Stabilità 2015 introduce una sospensione della penalizzazione, una sorta di moratoria, appunto fino al 31 dicembre 2017.

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Per conseguire la pensione anticipata i lavoratori nel sistema retributivo o misto devono perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di disoccupazione e malattia.

Kamsin I periodi di accredito figurativo derivanti dalla fruizione dell'Aspi o della Mini-Aspi non sono utili a perfezionare il requisito minimo di 35 anni di contributi necessario all'erogazione della pensione di anzianità o della nuova pensione anticipata. E' quanto ha precisato oggi l'istituto di previdenza pubblica con la Circolare Inps 180/2014.

L'Istituto ricorda che, come già indicato al punto 2.1 della circolare Inps 35/2012, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei lavoratori nel sistema misto o retributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa, cioè con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Pertanto "considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità" sostiene l'Inps.

Ricapitolando, dunque, i lavoratori nel sistema retributivo o misto possono conseguire la pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (41 anni e mezzo le donne) a condizione che, almeno 35 anni di contributi siano integrati escludendo la contribuzione figurativa derivante da disoccupazione ordinaria, Aspi, Mini-Aspi, e malattia.

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