Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

Una norma della legge di stabilità prevede che i titolari di doppia pensione Inps-Inpdap riceveranno le prestazioni il 10 del mese. 800 mila i pensionati interessati dalla misura.

Kamsin Dal prossimo anno i pensionati titolari di piu' prestazioni a carico dell'Inps riceveranno l'accredito degli assegni in un solo giorno. Il 10 di ogni mese. Il comma 302 dell'articolo unico della legge di stabilità prevede, infatti, che, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, saranno pagati il 10 di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festivo, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate gli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail.

In particolare la norma stabilisce che, dal 1° gennaio 2015, le pensioni, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie (Inail) vanno poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese ovvero il giorno successivo se festivo o non bancabile (sabato e domenica), con un unico pagamento nei confronti dei beneficiari.

L'Inps ha precisato che «l'introduzione del nuovo sistema di pagamento delle pensioni non comporta la modifica delle date di pagamento di pensioni pubbliche e sport/ spettacolo». Tali pensioni, si ricorda, vengono e continueranno a essere disponibili con la consueta data di valuta: 1) il giorno 1 di ciascun mese per le gestioni Inps (pensioni, indennità, ecc.); 2) il giorno 10 di ciascun mese per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti; 3) il giorno 16 di ciascun mese per le gestioni dei lavoratori pubblici. La novità dovrebbe interessare circa 800 mila pensionati con più assegni erogati da Inps ed ex Inpdap (oggi all'Inps).

Si prevede, inoltre, che i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte e che le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale saranno corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa saranno tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.

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La Gnecchi: necessario riconoscere al piu' presto l'accesso alla pensione nel caso di contribuzioni versate presso diverse gestioni, eliminando l'incongruenza della disciplina vigente.

Kamsin E' proseguito ieri in Commissione Lavoro presso la Camera dei Deputati presieduta da Cesare Damiano l'esame dei disegni di legge unificati AC 225 e AC 929 (Fedriga e Gnecchi) volti a rimuovere  gli oneri per l'esercizio della ricongiunzione introdotti dal decreto legge 78/2010 dal 1° Luglio 2010.

Come già anticipato da pensionioggi.it la proposta di legge unificata, oltre all'eliminazione degli oneri per l'esercizio della ricongiunzione dei contributi, prevede la possibilità di restituire gli oneri versati, nonché la facoltà, per coloro che sono stati costretti alla ricongiunzione onerosa o alla totalizzazione dei contributi per accedere alla pensione, di poter ottenere la riliquidazione della stessa, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La proposta, inoltre, intende equiparare i requisiti contributivi pensionistici dell'INPS e dell'ex INPDAP, ed offrire la possibilità a coloro che sono iscritti a qualsiasi cassa previdenziale di poter ottenere, a domanda, una pensione supplementare con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione.

Ieri, tuttavia, per venire incontro ai rilievi del Dicastero del Lavoro che ha sottolineato l'eccessiva onerosità della proposta, la Commissione ha avanzato, in via informale, l'ipotesi di seguire un'altra strada: quella di eliminare il requisito di 20 anni di contributi, ai fini del cumulo dei periodi assicurativi introdotto di recente della legge 228 del 2012, per l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia. L'Onorevole Marialuisa Gnecchi ha, peraltro, osservato come possa essere opportuno attingere da quelle risorse che si sarebbero rese disponibili, dalla misura introdotta dal Governo nella legge di stabilità, volta a limitare i trattamenti pensionistici più elevati in caso di versamenti con il sistema contributivo effettuati dopo il 1o gennaio 2012. La Commissione si riunirà dopo Natale per il prosieguo della trattazione del ddl unificato.

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Pubblicato il primo report delle domande pervenute alle direzioni territoriali del lavoro nell'ambito della sesta procedura di salvaguardia.

Kamsin Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il primo report sul monitoraggio delle domande presentate per l'accesso ai benefici della cosiddetta sesta salvaguardia prevista dalla legge 147/2014 e dal Messaggio Inps 8881/2014. Il documento diffuso mostra le istanze di accesso al beneficio nel periodo intercorrente tra il 6 novembre e l'8 Dicembre 2014 alle direzioni territoriali del lavoro sono state ben 6.928. All'appello, come nel precedente report, mancano tuttavia Sicilia e Trentino Alto Adige. 

Le istanze monitorate si riferiscono esclusivamente a quei lavoratori tenuti al "passaggio" presso la DTL ai fini del riconoscimento della salvaguardia. Si tratta in particolare dei:

1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

4) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007 e  il 31 dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

5) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni (l'Inps ha esentato, però, dalla ripresentazione della domanda coloro che avevano già presentato domanda di accesso alla DTL nell'ambito delle procedure per la quarta salvaguardia, a condizione che la DTL non la avesse respinta);

Si segnala, in particolare, che per quanto riguarda quest'ultimo profilo di tutela le DTL hanno ricevuto ben 2.147 istanze di accesso a fronte di soli 1800 posti complessivamente disponibili. In questa categoria vanno, peraltro, aggiunti coloro che sono rimasti esclusi con la precedente salvaguardia per l'esaurimento del plafond, e che ammontano, secondo stime sindacali, a circa 2000 unità. 

Fonti: il report diffuso dal ministero del Lavoro

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Si esaurisce con la decorrenza del 1° gennaio 2015 il plafond di posizioni disponibili per gli esodati bancari. Chi uscirà successivamente a tale data rischia di non poter mantenere le vecchie regole di pensionamento.

Kamsin L'ultimo lavoratore, appartenente al profilo di tutela destinato ai lavoratori nei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 come integrato dal Dl 95/2012, che potrà beneficiare del mantenimento delle previgenti regole pensionistiche è colui che entrerà nei Fondi entro il 1° Gennaio 2015 e che, dunque, cesserà il rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 Dicembre 2014. E' quanto ha comunicato oggi l'istituto di previdenza con il messaggio inps 9611/2014.

Si è, pertanto, esaurito il contingente di 19.310 posizioni salvaguardabili destinate ai lavoratori le cui imprese avevano stipulato, entro il 4 dicembre 2011, accordi sindacali che prevedevano il ricorso ai fondi di solidarietà di settore. Il plafond in questione era stato dapprima individuato in 17.710 unità con il Dm 1° Giugno 2012 e poi allargato di altre 1600 unità con il Dl 95/2012 (cd. seconda salvaguardia). Quest'ultimo intervento era riservato, in particolare, a quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011 non erano ancora cessati dal rapporto di lavoro ma che lo sarebbero stati, sempre in forza di accordi siglati entro il 4.12.2011 a decorrere dal 1° gennaio 2012 con la precisazione di rimanere a carico dei fondi, comunque, sino al 62° anno di età.

Con il messaggio odierno l'Inps, dunque, comunica che la disponibilità del plafond è sufficiente a garantire il mantenimento della disciplina ante fornero solo ai lavoratori del suddetto profilo che, ancora in servizio, cesseranno il rapporto entro quest'anno.  L'istituto tuttavia ricorda che in considerazione della natura dinamica del monitoraggio, la Direzione centrale pensioni continuerà ad effettuare il monitoraggio con cadenza mensile al fine di tenere conto delle eventuali disponibilità che si dovessero verificare nei plafond assegnati, aggiornando i dati relativi.

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L'Inps ha aggiornato il report delle procedure di monitoraggio dei lavoratori cd. salvaguardati. Sono circa 100mila le pensioni certificate su un totale di oltre 170 mila posizioni disponibili.

Kamsin Salgono a 3.120 le pensioni certificate nell'ambito della quinta salvaguardia di cui 2.397 già liquidate. Sono 5.870 invece quelle certificate nella quarta salvaguardia di cui 1.256 già liquidate. Sono i dati che emergono dal nuovo report pubblicato dall'Inps sulle procedure di salvaguardia al 28 Novembre 2014.

Dal report emerge che con riferimento alla prima salvaguardia sono state certificate 64.374 posizioni (a fronte di una capienza di 65mila posti) e che sono state liquidate 42.459 prestazioni.

Numeri ancora relativamente bassi permangono riguardano la seconda salvaguardia: le pensioni certificate sono state solo 16.959 e sono state liquidate 8.556 posizioni su una capienza complessiva di ben 35mila posti (effetto della riduzione disposta con la recente legge 147/2014 che ha tagliato di 20mila posti il contingente originariamente previsto per questa salvaguardia). Si tratta, com'è noto, di lavoratori coinvolti in accordi per la gestione di eccedenze occupazionali con l'utilizzo di ammortizzatori sociali sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 2011.

Crescono anche le pensioni certificate nell'ambito della terza salvaguardia che conta un numero complessivo di 16.130 soggetti salvaguardabili. L'Inps ha certificato 7.344 pensioni e ne ha liquidate 5.531. Si è in pratica poco sotto la metà, ma in questo caso si deve tener conto che con la legge di Stabilità 2014, il plafond è stato aumentato di 6mila unità a favore dei prosecutori volontari.

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