Eleonora Accorsi

Eleonora Accorsi

Sono una giornalista freelance. Collaboro con diverse testate e blog nella redazione di notizie ed approfondimenti su materie fiscali e di diritto del lavoro. Dal 2014 collaboro con la redazione di PensioniOggi.it

L'ex Ministro del Lavoro Pd Cesare Damiano ricorda come la cancellazione della penalizzazione sana una importante ingiustizia per moltissimi lavoratori. "Ora si lavori sulle pensioni flessibili".

Kamsin “Il passaggio della legge di Stabilita’ al Senato deve consentire il proseguimento di quel lavoro di miglioramento gia’ avvenuto alla Camera”. E' quanto ha detto il Presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano (Pd).

"Siamo fiduciosi che verranno affrontati e risolti alcuni nodi che possono qualificare la legge in senso positivo, soprattutto sotto il profilo sociale e del lavoro. Per quanto ci riguarda riteniamo essenziale che il Governo accolga alcune richieste fondamentali del Pd gia’ recepite negli ordini del giorno votati alla Camera: un aumento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali di ulteriori 400 milioni di euro, che porterebbe la cifra complessiva a tre miliardi e trecento milioni, consentendo in questo modo di avere risorse realmente aggiuntive per la tutela dei lavoratori precari in caso di disoccupazione, come piu’ volte ha ricordato il Premier Matteo Renzi; il blocco al 27% dell’aliquota contributiva delle Partite Iva, evitando di portarla progressivamente al 33%; il rifinanziamento dei Fondi per i lavori usuranti, e per l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili, sostanzialmente azzerati dal governo”.

Damiano ha comunque espresso un forte apprezzamento per il via libera all'emendamento di cui è stato cofirmatario insieme all'Onorevole Gnecchi (Pd) che cancella la penalizzazione per i cd. lavoratori precoci. "Siamo sicuri che entro fine anno la modifica sarà legge". "Il Governo ha sostanzialmente accolto la nostra proposta che mira a correggere quell'errore della Riforma Fornero che colpiva soprattutto i lavoratori piu' deboli, quelli esposti ad amianto, invalidità o che avevano perso il lavoro". 

"La penalizzazione non sarà applicata per chi matura la pensione anticipata sino al 31 Dicembre 2017 perchè per ora non si poteva fare di più" ha detto Damiano lasciando intravedere, tuttavia, la possibilità che, con successivi interventi si possa spostare in avanti questo limite temporale.

"Ci aspettiamo che dopo questo importante passo avanti il Governo voglia presentare una propria proposta per garantire maggiore flessibilità in uscita per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro ma non hanno ancora raggiunto i requisiti previdenziali. Ci sono diversi progetti di legge in materia in Parlamento" ha concluso Damiano.

Sui quota 96 della scuola l'ex ministro del Lavoro ricorda che la Camera ha approvato ieri un odg, condiviso da tutti i partiti, che chiede al Governo di risolvere la vicenda con il primo provvedimento legislativo disponibile. "Ciò dimostra come il Parlamento stia lavorando per correggere le storture della legge Fornero" ha concluso Damiano.

Zedde

I termini per l'accesso al regime sperimentale donna non sono stati prorogati. L'Inps lo ha chiarito con il messaggio 9231 del 28 Novembre 2014.

Kamsin Dopo la notizia di ieri, diffusa dal Corriere della Sera, secondo la quale l'Inps avrebbe consentito una proroga della cd. opzione donna, cioè di quel regime che consente alle lavoratrici di poter accedere alla pensione con il calcolo contributivo sino al 31 Dicembre 2015 con i requisiti di 57 anni e 3 mesi e 35 di contributi, abbiamo condotto un approfondimento presso l'Inps.

Allo stato attuale, tuttavia, non risulta che l'istituto abbia modificato assolutamente i requistiti indicati nelle Circolari Inps 35 e 37 del 2012.

L'Istituto, con il messaggio inps 9231/2014 dello scorso 28 Novembre 2014, ha semplicemente ribadito che le lavoratrici in parola possono esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti (57 anni e 35 di contributi). In altri termini la domanda di accesso al regime può essere presentata anche dopo il 30 Novembre 2014, nel corso del 2015, al momento della presentazione della domanda di pensione.

Risulta, invece, inalterata la necessità che i requisiti anagrafici e contributivi previsti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) siano perfezionati entro il 30 Novembre 2014 (30 Dicembre 2014 per il pubblico impiego) in modo tale che la decorrenza del trattamento non superi la deadline del 31 Dicembre 2015.

Al momento, pertanto, resta tutto invariato anche se la vicenda dovrà essere seguita attentamente.  Il Comitato Opzione donna ha proposto, infatti, un ricorso contro l'Inps per ottenere lo stralcio delle citate circolari al fine di ammettere al regime sperimentale tutte le lavoratrici che raggiungano i requisiti anagrafici e contributi entro il 31 Dicembre 2015 e non, come accade attualmente, un anno prima.

Anche il ministero del Lavoro ha ricordato che al momento non ci sono novità sulle regole per accedere all’opzione donna anche se fanno sapere che l’istituto di previdenza ha chiesto un ulteriore parere al dicastero in merito alla possibilità di rivedere i requisiti.

Il Messaggio Inps 9231/2014

Zedde

Il provvedimento autorizza l'Inps ad erogare le mensilità relative a coloro che avevano decorrenza originaria nell'anno 2014. Saranno coperte le mensilità sino al 31 dicembre 2014.

Kamsin Il Ministero del Lavoro ha dato notizia che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale numero 85708, con il quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 bis, del Dl 78/2010 viene concesso il prolungamento degli interventi di sostegno del reddito relativo all'anno 2014.

Potranno beneficiare del prolungamento del sostegno al reddito quei lavoratori la cui finestra di decorrenza, calcolata secondo le disposizioni antecedenti al Dl 78/2010, si colloca tra il 1° gennaio ed il 31 Dicembre 2014. Per ulteriori dettagli sulla vicenda si veda: proroga del sostegno al reddito. Si tratta di 3.806 lavoratori che hanno visto slittare, per effetto del citato decreto, la data di ingresso alla pensione e che si riconoscono nei seguenti profili:

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

La durata - Nel decreto si specifica che il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, come accaduto nell'anno precedente, sarà concesso per il solo periodo di competenza relativo all'anno 2014. Il beneficio sarà infatti riconosciuto "per un numero di mensilità non superiori al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 78 2010 e la data della decorrenza del medesimo trattamento computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del citato decreto legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014".

Pertanto i lavoratori la cui la finestra mobile, calcolata con le regole introdotte dall'articolo 12 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010, slitta nell'anno 2015 dovranno attendere, a completamento della copertura del periodo di slittamento, un ulteriore provvedimento (che sarà addottato verosimilmente nel primo semestre del 2015). 

Un esempio - Si immagini un lavoratore che abbia raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97) nel marzo 2014 e che avrebbe, pertanto, visto l'apertura della finestra fissa di accesso al 1° luglio 2014, data in cui termina l'assistenza dell'indennità di mobilità ordinaria (o lunga) o l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore. Per effetto della legge 122/2010 ora la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2015. E quindi avrà un vuoto economico di quasi un anno.

Il provvedimento pubblicato gli consentirà di ottenere, seppur in ritardo rispetto alle reali necessità, la copertura delle mensilità tra agosto 2014 ed il 31 dicembre 2014. Per le mensilità del 2015 dovrà, invece, attendere un ulteriore provvedimento (che sarà adottato l'anno prossimo).

Per l'accesso al beneficio il Dm ribadisce che i lavoratori, come accaduto con i precedenti provvedimenti, devono presentare domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 78/2010. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Il testo del Dm 85708/2014

Zedde

Per conseguire la pensione anticipata i lavoratori nel sistema retributivo o misto devono perfezionare almeno 35 anni di contributi senza considerare i periodi di disoccupazione e malattia.

Kamsin I periodi di accredito figurativo derivanti dalla fruizione dell'Aspi o della Mini-Aspi non sono utili a perfezionare il requisito minimo di 35 anni di contributi necessario all'erogazione della pensione di anzianità o della nuova pensione anticipata. E' quanto ha precisato oggi l'istituto di previdenza pubblica con la Circolare Inps 180/2014.

L'Istituto ricorda che, come già indicato al punto 2.1 della circolare Inps 35/2012, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei lavoratori nel sistema misto o retributivo, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa, cioè con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Pertanto "considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità" sostiene l'Inps.

Ricapitolando, dunque, i lavoratori nel sistema retributivo o misto possono conseguire la pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (41 anni e mezzo le donne) a condizione che, almeno 35 anni di contributi siano integrati escludendo la contribuzione figurativa derivante da disoccupazione ordinaria, Aspi, Mini-Aspi, e malattia.

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Zedde

L'Inps potrebbe presto, sotto la pressione del Ministero del Lavoro, estendere di un anno la possibilità di accesso alla pensione contributiva con 57 anni di età e 35 di contributi per le lavoratrici.

Kamsin Le donne lavoratrici che hanno almeno 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età  e che volessero andare in pensione, ma con l’assegno calcolato interamente con il metodo contributivo, potranno continuare a presentare la domanda all’Inps anche successivamente al 30 Novembre 2014. E' quanto leggiamo oggi sul Corriere della Sera che ricorda come a breve l'Inps emetterà una Circolare che riaprirà in sostanza i termini che altrimenti sarebbero scaduti ieri.

In attesa di leggere il provvedimento, pertanto, gli sforzi intentati in questi ultimi anni dal Parlamento e dal Comitato Opzione donna (che ha proposto anche un ricorso contro l'Inps) pare abbiano centrato l'obiettivo prefissato: cioè quello di consentire la prosecuzione del regime sperimentale sino alla sua naturale scadenza, prevista per il 31 Dicembre 2015, superando la restrizione imposta dall'istituto di previdenza che, di fatto, lo accorciava di un anno.

Le Circolari Inps 35 e 37 del 2012 hanno, infatti, limitato l'accesso alla cd. opzione donna in considerazione del fatto che sulla vecchia pensione di anzianità si applicava la finestra mobile, passava cioè un anno dalla maturazione dei requisiti alla decorrenza della pensione. Pertanto, secondo l'interpretazione attualmente vigente, i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 di contributi) devono essere raggiunti entro il 30 Novembre 2014 (30 Dicembre 2014 per il pubblico impiego) anziché il 31 dicembre 2015.

Contro questa interpretazione è stata promossa di recente una class action mentre in parlamento sono state approvate mozioni per vincolare l’Inps a rispettare la lettera della legge. Anche la scorsa settimana diversi deputati ci hanno già provato con un emendamento alla legge di Stabilità, emendamento che è stato, però, bocciato. 

Ora l'Inps, secondo le anticipazioni di stampa, dovrebbe tornare sui suoi passi con una nuova circolare. Pensionioggi.it seguirà la vicenda nelle prossime ore nella speranza che la vicenda si chiuda positivamente.

Zedde

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