L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Guida alle principali caratteristiche della pensione per i lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza dei Lavoratori dello Spettacolo.   
Guida alle principali caratteristiche relative al calcolo della misura del trattamento pensionistico per i lavoratori iscritti all'Ex Fondo Inpdai.
Il Prepensionamento è possibile per quei lavoratori a cui mancano non piu' di quattro anni alla pensione. L'onere del pagamento dei contributi è a carico dell'azienda.

Kamsin Le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono interrompere il rapporto di lavoro possono contare, tra l'altro, su uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti vicini al pensionamento. Si tratta dell’incentivo all’esodo per i dipendenti vicini alla pensione, introdotto dalla legge 92/2012 (articolo 4 commi 1-7), e attuato dal ministero del Lavoro con le circolari 24/2013 e 33/2013 e con la circolare Inps 119/2013.

La misura prevede che i lavoratori possono accedere in anticipo alla pensione con oneri posti interamente a carico del datore di lavoro. Questi, infatti, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino alla data di pensionamento - che deve cadere nei quattro anni successivi (48 mesi) - dovrà corrispondere loro la prestazione di esodo, pari all’importo della pensione idealmente maturata alla data dell’esodo, secondo le regole in vigore, e dovrà versare la contribuzione figurativa che consentirà al lavoratore di maturare il diritto a pensione. L'onere del datore deve essere assistito obbligatoriamente da una fideiussione bancaria, così da assicurare il puntuale e totale diritto degli esodandi e da non gravare sulle finanze pubbliche. Il pagamento avviene con la procedura di pagamento delle pensioni per 13 mensilità, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

La procedura è attivabile dalle imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti attraverso un'intesa preliminare con le sigle sindacali. L'importo della prestazione all’esodo che, come detto, può durare fino a 4 anni, è uguale al trattamento di pensione ipoteticamente maturato dal lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.  Si tratta di un importo determinato secondo le regole in vigore al momento dell’incasso della rendita previdenziale maturata nella gestione di competenza. Pertanto, qualora il lavoratore acceda alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni - e dunque subendo la penalizzazione - l'importo della prestazione all'esodo sarà ridotto nella stessa misura in cui sarà ridotta la prestazione pensionistica. Spesso, tuttavia, negli accordi che intercorrono tra l'impresa e i lavoratori in procinto di diventare i pensionati, vengono inserite delle clausole che prevedono l'accollo da parte dell'azienda di tali penalizzazioni.

Se un "esodato", ad esempio, al momento della percezione della pensione pubblica (dopo il periodo di accompagnamento alla pensione da parte dell'azienda) ha 59 anni e mancano tre anni al compimento dei 62, si vedrà accreditare una prestazione ridotta, rispetto a quella teorica, del 4% (1% per il primo anno, 1% per il secondo, e 2% per il terzo). Cio' in quanto del 3% sarebbe ridotta la rendita previdenziale. Se, invece, alla data di decorrenza della prestazione il lavoratore ha compiuto 62 anni, la riduzione non sarà applicata.

Da notare però che su questo fronte, a partire dall'anno in corso, si registra una sostanziale modifica legislativa operata dalla legge di stabilità, che ha disposto la cancellazione delle penalità sino al 31 dicembre 2017. Ciò rischia di riverberarsi, inevitabilmente, anche sugli assegni di accompagnamento alla pensione pagati ai lavoratori che hanno attivato questa procedura. Tali assegni, infatti, andranno ricalcolati per recuperare la differenza tra quanto corrisposto applicando la riduzione e quanto percepirà invece il pensionato una volta raggiunta la pensione. Qualora gli accordi avessero posto in capo all'azienda l'accollo della penalità sarà quest'ultima a beneficiare della differenza. 

La prestazione inoltre, non essendo una pensione, non beneficia della perequazione automatica, né dei trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare); e non può essere assoggettata a prelievo per pagamento di oneri, come la rata di cessione del quinto o di mutuo.

seguifb

Zedde

Nel dicembre 2016 compirò 60 anni e 40 di lavoro, quando potrò andare in pensione? Grazie Per accedere alla pensione la lettrice dovrà perfezionare 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Dai dati forniti perfezionerà tali requisiti nell'ottobre 2018 con prima decorrenza utile dal 1° novembre 2018. Dato però che per tale data la lettrice non avrà ancora compiuto i 62 anni è consigliabile attendere il gennaio 2019 per presentare la domanda di pensione. Cio' in quanto, altrimenti, l'assegno risulterà leggermente decurtato. 

seguifb

Zedde

Sono nato nel 1955 e ho una situazione contributiva «mista»: i primi 4 anni da autonomo artigiano e poi (dal '80 a oggi più il servizio militare) da dipendente nel fondo inps. Per l'accesso alla pensione dovrò (a meno di ricongiunzione onerosa) totalizzare? Arturo da Monza Kamsin Il lettore ha diverse opzioni per accedere al trattamento pensionistico. Immaginando che ci siano attualmente circa 40 anni di contributi ed un'età di 60 anni la questione centrale riguarda la scelta del tipo di criterio da utilizzare per unificare questi spezzoni contributivi ossia se scegliere di ricongiungerli, cumularli gratuitamente ex articolo 16 della legge 233/1990 oppure totalizzarli nel Fpld.

La strada della ricongiunzione dei contributi nel fpld è sconsigliabile per via degli oneri a cui andrebbe incontro il lettore (dal luglio 2010 questo istituto è divenuto oneroso) e quindi le strade piu' percorribili, perchè gratuite, restano il cumulo oppure la totalizzazione.

L'articolo 16 della legge 233/1990 (e prima ancora l'articolo 20 della legge 613/1966) ha infatti introdotto la regola della contribuzione mista Ago-Inps/gestioni lavoratori autonomi che consente a chi ha contributi in queste gestioni di effettuare il cumulo gratuito ai fini della determinazione del diritto alla pensione secondo le regole vigenti nelle gestioni autonome. 

Il cumulo risulterebbe quindi particolarmente favorevole perchè consente di ottenere una pensione calcolata come somma delle due diverse quote con le regole di calcolo specifiche di ogni gestione. In tal caso, dunque, il lettore potrà sommare la contribuzione Inps con quella della gestione speciale ed uscire al perfezionamento di 42 anni e 6 mesi di contributi (cioè con la pensione anticipata).

In alternativa il lettore può chiedere la totalizzazione al perfezionamento di 40 anni e 3 mesi di contributi (40 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016) ma deve attendere una finestra mobile di 21 mesi. In tal caso però il sistema di calcolo sarà contributivo e, pertanto, l'opzione risulta meno conveniente rispetto al cumulo anche se la prestazione potrebbe essere messa in pagamento con qualche mese di anticipo.

Terza opzione: ottenere la liquidazione di una pensione autonoma a carico del Flpd e quindi chiedere il supplemento a carico della gestione commercianti. Ma in tal caso i tempi di accesso alla rendita slitterebbero ancora di piu' in quanto dovrà raggiungere l'età di 66 anni e 3 mesi (al netto degli ulteriori adeguamenti).

seguifb

Zedde

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