L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Lavoro Intermittente, ecco i nuovi requisiti dal 2013

Venerdì, 26 Luglio 2013

A quali condizioni è ammesso il ricorso al lavoro intermittente? Franca da Napoli 

Il  ricorso al lavoro intermittente è consentito nelle ipotesi previste dai contratti collettivi o, per le attività elencate, di cui al Dm 23 ottobre 2004, con rimando alla tabella delle attività contenuta nel Rd 2657/1923, o ancora, in ogni caso, per soggetti con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età, fermo restando, per questi ultimi, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il compimento dei 24 anni e 364 giorni (ministero del Lavoro, circolare 18 luglio 2012, n. 18; articolo 34, comma 2, del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92).

Questa è la disciplina oggi in vigore, che ha sostituito la precedente, con la quale si faceva riferimento, oltre che ai contratti collettivi, al Rd 2657/1923 e a specifici periodi dell'anno, anche ai soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, anche se pensionati. E', quindi possibile avvalersi in ogni caso dei requisiti di età o, nel caso in cui questi manchino, ricorrere al contratto collettivo o alle attività discontinue elencate nel Rd 2657/1923. Si ricorda inoltre che il recente decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ("decreto lavoro 2013", ha introdotto l'ulteriore limite di 400 giornate lavorate nell'arco di un triennio solare.


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