Ape Sociale, Se il disabile muore si resta senza indennità?

Franco Rossini Lunedì, 30 Ottobre 2017

Ho fatto domanda per verifica requisito per APE social il 18/06/17 trovandomi nella situazione di caregivers nei confronti di mia madre invalida e convivente dal gennaio 2012 (legge 104) e con 63 anni compiuti e oltre 38 anni di contributi. Contestualmente ho inoltrato anche domanda di Anticipo Pensionistico APE social il 15/07/17, possibilità allora prevista dalla circolare INPS, questo dopo aver deciso per l'aggravarsi della situazione famigliare di rassegnare le dimissioni da lavoro il 28/06/2017. In sostanza risultavo al momento della domanda di APE social in possesso di tutti i requisiti previsti.

Purtroppo la mia situazione si è poi evoluta come segue: Il 09/08/2017 è venuta a mancare mia madre, cosa di cui ho provveduto ad informare INPS nei termini previsti. In data 12/09/17 ho ricevuto per raccomandata l’avviso da parte di INPS di reiezione verifica Requisito APE per decesso assistito. Il Decreto Ministeriale APE Sociale però richiede specificatamente che il requisito sussista "al momento della richiesta" cosa che apparentemente l'INPS sembra voler ignorare. Al momento la mia domanda all'INPS di Anticipo di pensione APE sociale risulta in lavorazione dal 15/07/17, cosa mi debbo aspettare ? come mi devo attivare ? Attualmente mi ritrovo senza lavoro a 63 anni suonati e senza risposte. Kamsin Riteniamo che nel caso di specie la domanda avrebbe dovuto essere accolta. La Circolare Inps 100/2017 nel regolare le modalità di accesso all'Ape sociale per i cd. caregivers ha indicato che i requisiti per il conseguimento del beneficio (63 anni, 30 anni di contributi, assistenza al disabile gravemente malato da almeno sei mesi convivente) devono essere valutati al momento della domanda di verifica delle condizioni e, quindi, sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio. Il lettore alla data del 15.7.2017, quando ha prodotto la domanda di accesso al beneficio, rispettava tutti i requisiti richiesti tra cui, peraltro, la cessazione dell'attività lavorativa. Le vicende successive a tale data riteniamo, quindi, siano irrilevanti ai fini della concessione del beneficio in parola. Peraltro la situazione è particolarmente delicata non solo formalmente ma anche umanamente dato che il lettore, oltre a dover subito la perdita della madre gravemente ammalata, ha risolto il rapporto di lavoro proprio in prospettiva di conseguire l'Ape sociale seguendo alla lettera le istruzioni fornite dall'ente previdenziale venendo così frustrato il suo legittimo affidamento. Riteniamo dunque ci siano gli estremi per un'istanza di riesame della domanda e/o di un ricorso amministrativo. Si ricorda, peraltro, che il decesso del disabile successivamente alla concessione del beneficio non compare tra le cause di decadenza dall'indennità. 

Sono un medico ospedaliero,nata il 15 -12-57, 40 anni contributi il 1 novembre 2017,con lavoro notturno che attualmente non supera le 60 notti/anno.Chiedo se sia previsto per me,sconto su incremento aspettativa di vita del 2019,ai fini del pensionamento,secondo i miei calcoli,possibile da settembre 2019.

Al momento attuale la risposta è negativa. Per godere delle agevolazioni previdenziali per i lavoratori notturni ai sensi del Dlgs 67/2011 è necessario che lo svolgimento dell'attività notturna sia avvenuta per almeno 64 notti l'anno. L'attività di medico ospedaliero non rientra, tra l'altro, neanche nelle cd. mansioni gravose che darebbero diritto, come noto, all'ape sociale o al pensionamento con 41 anni di contributi per i cd. lavoratori precoci. Al momento attuale, pertanto, il lettore può pensionarsi alternativamente a 66 anni e 7 mesi o con 42 anni e 10 mesi di contributi (requisiti da adeguare alla speranza di vita dal 2019). Salvo ulteriori modifiche. 

seguifb

Zedde

nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobili o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dellarticolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dallattivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, lamministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dallattività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobili o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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