A Giugno di quest’anno ho presentato, come tanti, la mia domanda e a Settembre scorso mi è arrivata la risposta dell’Inps che mi ha negato il diritto con la seguente motivazione: “Non si trova nella seguente condizione: disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbia concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Ho presentato allo sportello della mia sede Inps richiesta di riesame ma è stata vana. Preciso che l’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato si riferisce ad un contratto di 3 mesi che ho svolto dal 1/2/2012 al 30/4/2012 e per il quale ho sospeso il sussidio di disoccupazione che stavo percependo e che ho poi continuato a ricevere alla fine del contratto a Maggio 2012. Dopo tale data non ho più lavorato.
L’Inps ha precisato, con il messaggio n.4195 del 25/10/217, che le domande di certificazione presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione” (ai sensi della lett. a dell’art. 2 del d.P.C.M n. 88/2017 e dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87/2017), in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi. L’Istituto ha poi chiarito che attuerà il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità. Considerata la data del messaggio (25/10/2017), presumo che la risposta che mi è arrivata il 19/10/2017 non abbia nessun riscontro con quanto chiarito nel predetto messaggio n.4195/2017 e pertanto gradire sapere come stanno le cose. Kamsin Premesso che la normativa è molto confusa e si appresta ad interpretazioni difformi da come sono esposti i fatti ritengo (o almeno l'Inps deve aver accertato) che il lettore abbia fatto domanda in qualità di soggetto (disoccupato) che ha ottenuto il sussidio di disoccupazione Naspi a seguito della scadenza di un contratto a termine. Tale sussidio poi è stato sospeso per una successiva rioccupazione (sempre a termine) per riprendere dal maggio 2012 sino alla sua scadenza naturale. Se così stanno le cose la normativa attuale (dal 2018 ci sarà una modifica con la legge di bilancio) non consente l'accoglimento della domanda di Ape sociale in quanto la disoccupazione non è conseguenza di un licenziamento. Le modifiche intervenute con il messaggio Inps 4195 del 22 Ottobre 2017 non paiono poter mutare il quadro menzionato perchè esse si riferiscono alle rioccupazioni intervenute dopo la scadenza dell'ammortizzatore sociale un periodo nel quale lettore non ha mai ripreso l'occupazione. In ogni caso il riesame di tali istanze avverrà d'ufficio da parte dell'Inps. Dal 2018 tuttavia il quadro dovrebbe cambiare in quanto verranno ammessi all'Ape sociale anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza di un contratto a termine e dunque dovrà essere riesaminato nuovamente sulla base delle novità introdotte dal legislatore.
Buongiorno, ho iniziato a lavorare a 17 anni nel 1979 e fortunatamente da allora non ho mai smesso. L'azienda dove lavoro attualmente sta applicando una politica di incentivi all'esodo offrendo fino a 5 anni di stipendio. Dai conti che ho potuto fare con i vostri strumenti dovrei maturare la pensione anticipata da agosto 2023 quindi fra poco più di 5 anni e mezzo. Durante questo periodo dovrei pagarmi i contributi volontari che ammontano a circa il 33% della retribuzione lorda annua. Se facessi domanda a INPS per versare i contributi volontari, è matematicamente sicuro che mi diano la possibilità di pagarli? Visto che prima dei 19 anni avevo contributi superiori a 12 mesi, nel caso di risoluzione consensuale, potrei comunque usufruire della quota 41 riservata ai lavoratori precoci (41 anni e 8 mesi nel 2021)?
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comporta l'impossibilità di accedere al pensionamento con 41 anni di contributi e all'Ape sociale nel profilo dedicato ai lavoratori disoccupati. Tale agevolazione è infatti riconosciuta esclusivamente ai disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Una risoluzione consensuale come quella che intende raggiungere il lettore con il datore di lavoro impedirebbe il verificarsi di tale condizione e, quindi, l'accesso a tali benefici. Quanto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS non si ravvisano particolari ostacoli.
Sono un disoccupato di 63 anni attualmente in mobilità. Essendo rientrato nella 7° salvaguardia, ho maturato i requisiti per la pensione a fine ottobre 2017 e, considerando la finestra mobile di 18 mesi, percepirò la pensione dal 1/05/2019 (anzichè dal 1/09/2021 secondo la legge Fornero). Finendo però la mobilità il 31/12/2017, rimarrò senza reddito per ben un anno e mezzo. Posso nel 2018, passati tre mesi dalla fine mobilità ed avendo sulla carta tutti gli altri requisiti di età e contributi, accedere alla APE SOCIAL almeno fino alla data in cui grazie alla salvaguardia inizierò a percepire la pensione? Grazie
Teoricamente è possibile se il lettore rispettasse (anche) tutti i requisiti richiesti in materia di APE sociale nel profilo di disoccupazione. Non si ravvisa per ora nessuna disposizione di legge o amministrativa che precluda questa possibilità. Resta inteso che una volta fatta domanda di pensione in regime di salvaguardia l'Ape sociale verrebbe revocata ed il lettore percepirebbe la pensione in salvaguardia. La praticabilità di tale via dovrà essere tuttavia verificata presso l'Inps.
Salve, il sottoscritto ex dipendente Poste, nel 2014 volontariamente ha rescisso il contratto con l'azienda in modo consensuale aderendo al progetto padre/figlio. Al momento con 64 anni di eta' e 37 di contributi, non svolgendo nessuna attivita' lavorativa, ho la possibilita' di richiedere l' ape volontaria?
Sì il lettore può chiedere l'Ape volontaria anche se occorre attendere che vengano rese note le convenzioni con il settore bancario ed assicurativo e parta nel concreto l'operazione. Probabilmente se ne parlerà nel 2018.
seguifb
Zedde