Lavoratori esodati ed esodati bancari: una sottile differenza

Martedì, 10 Aprile 2012

Il 1/7/2009 ho aderito al Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito nel settore del credito di cui al DM 158/2000 e l. 662/96 in quanto nato il 2/9/54, assunto il 1/10/72 ed il 1/10/2012 compiro' 40 anni di contribuzione. L'Inps mi confermava la percezione dell'assegno straordinario sino al 1/4/13 (per effetto vecchie finestre di 6 mesi) data in cui avro' maturato i requisiti pensionistici cui dovro' accedervi tramite domanda. Ritengo quindi di rientrare nel regolato disposto dall'art. 24, comma 14, lett. c) del Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011. La domanda che pongo e' questa: se tutti gli esodati sono salvaguardati nei limiti di alcune risorse stanziate (ai sensi dell'art. 24, comma 15 del Dl 201/2011 a cui si aggiunge ulteriore “plafond” -art 6-bis Dl 216/2011- solo in favore degli “esodati” attivabile con apposita procedura qualora il “primo plafond” dovesse esaurirsi e che le risorse aggiuntive sono tuttavia pur sempre riservate a coloro che maturino i requisiti nell'arco dei 24 mesi)
qual'e' il criterio per stabilire, fra gli aventi diritto, l'ordine progressivo di accesso?
Ringrazio per la disponibilita' ma capite bene che l'ansia e' tale che, nell'attesa, anche dissipare un piccolo dubbio conforta. Umberto

Confermo che è un soggetto salvaguardato ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lett. c) del Dl 201/2011. Ricordo inoltre che la somiglianza dei termini porta a credere che gli “esodati con prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore” (art. 24,l comma 14, lett. c) Dl 201/2011) e gli “esodati” (art 6, comma 2-ter, Dl 216/2011) siano esattamente la stessa cosa, in realtà non è proprio così:

Gli “esodati con prestazione a carico dei fondi di solidarietà di settore” erano i soli ad essere stati salvaguardati già nel Decreto Salva Italia; gli esodati di cui all'art 6, comma 2-ter del Milleproroghe lo sono diventati solo successivamente.

I primi godono del plafond di risorse stanziate ai sensi dell'articolo 24, comma 15, Dl 201/2011, gli “esodati” godono anche dell'ulteriore salvaguardia di cui all'articolo 6 bis, Dl 216/2011. Sono due categorie dunque distinte in particolare sotto il profilo delle risorse stanziate o attivabili.

 

Al momento l'ordine progressivo di accesso dovrebbe essere quello della data di risoluzione del rapporto di lavoro come risultante dalla procedura di monitoraggio delle domande che sarà attivata dagli istituti previdenziali (cfr. Art. 24, comma 15). E' probabile che sarà una procedura per tempi e modi simile a quella attivata per la salvaguardia dei 10mila lavoratori di cui alla legge 78/2010 e successive modifiche e integrazioni. Ad esempio è plausibile che il lavoratore che intenda avvalersi del beneficio della salvaguardia lo dovrà indicare espressamente nella domanda di pensionamento.

 

Per lo scioglimento di questi dubbi è indispensabile attendere la promulgazione del relativo decreto.

 

Un Cordiale Saluto

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati