Settima salvaguardia [Discussione Unificata]
- giorgione
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L'articolo 47 del Dpr 639/1970 che è l'unico che regola la decadenza in materia del diritto all'azione giudiziaria recita espressamente che la decadenza triennale decorre entro il termine di tre anni dalla data: 1) di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o; 2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero; 3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Pertanto il giorno da cui si computa il triennio decorre: 1) dalla data di comunicazione di rigetto della decisione del ricorso amministrativo tempestivamente presentato; 2) in caso di mancata decisione sul ricorso, dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso; 3) in caso di ritardato o mancato ricorso amministrativo, dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
I termini 120 + 90 riguardano il ricorso amministrativo e non sono, peraltro, neanche di natura perentoria giusto quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 533/1973. Quello che tu dici non è sbagliato in sè ma ma riguarda il processo giudiziario. Altrimenti avremmo una decadenza dall'azione giudiziaria non più di tre anni ma di 7 mesi. E non è così.
Detto questo, chi ha avuto il diniego fa il ricorso amministrativo entro 90 giorni (ricorso tempestivo). Poi ci sono 90 giorni di tempo, scaduti senza che sia stata adottata alcuna decisione o se bocciata può fare domanda giudiziaria (ci sono tre anni per non perdere i ratei pregressi). Nella peggiore delle ipotesi se l'inps non si è mai pronuciata sull'istanza, tecnicamente, dopo 300 giorni, l'interessato può fare ricorso al giudice direttamente (Cass. Civ. SS.UU. 12718/2009). Bisogna segnalare però che l'Inps è obbligata a dare risposta alla domanda presentata (articolo 47, comma 5 del Dpr 639/1970) quindi ci potrebbe essere anche qualche altra responsibilità dell'ente.
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- Handy
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Secondo me non vi siete capiti.
Dite due cose diverse , e forse valide ambedue. Il FS parla di decadenza del ricorso amministrativo che ha dei tempi molto stretti, se ho capito bene 120 giorni, ed ha lasciato intendere che se non si fa ricorso in questi termini, DECADE LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA.
Ebbene, risponde Giorgione, non è così.
Per la decadenza della prestazione pensionistica i termini sono molto più lunghi (triennali?), se si fa una azione GIUDIZIARIA.
Chiedo scusa ad ambedue per l'intervento di un povero analfabeta giuridico.
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- ferocesaladino
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giorgione ha scritto: Caro Feroce Saladino non è questa la sede per disquisizioni sulle norme del processo amministrativo ma non è proprio così. I termini indicati (120 + 90) non sono perentori dato che il loro mancato rispetto incide solo sul processo amministrativo speciale e mai sul diritto alla prestazione previdenziale (articolo 8, legge 533/1973). Quindi parlare di decadenza dal diritto alla pensione è assolutamente fuorviante perchè nessuna norma riconnette la decadenza alla mancata o tardiva presentazione del ricorso amministrativo.
E' sempre possibile presentare domanda giudiziaria rispettando la condizione di procedibilità di cui all'articolo 443 cpc (180 giorni dopo la presentazione del ricorso amministrativo o quando comunque siano decorsi i termini per il compimento degli atti stessi) sino al termine decadenziale triennale di cui all'art. 47 del Dpr 639/1970 (che viene computato in modo diverso, dal 301° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa (120 + 90 + 90) per chi presenta tardivamente il ricorso amministrativo ma comunque resta sufficientemente ampio).
Caro giorgione, continui a dare informazioni errate.
Questa è (dico è) la sede per disquisizioni su tutte le norme che riguardano la SETTIMA SALVAGUARDIA e leggi collegate, per aiutare tutti NOI VITTIME.
I termini di decadenza si applicano esclusivamente alle controversie finalizzate ad ottenere il diritto alle prestazioni pensionistiche.
La decadenza della proposizione dell’azione giudiziaria è normata dall’art.47 del D.P.R. n°639/1970 come modificato dall’art.4 della legge 438/1992 e da giurisprudenza di legittimità, come la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n°12720/2009.
Inoltre l’art 6 legge 166/91 ha espressamente affermato la natura sostanziale della decadenza, si tratta perciò di estinzione del diritto (si veda anche la sentenza C.C. n 246/1992 che ne ha affermato la legittimità costituzionale).
Per fare i professori ci sono altre sedi, qui servono informazioni precise per AIUTARE chi, come Noi, ne ha urgente bisogno.
Tu sei l'esperto.......indirizzaci con due tabelle di marcia (con o senza la comunicazione ufficiale negatoria).
Niente chiacchiere consolatorie.
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- giorgione
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E' sempre possibile presentare domanda giudiziaria rispettando la condizione di procedibilità di cui all'articolo 443 cpc (180 giorni dopo la presentazione del ricorso amministrativo o quando comunque siano decorsi i termini per il compimento degli atti stessi) sino al termine decadenziale triennale di cui all'art. 47 del Dpr 639/1970 (che viene computato in modo diverso, dal 301° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa (120 + 90 + 90) per chi presenta tardivamente il ricorso amministrativo ma comunque resta sufficientemente ampio).
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- nedro
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x Dnt ......e a Tutti Voi:
confermo che io l'8/08/2016 ho letto in cassetta postale INPS
i medesimi e identici termini a sx.
la lettera cartacea proveniente da Roma era nella mia cassetta postale ( MILANO) giovedì mattina 11/08/2016 stampata l'1/08/2016
CERTIFICAZIONE : Beneficiario di Salvaguardia di Lavoratori collocati in Mobilita da Azienda proveniente da attivazione di Procedura Concorsuale. Concordato Preventivo Liquidatorio.
coloro che non riescono ad aprire il file allegato hanno provato ad aggiornare ADOBE all'ultima versione?
Hanno , se eventualmente appare la dicitura , autorizzato i cookie della procedura online INPS?
una buona domenica
cordialità.
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- loredano
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Dnt ha scritto:
Kenia ha scritto: Non sò... forse son troppo fiduciosa... ma l oggetto della comunicazione nn ti da pensare? 0
"Diritto pensione in salvaguardia"?[/quote]
...anche il ...'DETTAGLIO DOCUMENTO' .. potrebbe fartelo pensare ....
Bisognerebbe che 'QUALCHE PENSIONATO PROSCIUTTONE' che ha ricevuto la comunicazione CARTACEA lo confermasse ...
Buongiorno.
Ho ricevuto lettera salvaguardia(decorrenza opensione 1 Agosto 2016) a mezzo posta ordinaria.In precedenza nella mia cassetta on-line è apparsa la dicitura:Comunicazioni(tipologia) e come oggetto:diritto a pensione in salvaguardia.
Saluti.
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