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cumulo casse professionali

24/07/2017 15:33#39591 da emilio57
Risposta da emilio57 al topic cumulo casse professionali
D'accordo, però permettimi di dire che ciò è una follia. E che comunque, ribadisco, nessuna circolare può stravolgere una legge.

La bozza la trovo ottima. Al quinto comma aggiungerei: E precisamente: Il diritto alla liquidazione immediata complessiva (INPS + casse) delle pro quote, dovrà essere immediato al raggiungimento dei requisiti per il cumulo complessivo e cioè 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. La misura della pro quota, così come recita la norma, sarà calcolata così come disciplinato dai singoli regolamenti.

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24/07/2017 15:23#39589 da jampa54
Risposta da jampa54 al topic cumulo casse professionali
Grazie Nicolett! ci pensi tu a farla circolare? io spero che si sia di fronte ad un colossale misunderstanding, perché negli altre due casi (regola applicativa appositamente studiata oppure regola applicativa emanata senza considerare tutte le eventuali implicazioni) saremmo di fronte a legislatori di dubbia qualità.
Grazie.

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24/07/2017 15:18#39588 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
Emilio, vuoi la mia opinione?...la circolare 103 è stata emanata come "apripista" per quella che stiamo aspettando...del resto, quanti lavoratori potevano essere interessati alla 103? solo quelli (in possesso dei requisiti per la anticipata e la vecchiaia, cioè che potevano vantare un LUNGA CARRIERA CONTRIBUTIVA) che avevano optato per il calcolo contributivo, cioè una minoranza assai esigua.

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24/07/2017 15:08 - 24/07/2017 16:57#39587 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
A seguito delle notizie di stampa trapelate dopo l’incontro avvenuto in data 17 luglio scorso tra il Ministro Poletti ed i rappresentanti delle Casse Professionali (non è stato infatti emanato alcun comunicato ufficiale) gli iscritti al Comitato per il cumulo con le Casse Professionali intendono sollevare alcune questioni ed alcuni timori in merito all’applicazione di questa importante riforma dell’Istituto del cumulo che restituisce finalmente pari dignità a tutte le carriere contributive.

L’intervento può sembrare “fuori tempo” perché analizza aspetti non ancora ufficializzati dagli attori dell’incontro ma il sentore di ritrovarsi “di fronte al fatto compiuto” ci fa sentire più che autorizzati ad esprimere le nostre posizioni.

L’ipotesi di accordo che parrebbe essere scaturita da detto incontro sembra obbedire ad una sola e sconfortante logica: INPS e Casse non devono lasciare nulla sul terreno, mentre tutto il costo economico del cumulo va scaricato sui lavoratori!

In particolare tanti dubbi ed interrogativi ha sollevato la questione del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi di ciascuna Cassa ai fini della liquidazione della quota parte in caso di pensione anticipata.

Facciamo un esempio pratico: un lavoratore che dovesse cumulare in parti uguali periodi INPS e Cassa (ai fini del raggiungimento dei 42/41+10) e il periodo Cassa fosse ancora distante, come contribuzione, al minimo di anni per accedere alla pensione anticipata di quella cassa, che succede? Rimarrebbe in standby per 10-15 anni prima di vedersela liquidare? E contare solo su una piccola rendita INPS?

Noi invece pensiamo che il diritto alla liquidazione immediata complessiva (INPS + casse) debba coincidere con il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata, e cioè 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. La misura della pro quota, così come recita la norma, sarà calcolata così come disciplinato dai singoli regolamenti.

Ma anche nel caso di pensione di vecchiaia si intravedono delle aberrazioni: ci sono Casse che prevedono il limite a 68 anni, altre addirittura a 70. Perché dovrebbe essere utilizzato il requisito più penalizzante se, ad oggi, il limite di legge è 66+7?

Parliamo poi delle contribuzioni silenti; è la spina nel fianco delle Casse Professionali, periodi contributivi che non hanno avuto seguito, solitamente versati ad inizio carriere, danari che le Casse ormai consideravano acquisiti alle loro contabilità e che ora con il cumulo potevano ambire ad essere valorizzati. La clausola del raggiungimento dei requisiti contributivi come “conditio sine qua non” per l’accesso alla pensione erogata dalle Casse negli effetti pratici affossa definitivamente queste contribuzioni (anche corpose) né è ammessa la restituzione delle cifre versate. E questa appare un enorme ingiustizia, specie a fronte dei bilanci pubblicati dalle varie Casse, in alcuni casi con avanzi di esercizio superiori al miliardo di euro di utile!

Altro aspetto importante riguarda il metodo di calcolo da applicare per coloro che vanterebbero, grazie al cumulo, oltre 18 anni contributivi alla data del 31.12.1995. Si ricorda che il comma 246 dell’art. 1 della Legge 228/2012 è ancora vigente (utili tutti i periodi non coincidenti che afferiscono agli Enti Previdenziali interessati al cumulo), non è possibile cassare una norma con una circolare INPS.

Un ultima questione che ci preme mettere in risalto riguarda quella schiera assolutamente NON esigua di lavoratori che, dopo l'entrata in vigore del cumulo gratuito, hanno rassegnato le dimissioni per poter attivare questa importante opzione contributiva. L'ingiustificabile ritardo e l'insopportabile melina messi in campo dall'INPS e dalle Casse stanno creando autentiche difficoltà di SUSSISTENZA per questi lavoratori e per le loro famiglie. Laddove risulti chiaro il possesso inequivocabile dei requisiti pensionistici chiediamo che CON PROCEDURA D'URGENZA venga riconosciuta a questi Professionisti una pensione provvisoria Inps dall'entità NON SIMBOLICA, soggetta alla dovuta compensazione nei tempi successivi.
Ringraziano per il messaggio: bepi, rosa55, mainar

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24/07/2017 14:58#39586 da emilio57
Risposta da emilio57 al topic cumulo casse professionali
Voleva fare una riflessione con voi tutti analizzando questo famoso art.1 comma 5 del dlgs 184/95 che comunque riguarderebbe solo chi ha iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995.
Il comma 5 così recita: Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.
La misura, ovvero il meccanismo di calcolo della pro quota, giustamente viene riconosciuta ad ogni ente. Ma il requisito per percepire comunque la pensione in cumulo anticipata è solo ed esclusivamente 42 anni e 10 mesi. Cosa c'entra il rispetto dei riequisiti della singola cassa se la norma dice che vale la Fornero. Sbaglio?

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24/07/2017 14:30#39583 da Nicolett
Risposta da Nicolett al topic cumulo casse professionali
sto buttando giù una bozza di comunicato...tra poco la posto
Ringraziano per il messaggio: bepi

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