Alluvione, Contributi sospesi sino al 31 agosto 2023

Venerdì, 21 Luglio 2023
I chiarimenti in un documento dell'Inps. La sospensione riguarda i contributi previdenziali in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023. I contributi sospesi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Sospesi gli obblighi informativi ed il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati coinvolti nell’alluvione dell’Emilia Romagna in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 67/2023 ad illustrazione di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 61/2023 per alleviare gli effetti dell’emergenza.

Beneficiari

Ne potranno beneficiare i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nell’Allegato 1 di cui al predetto decreto legge.

Con riferimento alla platea dei soggetti coinvolti l’Inps precisa che si tratta:

  • dei datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • dei committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire del beneficio soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei predetti territori. In caso di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi il beneficio riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.

Sospensione contributiva

La sospensione, precisa l'Inps, sospende pure gli adempimenti informativi oltre che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota di competenza del lavoratore) in scadenza nel periodo temporale dal 1° maggio al 31 agosto 2023 nonché le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Si tratta, in sostanza, delle contribuzioni di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 per le aziende con dipendenti e delle aziende committenti. Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023; contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023; contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps la sospensione riguarda i contributi dovuti relativi al saldo per l’anno di imposta 2022, nonché al primo acconto per l’anno di imposta 2023. Per gli agricoli autonomi la sospensione interessa il versamento del 16 luglio 2023 riferito alla prima rata 2023. Per i domestici il pagamento dei contributi relativi al II trimestre 2023.

Versamento della contribuzione sospesa

I soggetti che si avvalgono della sospensione dovranno versare i contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. Entro la stessa decorrenza vanno versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. Come al solito vige il principio secondo cui non è ammesso il rimborso dei contributi già versati.

Serve la domanda

Per avvalersi del beneficio bisognerà produrre apposita domanda secondo istruzioni che saranno successivamente comunicate dall’ente di previdenza. Per i datori di lavoro con dipendenti se l’evento alluvionale ha interessato l’intero comune l’Inps ha attribuito centralmente il codice di autorizzazione “9B” che potrà essere immediatamente utilizzato nei flussi contributivi.

I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale.

Stop agli avvisi di addebito Inps

Nei confronti dei medesimi soggetti sopra individuati il documento ricorda che il dl n. 61/2023 ha sospeso sino al 31 agosto 2023 sia i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia gli avvisi di addebito (quelli emessi dall’Inps hanno valore di titolo esecutivo). La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte degli interessati. Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione della circolare e fino alla data del 31 agosto 2023, l’Istituto non procederà alla formazione e alla notifica di avvisi di addebito relativi ai periodi oggetto di sospensione.

Sospensione dei termini

L’Inps ricorda, infine, che il citato dl n. 61/2023 ha sospeso pure il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, dal 1° maggio fino al 31 luglio 2023. La sospensione riguarda anche «i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali».  Il termine, spiega l’Inps, riprenderà a  decorrere dal 1° agosto 2023.  

Nella sospensione è compreso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento della violazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, nonché il termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con ordinanza-ingiunzione, qualora la relativa scadenza ricada nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Documenti: Circolare Inps 67/2023

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